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DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1993, n. 29
Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Gazz. Uff. 6 febbraio 1993, n. 30, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del tesoro e per la funzione pubblica;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle
autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al
fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a
quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunita'
Europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi
pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la
spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i
vincoli di finanza pubblica;
c) integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con
quella del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le
province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed
associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi
case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le
regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle
peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili
dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, costituiscono
altresi', per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.

Art. 2.
F o n t i
1. Le amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo disposizioni
di legge e di regolamento ovvero, sulla base delle medesime, mediante
atti di organizzazione.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni delle sezioni II e
III, capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi
sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, in quanto
compatibili con la specialita' del rapporto e con il perseguimento
degli interessi generali nei termini definiti dal presente decreto.
3. I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al comma 2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati
secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente
decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di
cui all'articolo 49, comma 2.
4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi
ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli
avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di
segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, i
dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e quelli
agli stessi equiparati per effetto dell'articolo 2 della legge 8
marzo 1985, n. 72, nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la
loro attivita' nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,
e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 3.
Indirizzo politico-amministrativo; funzioni
e responsabilita' dei dirigenti
1. Gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi ed i
programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della
gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa,
di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

Art. 4.
Potere di organizzazione
1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione per
l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare la economicita',
speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa. Nelle materie soggette alla disciplina del codice
civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, esse
operano con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le
misure inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di
lavoro.
2. Gli atti relativi ai rapporti individuali di lavoro del
personale di cui all'articolo 2, comma 2, non sono soggetti al
controllo di legittimita' della Corte dei conti e degli altri organi
di controllo esterno.
3. Sono soggetti a controllo preventivo di legittimita', ai sensi
degli articoli 17 e 24 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,
recante il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, i
regolamenti e gli atti amministrativi adottati nelle materie di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri da 1) a 7), della legge
23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 5.
Criteri di organizzazione
1. Le amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo i seguenti
criteri:
a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo
tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;
b) collegamento delle attivita' degli uffici attraverso il dovere
di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante
sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della
riservatezza e della segretezza di cui all'articolo 24 della legge 7
agosto 1990, n. 241;
c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per
l'informazione ai cittadini, e, per ciascun procedimento,
attribuzione ad un unico ufficio della responsabilita' complessiva
dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli
uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle
amministrazioni pubbliche dei Paesi della Comunita' europea, nonche'
con quelli del lavoro privato;
e) responsabilita' e collaborazione di tutto il personale per il
risultato dell'attivita' lavorativa;
f) flessibilita' nell'organizzazione degli uffici e nella gestione
delle risorse umane anche mediante processi di riconversione
professionale e di mobilita' del personale all'interno di ciascuna
amministrazione, nonche' tra amministrazioni ed enti diversi.

Nota all'art. 5:
- L'art. 24 della legge n. 241/1990, recante nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi, cosi' recita:
"Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i
documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di
segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti
dall'ordinamento.
2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del
comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri
casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni
internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione
della criminalita';
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione
degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi'
stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel
rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di
individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse
formati o comunque rientranti nella loro disponibilita'
sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9
della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato
dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle
relative norme di attuazione, nonche' ogni altra
disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai
documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di
differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare
lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque
ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della
formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo di-
verse disposizioni di legge".

Art. 6.
Individuazione di uffici e piante organiche
1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale e delle relative funzioni e' disposta mediante regolamento
governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici
corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative
funzioni e' disposta con regolamento adottato dal Ministro
competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e
con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale
competente.
2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di
cui al comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta. Decorso tale termine, il regolamento puo' comunque essere
adottato.
3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle
piante organiche e' approvata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente,
formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento
della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora
la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri
finanziari, si provvede con legge.

Art. 7.
Gestione delle risorse umane
1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta' di
insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento
dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di
priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile
con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei
dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare
e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi
della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche
dirigenziali.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti
economici accessori che non corrispondano alle prestazioni
effettivamente rese.
6. Ove non siano disponibili figure professionali equivalenti, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad
esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 8.
Selezione del personale
1. I procedimenti di selezione per l'accesso e per la progressione
del personale nei pubblici uffici sono definiti nel rispetto dei
seguenti criteri fondamentali:
a) concentrazione e rapidita' dei tempi e modi di svolgimento;
b) unicita' della selezione per identiche qualifiche e
professionalita', pur se di amministrazioni ed enti diversi;
c) decentramento, ove opportuno, dei procedimenti di selezione;
d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di
provata competenza, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali
o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali;
e) adozione di meccanismi informativi e di altri strumenti atti a
ridurre la discrezionalita' della valutazione e ad accelerare le pro-
cedure, comprese quelle di preselezione.

Art. 9.
Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinche'
la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile
nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono
determinate in base alle compatibilita' economico-finanziarie defi-
nite nei documenti di programmazione e di bilancio.
2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici
e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilita',
nonche' negli enti di cui all'articolo 73, comma 5, e' soggetto a
limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.

Art. 10.
Partecipazione sindacale
1. Le amministrazioni pubbliche informano le rappresentanze
sindacali sulla qualita' dell'ambiente di lavoro e sulle misure
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; su loro richiesta, nei
casi previsti dal presente decreto, le incontrano per l'esame delle
predette materie, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva
e la responsabilita' dei dirigenti nelle stesse materie.
2. L'eventuale esame previsto dal comma 1 deve espletarsi nel
termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione
dell'informazione, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di
urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni pubbliche assumono
le proprie autonome determinazioni.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
Capo I
RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Art. 11.
Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e rapidita'
del procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 5, lettera b), i
modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le
amministrazioni pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18
del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono,
utilizzando il personale degli uffici di cui all'articolo 12, la
costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle
amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui
all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 2 della legge n. 421/1992 si
veda in nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 18 del D.L. 24 novembre
1990, n. 344, recante corresponsione ai pubblici
dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi
al periodo contrattuale 1988-1990, nonche' disposizioni
urgenti in materia di pubblico impiego:
"Art. 18. - 1. Ai fini della predisposizione e
dell'attuazione dei progetti per recuperare efficienza e
produttivita' nella pubblica amministrazione, nella
provincia di Milano puo' essere costituito mediante decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, un comitato
metropolitano presieduto dal prefetto, composto dai
dirigenti degli uffici periferici dello Stato e integrato
da due esperti nominati dal Ministro per la funzione
pubblica.
2. In particolare, il comitato metropolitano, ai fini di
cui al comma 1, nell'ambito della quota parte dei
finanziamenti assegnati ai progetti con utilizzo dei fondi
di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67:
a) individua le cause che impediscono il rapido ed
efficace dispiegamento dell'azione amministrativa
verificando la funzionalita', l'efficienza e la
produttivita' delle strutture dell'amministrazione
periferica dello Stato nella provincia;
b) soppresso;
c) si avvale di centri specializzati pubblici o a
partecipazione pubblica, o di enti o istituti privati
particolarmente esperti nel settore.
3. I progetti, in materia di organizzazione e
miglioramento dei servizi, possono essere anche a carattere
integrato fra le diverse amministrazioni statali, dalle
quali dipendono gli uffici periferici.
4. Il comitato metropolitano, sempre ai fini predetti,
correlativamente alla durata di ciascun progetto, puo'
assumere, in via sperimentale, personale con contratto a
termine, a tempo pieno o parziale, entro un limite di spesa
non superiore al cinque per cento dei fondi assegnati per
l'attuazione del progetto. A tal fine non trova
applicazione il disposto dell'art. 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56.
5. Il Ministro per la funzione pubblica su richiesta
motivata del comitato metropolitano, puo' autorizzare una
deroga al limite predetto.
6. L'assunzione del personale avviene mediante ricorso
alle graduatorie degli idonei per concorsi banditi in
ambito locale dalle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo. Qualora le graduatorie non sussistano
oppure siano esaurite, il comitato metropolitano, entro i
limiti indicati nei commi 4 e 5, procede all'assunzione
attraverso selezione dei candidati in possesso dei titoli
professionali preventivamente determinati dallo stesso
comitato in rapporto alle mansioni richieste. La selezione
e' effettuata con questionari a risposta multipla o prove
tecnico-pratiche. E' garantita in ogni caso la pubblicita'
del reclutamento.
7. Per la realizzazione dei progetti il comitato
metropolitano puo' stabilire forme di incentivazione a
favore del personale incaricato dell'esecuzione del
progetto medesimo, nel rispetto della quota parte di
finanziamento destinata a tale scopo. Il riconoscimento
degli incentivi e' incompatibile con emolumenti fruiti dal
personale agli stessi fini ed aventi pari natura.
8. Per l'elaborazione e l'attuazione dei progetti
interagenti con gli uffici periferici statali, il comitato
metropolitano puo' raggiungere intese con gli enti locali e
con gli enti pubblici nazionali o territoriali.
9. Le attrezzature ed i beni acquisiti ed utilizzati per
l'esecuzione dei progetti possono entrare a far parte, pre-
via verifica di funzionalita', del patrimonio indisponibile
delle amministrazioni interessate.
10. Il comitato metropolitano riferisce periodicamente
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica sullo svolgimento delle iniziative
intraprese e sui risultati conseguiti.
11. Le determinazioni del comitato metropolitano che,
limitatamente alla provvista di beni e servizi necessari
all'attuazione dei progetti, possono essere assunte anche
in deroga alle norme di contabilita' dello Stato, vengono
adottate con decreto del prefetto, previo parere favorevole
del dirigente dell'ufficio o degli uffici periferici dello
Stato interessati.
12. Il controllo sui decreti adottati dal prefetto e'
esercitato dalla delegazione regionale della Corte dei
conti".
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 11 marzo
1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988):
"Art. 26. - 1. Per il finanziamento dei progetti
finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei
servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e
per obiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al
recupero della produttivita', previsti rispettivamente
dagli articoli 3, 12 e 13, decreto del Presidente della
Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito
fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988,
1989 e 1990.
2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati, entro il
limite massimo del 3 per cento, alla stipula delle
convenzioni di cui al comma 6. Il fondo residuo e'
destinato, per il primo anno, per il 50 per cento ai
progetti finalizzati di cui all'art. 3, decreto del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 e per
il 50 per cento ai progetti-pilota di cui all'art. 13 del
suddetto decreto; per il secondo anno, e' destinato per il
50 per cento ai progetti finalizzati, per il 20 per cento
ai progetti sperimentali di tipo strumentale e di
risultato, di cui all'art. 12, decreto del Presidente della
Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 e per il 30 per cento ai
progetti-pilota.
3. I progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui al
precedente comma 1 dovranno essere realizzati nei seguenti
settori e per i seguenti scopi:
a) fisco, per conseguire tempestivi adempimenti
istituzionali da parte degli uffici finanziari dello Stato;
b) catasto, per consentire eque valutazioni dei
patrimoni immobiliari e il loro aggiornamento;
c) previdenza sociale pubblica e privata, per impedire
l'evasione contributiva, nonche' per eliminare gradualmente
le procedure arretrate e garantire la tempestivita' delle
liquidazioni e delle decisioni amministrative;
d) informatizzazione della pubblica amministrazione,
al fine di consentire integrazioni tra le diverse
amministrazioni ed evitare gli sprechi;
e) protezione civile e tutela ambientale, per
raggiungere la maggiore efficienza dei mezzi e del
personale;
f) tutela e recupero del patrimonio artistico.
4. I predetti progetti dovranno contenere:
a) un piano di spesa con l'indicazione delle
disponibilita' finanziarie utilizzabili, indicando
distintamente le somme in conto competenza e quelle in
conto residui;
b) gli obiettivi che si intendono conseguire in
termini di produttivita' con dettagliate analisi sul
rapporto costi-risultati e costi-attivita';
c) le caratteristiche qualitative e quantitative delle
risorse umane da applicare alla gestione dei progetti, con
l'indicazione, ove necessario, di un piano di formazione ed
aggiornamento professionale, di mobilita' anche
intercompartimentale e territoriale sulla base delle
indicazioni fornite ai sensi del comma 3, ipotizzando
attivita' lavorative per turni o a tempo parziale laddove
fosse necessario, nonche' le modifiche procedurali
essenziali ai fini del conseguimento degli obiettivi
indicati:
d) i livelli di dirigenza amministrativa e tecnica cui
viene affidata la responsabilita' dell'attuazione dei
progetti;
e) i criteri operativi per poter elaborare indici di
valutazione idonei a rilevare l'efficienza degli apparati e
dei servizi pubblici.
5. Per i progetti strumentali e di risultato,
finalizzati al recupero di produttivita' ex art. 12,
decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986,
n. 13, le amministrazioni interessate sono tenute ad
indicare in via preventiva le economie di spesa che,
attraverso i progetti, si impegnano a realizzare. Tali
economie, una volta realizzate, vengono conteggiate
nell'ambito del finanziamento assegnato ai progetti
medesimi.
6. Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa
con le amministrazioni interessate e sentiti l'Osservatorio
del pubblico impiego, di cui alla legge 22 agosto 1985, n.
444, e le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, avvalendosi anche di
centri specializzati esterni pubblici o a controllo
pubblico, mediante la stipulazione di apposite convenzioni,
promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla
l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. Alle
convenzioni sovrintende un apposito comitato tecnico-
scientifico, nel quale sono rappresentati il Dipartimento
della funzione pubblica e l'Osservatorio per il pubblico
impiego, nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
7. La predisposizione dei progetti di cui al presente
articolo dovra' comunque essere completata entro il termine
di cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
8. Le spese per il finanziamento dei progetti e per le
convenzioni di cui ai commi precedenti, sono finanziate con
l'utilizzo del fondo indicato al comma 1 mediante
l'iscrizione, con decreti del Ministro del tesoro, in
appositi capitoli di bilancio anche di nuova istituzione.
Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato mediante
proprio decreto, ad apportare le variazioni in diminuzione
ai capitoli di spesa per i quali si siano realizzate le
economie previste dal comma 5".

Art. 12.
Ufficio relazioni con il pubblico
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano,
nell'ambito della propria struttura e nel contesto della
ridefinizione degli uffici di cui all'articolo 31, uffici per le
relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche
mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui
al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei
procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di
proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e
logistici del rapporto con l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato,
nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole
amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata
capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato
da apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e
strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano
iniziative di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le
amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative
individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo
un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e
servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio
dei Ministri.

((Art. 12-bis. (29)
Ufficio per la gestione del contenzioso
del lavoro.
1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei
rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso
del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare
l'efficace svolgimento di tutte le attivitë stragiudiziali e
giudiziali inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee
o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le
modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la
gestione di tutto o parte del contenzioso comune.))

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
Capo II
DIRIGENZA
Sezione I - Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni

Art. 13.
Amministrazioni destinatarie
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti
pubblici non economici nazionali, alle istituzioni universitarie ed
alle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, fatto salvo quanto stabilito per il ruolo sanitario nel
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. A tali disposizioni si
attengono le amministrazioni degli enti locali, conformando a tal
fine i propri ordinamenti.

Art. 14.
Indirizzo politico-amministrativo
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1.
A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni
dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei
dirigenti generali:
a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le
priorita' ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione
amministrativa e per la gestione;
b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale,
una quota-parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle
risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti
attribuiti alla responsabilita' dell'ufficio, e agli oneri per il
personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati.
2. I consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi anche
in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad
avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di
necessita' ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di
avocazione.

Art. 15.
Funzioni e qualifiche dirigenziali
1. Per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dal
Ministro, spettano ai dirigenti, nell'ambito delle rispettive
competenze, le responsabilita' e i poteri di cui all'articolo 3,
comma 2.
2. La dirigenza nelle amministrazioni pubbliche, con esclusione del
personale delle Forze di polizia e delle carriere prefettizia e
diplomatica, si articola sulla qualifica di "dirigente" e, nelle
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e negli
enti pubblici non economici, ove prevista in base a specifiche
disposizioni legislative, di "dirigente generale", articolata nei
livelli di funzione previsti dalle vigenti disposizioni.
3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione
del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di piu'
elevato livello e', limitatamente alla durata dell'incarico,
sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.

Art. 16.
Funzioni di direzione dei dirigenti generali
1. I dirigenti generali:
a) formulano proposte al Ministro, anche ai fini della
elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di
legge o di atti di competenza ministeriale;
b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro ed a
tal fine adottano progetti, la cui gestione e' attribuita ai
dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di
ciascun progetto;
c) esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di
bilancio, e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di
valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;
d) determinano, informandone le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali
di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo
I e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di
servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione
dell'orario contrattuale di lavoro per la struttura organizzativa cui
sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali
di cui all'articolo 45 comma 8, secondo le modalita' di cui
all'articolo 10;
e) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono
all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al
personale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi per il
personale di cui all'articolo 2, comma 2;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di
conciliare e transigere;
g) coordinano le attivita' dei responsabili dei procedimenti
individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
h) verificano e controllano le attivita' dei dirigenti, anche con
potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi
dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di
controllo sugli atti di competenza;
l) propongono l'adozione delle misure di cui all'articolo 20,
comma 5, nei confronti dei dirigenti.

Art. 17.
Funzioni di direzione del dirigente
1. Al dirigente competono:
a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, di uffici
centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella
provinciale o di particolare rilevanza;
b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-
statistici e del relativo personale;
c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza,
nonche' dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei
progetti adottati dal dirigente generale;
d) la verifica periodica del carico di lavoro e della
produttivita' dell'ufficio, previo eventuale esame con le
organizzazioni sindacali di cui all'articolo 45, comma 8, secondo le
modalita' di cui all'articolo 10; la verifica sulle stesse materie
riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei
confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente
rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il
trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilita';
e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di
competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;
f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei
responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la
verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei
termini e degli altri adempimenti;
g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di
propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le
richieste di pareri agli organi consultivi periferici
dell'amministrazione.
2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1,
lettera a), provvede in particolare alla gestione del personale e
delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed
e' sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti
nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge
altresi' funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede
inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al
pubblico tenendo conto della specifica realta' territoriale, fatto
salvo il disposto di cui all'articolo 36 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, nonche' alla articolazione dell'orario contrattuale di
lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui
all'articolo 45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'articolo
10.

Art. 18.
Analisi e valutazione dei costi degli uffici
1. Ai fini dell'economicita' dell'azione amministrativa e della
verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti, l'organismo di cui
dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, definisce, sulla base delle indicazioni del Ministero del
tesoro, i criteri e le procedure per l'analisi e la valutazione dei
costi dei singoli uffici, rilevati nei modi di cui all'articolo 64,
per evidenziare, fra l'altro, gli eventuali scostamenti rispetto a
valori medi o standard.
2. I dirigenti generali adottano misure organizzative idonee a
consentire le analisi e le valutazioni di cui al comma 1.

Art. 19.
Incarichi di funzioni dirigenziali
1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale
e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si
tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da
realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del
singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli
incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3.
2. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna
amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di
livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Ministro
competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, a
dirigenti generali in servizio presso l'amministrazione interessata.
Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione
ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale
generale.
3. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna
amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di
livello dirigenziale sono conferiti con decreto del Ministro, su
proposta del dirigente generale competente, a dirigenti in servizio
presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono
conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio
e ricerca di livello dirigenziale.

Art. 20.
Responsabilita' dirigenziali
1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del
risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti,
della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della
gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad
essi assegnate. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al
dirigente generale, e questi al Ministro, una relazione
sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
2. Per la verifica dei risultati di cui al comma 1, il Ministro si
avvale di appositi nuclei di valutazione nominati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, composti da esperti in tecniche di
valutazione e nel controllo di gestione, anche interni
all'amministrazione, con qualifica dirigenziale e, in maggioranza, da
dirigenti generali. In casi di particolare complessita', il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' stipulare apposite
convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente
qualificati in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.
3. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e
sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di
cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal
Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali.
4. L'inosservanza delle direttive generali o il risultato negativo
della gestione possono comportare, previe controdeduzioni degli
interessati, il collocamento a disposizione per la durata massima di
un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio
connesso alle funzioni. Tale provvedimento e' adottato dal Ministro
ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti
di dirigenti generali. Per effetto del collocamento a disposizione
non si puo' procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. Nei
confronti dei dirigenti generali si applica altresi' l'articolo 19,
settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748; nei confronti dei dirigenti si applicano le
disposizioni del codice civile in materia.
5. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
responsabilita' penale, civile, amministrativo-contabile e
disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
6. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti per il personale
delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia e delle carriere
diplomatica e prefettizia.

Art. 21.
Nomina dei dirigenti generali
1. Nei limiti delle disponibilita' di organico delle
amministrazioni ed enti di cui all'articolo 15, comma 2, la nomina a
dirigente generale e' disposta con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, a soggetti dotati di
professionalita' adeguata alle funzioni da svolgere, con qualifica di
dirigente dei ruoli delle predette amministrazioni ed enti, ovvero
provenienti da organismi ed enti pubblici o aziende pubbliche e pri-
vate con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche
dirigenziali, ovvero dai settori della ricerca e docenza
universitaria, dalle magistrature e Avvocatura dello Stato.
2. Nei limiti delle disponibilita' di organico, possono essere,
altresi', conferiti a persone estranee, in possesso dei requisiti di
cui al comma 1, incarichi di dirigente generale con contratti di
diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili
una sola volta. A tale personale si applicano, per tutta la durata
dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilita' e di
incompatibilita', nonche' il trattamento economico iniziale spettante
al dirigente generale di ruolo di corrispondente livello.
3. Delle nomine e degli incarichi di cui rispettivamente ai commi 1
e 2 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera
dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli e alle
esperienze professionali.

Art. 22.
Attribuzioni degli incarichi di direzione
in sede di prima applicazione del presente decreto
1. Per la prima applicazione del presente decreto gli incarichi di
direzione degli uffici individuati ai sensi dell'articolo 31 sono
conferiti, con le procedure di cui all'articolo 19, entro un mese
dalla emanazione del decreto per l'individuazione degli uffici
medesimi. Nello stesso termine e con le medesime procedure sono
assegnati gli incarichi di funzioni ispettive e di consulenza, studio
e ricerca di livello dirigenziale.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, i dirigenti
generali ed i dirigenti in servizio, anche ai sensi dell'articolo 16
del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1992, n. 503, presso ciascuna amministrazione, ai quali non sia stata
assegnata la direzione di una unita' organizzativa ovvero non siano
stati conferiti incarichi di funzioni ispettive, di consulenza, stu-
dio e ricerca, sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai
processi di mobilita', che saranno disciplinati con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 23, comma
2.

Nota all'art. 22:
- Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 16 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23
ottobre 1992, n. 421:
"Art. 16. - E' in facolta' dei dipendenti civili dello
Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in
servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un
biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo
per essi previsto".

Art. 23.
Albo dei dirigenti
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica un albo dei dirigenti in
servizio nelle amministrazioni pubbliche, comprensivo del relativo
curriculum, a fini conoscitivi e per consentire l'attuazione della
disciplina in materia di mobilita'.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
si provvede a definire le modalita' di costituzione e di tenuta
dell'albo di cui al comma 1.

Nota all'art. 23:
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e'
il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".

Art. 24.
Trattamento economico
1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente e'
determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prev-
edendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle
funzioni attribuite e alle connesse responsabilita'. La graduazione
delle funzioni e responsabilita' ai fini del trattamento accessorio
e' definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello
Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le
altre amministrazioni ed enti, ferma restando comunque l'osservanza
dei criteri e dei limiti delle compatibilita' finanziarie fissate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro.

Art. 25.
Norma transitoria
1. Le qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore sono
conservate ad personam fino all'adozione dei provvedimenti di
attribuzione della qualifica di dirigente prevista dall'articolo 22.
Nel nuovo ruolo il personale dell'ex qualifica di dirigente superiore
precede quello dell'ex qualifica di primo dirigente secondo l'ordine
di iscrizione nei ruoli di provenienza.
2. Sono portate a compimento le procedure concorsuali per le
qualifiche dirigenziali per le quali, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, siano stati emanati i relativi bandi ovvero
siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi del concorso dai
competenti organi. Restano salve le procedure concorsuali da attivare
in base a specifiche disposizioni normative di carattere transitorio.
3. Il personale di cui al comma 1 mantiene il trattamento economico
in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto fino
alla data della sottoscrizione del primo contratto collettivo delle
aree dirigenziali. Fino a tale ultima data, al personale che accede
alla qualifica di dirigente prevista dal presente capo compete il
trattamento economico in atto previsto per la qualifica di primo
dirigente.
4. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli
articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e quello di cui
all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono
contestualmente soppressi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, conserva le qualifiche ad personam. A tale
personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni
di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al
dirigente, nonche' compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza
ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico e' definito
nel primo contratto collettivo di comparto di cui all'articolo 45.

Note all'art. 25:
- Si riportano gli articoli 60 e 61 del D.P.R. n.
748/1972 recante disciplina delle funzioni dirigenziali
nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo:
"Art. 60 (Ricostruzione dei ruoli organici delle
carriere direttive). - I ruoli organici delle carriere
direttive, amministrative e tecniche, esistenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto sono modificati
come segue, fermo restando quanto stabilito dal titolo I:
i posti previsti per le qualifiche corrispondenti ai
parametri di stipendio 772 o 742 sono soppressi;
le qualifiche di ispettore generale e di direttore di
divisione, o equiparate, sono conservate ad esaurimento
entro i limiti di una autonoma nuova dotazione organica da
determinare con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) la dotazione organica complessiva per le due
qualifiche ad esaurimento e' stabilita in misura pari alla
somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore
generale, o equiparata, in attivita' di servizio e del
numero dei posti di organico previsti per la qualifica di
direttore di divisione, o equiparata, o se piu' favorevole,
del numero degli impiegati con tale qualifica in attivita'
di servizio, ridotta del numero complessivo dei posti di
organico previsti per le corrispondenti qualifiche di
dirigente superiore e di primo dirigente;
b) il numero dei posti delle due qualifiche ad
esaurimento e' stabilito, rispettivamente, in misura pari
alla meta' della dotazione organica complessiva
rideterminata ai sensi della precedente lettera a);
c) i posti ad esaurimento sono soppressi, a
cominciare da quelli previsti per la qualifica di direttore
di divisione, o equiparate, in ragione di un terzo delle
future vacanze, dopo il riassorbimento del soprannumero di
cui all'art. 65.
Le dotazioni organiche delle qualifiche inferiori a
primo dirigente, riordinate ai sensi del titolo II, sono
rideterminate con l'osservanza dei seguenti criteri:
1) la dotazione organica complessiva e' pari a quella
prevista dalle vigenti disposizioni, per l'intero ruolo
organico, tenuto anche conto delle variazioni apportate in
conseguenza del riordinamento delle carriere ex speciali,
ridotta dei posti istituiti con il presente decreto per le
qualifiche dirigenziali dello stesso ruolo;
2) la dotazione della qualifica di direttore aggiunto
di divisione, o equiparata, e' pari ad un quarto della
dotazione organica complessiva di cui al precedente punto
1); la dotazione cumulativa delle qualifiche di direttore
di sezione e consigliere, o equiparate, e' pari ai restanti
posti;
3) in corrispondenza dei posti ad esaurimento previsti
dal precedente primo comma per le qualifiche di ispettore
generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono
accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore
aggiunto di divisione o equiparata.
Ai fini di quanto previsto all'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i
dirigenti precedono i funzionari delle qualifiche ad
esaurimento di ispettore generale e di direttore di
divisione, o equiparato".
"Art. 61 (Trattamento economico delle qualifiche ad
esaurimento). - Gli impiegati delle carriere direttive non
inquadrati nella corrispondente carriera dei dirigenti ai
sensi del precedente art. 59 conservano nel ruolo ad
esaurimento di cui all'art. 60 la qualifica rivestita e
l'anzianita' di carriera e di qualifica possedute. La
promozione ad ispettore generale, o qualifiche equiparate,
resta disciplinata dalle disposizioni vigenti anteriormente
alla entrata in vigore del presente decreto.
Lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento
di ispettore generale e di direttore di divisione, o
equiparate, e' stabilito, con effetto dal 1 luglio 1972,
in misura pari a quattro quinti di quello spettante
rispettivamente al dirigente superiore ed al primo
dirigente con pari anzianita' di qualifica. Le indennita',
i proventi ed i compensi indicati nel primo comma dell'art.
50 continuano ad essere corrisposti in conformita' delle
vigenti disposizioni.
Il trattamento giuridico ed economico previsto dai
precedenti commi e' esteso agli impiegati che accederanno
al ruolo ad esaurimento successivamente all'entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 65".
- L'art. 15 della legge n. 88/1989 recante
ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, e' il seguente:
"Art. 15 (Funzionari direttivi). - 1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, al
personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20
marzo 1975, n. 70, in possesso della qualifica di direttore
o consigliere capo ed equiparate ovvero delle qualifiche
inferiori della ex-categoria direttiva, alla data degli
inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n.
411, e' esteso ad personam, e sulla base delle anzianita'
di servizio a ciascuno gia' riconosciute e non
riassorbibili, rispettivamente il trattamento giuridico ed
economico degli ispettori generali e dei direttori di
divisione di cui all'articolo 61, decreto del Presidente
della Repubbica 30 giugno 1972, n. 748, e successive
modifiche e integrazioni.
2. In sede di contrattazione articolata sono individuate
posizioni funzionali di particolare rilievo da attribuire
ai funzionari della categoria direttiva della ottava e nona
qualifica e vengono determinate le indennita' per
l'effettivo espletamento delle funzioni medesime da
attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle
previste dagli accordi di categoria. Le funzioni
indennizzabili e l'ammontare delle predette indennita' sono
definite sulla scorta di criteri che tengano conto del
grado di autonomia e del livello di responsabilita' e di
preparazione professionale richiesti per la preposizione a
strutture organizzative, a compiti di studio, di ricerca e
progettazione, a funzioni di elevata specializzazione
dell'area informatica, ad attivita' ispettive di
particolare complessita', nonche' a funzioni vicarie. I
dirigenti preposti alle strutture rispondono della corretta
attribuzione delle indennita' di cui al presente comma".

(( Art. 25-bis. (28a)
(Dirigenti delle istituzioni scolastiche).
1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica e'
istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti
alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali e' stata
attribuita personalita' giuridica ed autonomia a norma dell'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I dirigenti scolastici sono
inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli
effetti dell'articolo 20, in ordine ai risultati, che sono valutati
tenuto conto della specificita' delle funzioni e sulla base delle
verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso
l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e
composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione
stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria
dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, e' responsabile
della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei
risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi
poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle
risorse umane. In particolare il dirigente scolastico organizza
l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia
formative ed e' titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2 il dirigente
scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualita' dei
processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio
della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca
e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della
liberta' di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del
diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni
scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di
gestione delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e
amministrative il dirigente puo' avvalersi di docenti da lui
individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed
e' coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con
autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi
generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo
personale.
6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o
al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il
coordinamento dell'attivita' formativa, organizzativa e
amministrativa al fine di garantire la piu' ampia informazione e un
efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della
istituzione scolastica. ))

(( Art. 25-ter. (28a)
(Inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti
scolastici dei capi d'istituto in servizio).
1. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le
direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica
di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione,
all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di
autonomia e della personalita' giuridica a norma dell'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, salvaguardando, per quanto
possibile, la titolarita' della sede di servizio.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto,
definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione;
determina le modalita' di partecipazione ai diversi moduli formativi
e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di
certificazione della qualita' di ciascun corso; individua gli organi
dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del
coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri;
stabilisce le modalita' di svolgimento dei corsi con il loro
affidamento ad universita', agenzie specializzate ed enti pubblici e
privati anche tra loro associati o consorziati.
3. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di
belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e
delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, e'
equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalita' di
designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo
salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.
4. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai
vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli
educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione
delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
5. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o
Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato
parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale,
distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono
assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo,
ovvero della formazione di cui all'articolo 28 -bis. In tale ultimo
caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima
applicazione degli inquadramenti di cui al comma 1 ed ai fini
economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica
autonoma. ))

Art. 26.
Norma transitoria
per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale
1. Le posizioni funzionali corrispondenti al decimo ed undicesimo
livello retributivo dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo delle amministrazioni, delle aziende e degli enti del
Servizio sanitario nazionale sono conservate ad personam fino
all'adozione dei provvedimenti di attribuzione della qualifica di
dirigente prevista dall'articolo 22.
2. Il personale di cui al comma 1 mantiene il trattamento economico
in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto fino
alla sottoscrizione del primo contratto collettivo dell'area
dirigenziale.
3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non puo' essere
disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna
delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo. I profili ricompresi nella
nona posizione funzionale dei predetti ruoli sono soppressi ed il
relativo personale rimane collocato in detta posizione ad esaurimento
mantenendo il trattamento economico in godimento.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i concorsi per la posizione funzionale corrispondente al
nono livello retributivo dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo relativi al personale di cui al comma 1, per i quali
non siano iniziate le prove di esame, sono revocati.

Art. 27.
Norma di richiamo
1. Per gli enti pubblici non economici e per le amministrazioni di-
verse da quelle statali le attribuzioni ed i provvedimenti che le
disposizioni del presente capo demandano al Ministro sono di
competenza degli organi individuati secondo le rispettive norme
regolamentari.
2. Per gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1, le
attribuzioni ed i provvedimenti che le disposizioni del presente capo
demandano al dirigente generale sono di competenza dei dirigenti
preposti agli uffici del livello piu' elevato. Per le regioni, il
dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento e'
sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante
personale dirigenziale.
3. Per gli enti e le amministrazioni che hanno unicita' di vertice
dirigenziale restano ferme le competenze attribuite al direttore
generale dalla legge e dai rispettivi ordinamenti.
4. Ai fini della applicazione dell'articolo 20, comma 2, fermi
restando i criteri ivi previsti per la composizione dei nuclei di
valutazione e le disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo, per le amministrazioni, aziende ed enti del servizio
sanitario nazionale la competenza del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' attribuita all'organo a tal fine individuato dalle
regioni. Per gli enti pubblici non economici la competenza e'
attribuita all'organo di governo individuato dai rispettivi
ordinamenti. Per gli enti locali il Presidente del Consiglio puo'
delegare altra autorita' governativa, che provvede tenendo conto
delle indicazioni espresse dalla Associazione nazionale dei comuni
d'Italia (ANCI), dall'Unione delle province d'Italia (UPI),
dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM). Le
regioni individuano l'organo competente entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso
inutilmente tale termine, provvede il Presidente del Consiglio dei
Ministri in via sostitutiva.
5. Per il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi
regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura dello Stato, le
attribuzioni ed i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 sono di
competenza, rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato,
del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello
Stato; quelli di cui al comma 2 sono di competenza dei segretari
generali dei predetti istituti.

((Art. 27-bis. (29)
Criteri di adeguamento per le pubbliche
amministrazioni non statali
1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria
potesta' statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre
pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potesta'
statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 3 e
del presenta capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative
peculiarita'. Gli enti pubblici non economici nazionali si aseguano,
anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li
disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono,
entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioi ed i
provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la raccolta e la
pubblicazione.))

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
Capo II
DIRIGENZA
Sezione II - Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola
superiore della pubblica amministrazione.

Art. 28.
Accesso alla qualifica di dirigente
1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni
universitarie, e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del
personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, avviene per
concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per
corso-concorso selettivo di formazione presso la Scuola superiore
della pubblica amministrazione. L'accesso alle qualifiche
dirigenziali relative a professionalita' tecniche avviene
esclusivamente tramite concorso per esami indetto dalle singole
amministrazioni.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di
ruolo delle amministrazioni di cui al comma 1, in possesso di diploma
di laurea, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero assunti
tramite concorso per esami in qualifiche funzionali corrispondenti,
che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella
qualifica.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi
candidati in possesso del diploma di laurea e di eta' non superiore a
trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al comma 2 il
limite di eta' e' elevato a quarantacinque anni.
4. Il corso ha durata biennale ed e' seguito, previo superamento di
esame intermedio, da un biennio di formazione e di applicazione
presso aziende pubbliche o private, ovvero presso le amministrazioni
di destinazione.
5. Ai partecipanti al corso ed al biennio di formazione e di
applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola
superiore della pubblica amministrazione. Gli oneri per le borse di
studio, corrisposte ai partecipanti ai corsi per l'accesso alla
dirigenza delle amministrazioni non statali, sono da queste
rimborsati alla Scuola superiore.
6. La nomina a dirigente e' attribuita previo superamento di esami
finali.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
definiti, per entrambe le modalita' di accesso:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente
disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non
inferiore al trenta per cento, al corso-concorso;
b) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna
amministrazione che indice i concorsi per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni
esaminatrici;
d) le modalita' di svolgimento delle selezioni;
e) il numero e l'ammontare delle borse di studio per i
partecipanti al corso-concorso e le relative modalita' di rimborso di
cui al comma 5.
8. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione
mediante corso-concorso.
9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle
qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia e
delle forze di polizia.
10. Nel Servizio sanitario nazionale, al livello dirigenziale del
ruolo professionale, tecnico ed amministrativo si accede mediante
concorso pubblico per esami, al quale sono ammessi candidati in
possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio
effettivo in enti del Servizio sanitario nazionale o in altre
pubbliche amministrazioni, provenienti da qualifiche della medesima
professionalita' corrispondente all'ex nona posizione funzionale del
servizio sanitario nazionale, ovvero all'ex carriera direttiva o in
qualifiche funzionali corrispondenti, purche' assunti comunque per
concorso pubblico richiedente il possesso di laurea. Dopo la
ridefinizione delle piante organiche, il quaranta per cento dei posti
di livello dirigenziale del ruolo professionale, tecnico ed
amministrativo che si renderanno vacanti sono riservati al personale
in servizio presso l'unita' sanitaria o l'azienda ospedaliera che
bandisce il consorso.
11. Nella prima applicazione del presente decreto, e, comunque, non
oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, la meta' dei
posti della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso
per esami di cui al comma 2 e' attribuita attraverso concorso per
titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio.
Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso di
diploma di laurea, provenienti dalla ex carriera direttiva della
stessa amministrazione od ente, ovvero assunti tramite concorso per
esami in qualifiche corrispondenti, e che abbiano maturato una
anzianita' di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera
o qualifica. Il decreto di cui al comma 7 definisce i criteri per la
composizione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei
titoli, prevedendo una valutazione preferenziale dei titoli di
servizio del personale che appartenga alle qualifiche ad esaurimento
di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 15 della legge 9 marzo 1989, n.
88.

(( Art. 28-bis. (28a)
(Reclutamento dei dirigenti scolastici).
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un
corso concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con
cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di
moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per
la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso
concorso e' ammesso il personale docente ed educativo delle
istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un
servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di
laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto
al comma 4.
2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative e' calcolato
sommando i posti gia' vacanti e disponibili per la nomina in ruolo
alla data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di
cui all'articolo 25-ter, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori
del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del
triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di eta',
maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal
servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per
cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilita'.
3. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in
un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame
finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la
selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso e,
limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno
effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di
preside incaricato. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati
utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro
il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del comma 2
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del
dieci per cento.
4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello
previsto dal decreto di cui all'articolo 25 -ter, comma 2, comprende
periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il
numero dei moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la
durata e le modalita' di svolgimento sono disciplinati con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per
la funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a
realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i
requisiti e i limiti di partecipazione al corso concorso per posti
non coerenti con la tipologia del servizio prestato.
5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che
l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso,
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso
concorso bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui
all'articolo 25-ter il 40 per cento dei posti messi a concorso e'
riservato al personale in possesso dei requisiti di servizio come
preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in
ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili,
nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della
nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede e'
disposta sulla base dei principi del presente decreto legislativo,
tenuto conto delle specifiche esperienze professionali. I vincitori
in attesa di nomina continuano a svolgere l'attivita' docente. Essi
possono essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei
dirigenti assenti per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico
successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono
piu' conferiti incarichi di presidenza.
6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi,
nel limite del contingente stabilito in sede di contrattazione
collettiva, anche i dirigenti che facciano domanda di mobilita'
professionale tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda e'
subordinato all'esito positivo dell'esame finale relativo ai moduli
frequentati.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col
Ministro per la funzione pubblica sono definiti i criteri per la
composizione delle commissioni esaminatrici. ))

Art. 29.
Attivita' della Scuola superiore
della pubblica amministrazione
1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione e' organo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e svolge attivita' di
accesso, di formazione e di ricerca sulla base delle direttive ema-
nate annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Esprime
parere sui piani formativi delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici non economici.
2. La Scuola superiore della pubblica amministrazione esercita i
compiti di istituto direttamente, ovvero mediante convenzioni o
attraverso la partecipazione a consorzi con universita', scuole ed
istituti di formazione italiani ed esteri, pubblici e privati.
3. La Scuola superiore della pubblica amministrazione utilizza, a
tempo pieno in posizione di comando o di fuori ruolo, o per
contratto, o per incarico, personale docente, di comprovata
professionalita', in relazione alle funzioni da esercitare
nell'ambito dei programmi di attivita', ovvero per specifici
progetti.
4. Al direttore della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, che presiede l'organo deliberante, fanno capo le
responsabilita' didattico-scientifiche. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del direttore, nomina un segretario
generale, scelto tra il personale con qualifica di dirigente generale
dello Stato od equiparata, il quale ha la responsabilita'
dell'organizzazione e della gestione degli uffici della Scuola.
5. La Scuola superiore della pubblica amministrazione provvede
all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei
limiti di un fondo previsto a tale scopo nel bilancio dello Stato e
iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa
della presidenza del Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria
e' sottoposta a controllo consuntivo della Corte dei conti.
6. Sono disciplinati con regolamento emanato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400:
a) gli organi della Scuola superiore della pubblica
amministrazione,loro composizione e competenze;
b) le modalita' di partecipazione della Scuola superiore della
pubblica amministrazione all'utilizzo dei fondi di finanziamento
della ricerca scientifica di cui all'articolo 10 della legge 19
novembre 1990, n. 341;
c) il regolamento di amministrazione e contabilita' della Scuola
superiore della pubblica amministrazione, comprendente anche i tempi
e le modalita' di presentazione del rendiconto alla Corte dei conti;
d) il contingente di personale funzionale alle attivita'
permanenti di organizzazione;
e) il contingente e le modalita' di utilizzazione del personale
docente e di ricerca, correlato alla realizzazione dei programmi;
f) le modalita' relative alle convenzioni e alle partecipazioni
di cui al comma 2;
g) la possibilita' che la Scuola superiore della pubblica
amministrazione svolga, anche per le finalita' di cui alla lettera
h), attivita' di formazione, studio e ricerca per conto di soggetti
pubblici e privati, i cui proventi sono accreditati sul conto entrate
eventuali del Tesoro e da questo riassegnati alla Scuola superiore
della pubblica amministrazione;
h) la possibilita' che la Scuola superiore della pubblica
amministrazione si avvalga anche di strutture di formazione,
aggiornamento e perfezionamento gia' esistenti.
7. Sono abrogate le seguenti norme:
a) art. 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente
della Repubblica 9 giugno 1992, n. 336;
b) art. 11, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, limitatamente alla durata
dell'incarico.
8. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto e dai
regolamenti in base ad esso emanati, restano in vigore le norme
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972,
n. 472, e nel decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977,
n. 701.
9. Le attivita' della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, non previste dal nuovo ordinamento ed in corso di
svolgimento al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni del
presente capo, continuano ad essere espletate fino al loro
compimento. Fino alla costituzione dei nuovi organi, come ridefiniti
sulla base delle disposizioni del presente capo, continuano ad
operare quelli attualmente in carica.

Capo III
UFFICI, PIANTE ORGANICHE, MOBILITA' E ACCESSI

Art. 30.
Individuazione di uffici e piante organiche; gestione
delle risorse umane
1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, pre-
via informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo
48, comma 1, definiscono le relative piante organiche, in funzione
delle finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, e sulla base dei
criteri di cui all'articolo 5. Esse curano la ottimale distribuzione
delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi
di mobilita' e di reclutamento del personale.
2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si
procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il
disposto dell'articolo 6 in base alle direttive della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni
vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative.

Art. 31.
Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle
piante organiche in sede di prima applicazione del presente
decreto.
1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le
amministrazioni pubbliche procedono:
a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per
circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonche' per
qualifiche e specifiche professionalita', evidenziando le posizioni
di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo,
comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo
parziale;
b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri
uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui
all'articolo 5, ai carichi di lavoro, nonche' alla esigenza di
integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando
le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di
conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali,
e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale
dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando
un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera b);
c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche
con riferimento ai pricipi ed ai criteri fissati nel titolo I del
presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una piu'
razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie
qualifiche per ogni singola unita' scolastica, nel limite massimo
della consistenza numerica complessiva delle unita' di personale
previste nelle predette tabelle.
2. I criteri per la determinazione dei carichi di lavoro, previo
eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalita' di cui
all'articolo 10, sono individuati in relazione agli specifici bacini
di utenza, al rapporto tra addetti e popolazione residente ed al
grado di informatizzazione, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero del tesoro, e comunicati con apposita
direttiva. Le amministrazioni pubbliche provvedono alla
determinazione dei carichi di lavoro.
3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse,
anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalita'
e nei limiti previsti dall'articolo 6 quanto alle amministrazioni
statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad
ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti
dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni
pubbliche.
5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta
direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.
6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le
amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le
proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'articolo 7,
comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di
deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1,
lettera a). Sono fatti salvi i contratti previsti dall'articolo 36
della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'articolo 23 dell'accordo
sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1991, n. 171.

Art. 32.
Ricognizione delle vacanze di organico
1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti di cui all'articolo 1 ed
al comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica la consistenza del personale come definito
all'articolo 31, comma 1, nonche' i conseguenti carenze ed esuberi,
unitamente all'elenco nominativo di tutti i dipendenti appartenenti
alle qualifiche, ed ai profili che presentano esuberi.
2. I dipendenti appartenenti a qualifiche o professionalita' che
presentino esubero sono assoggettati a mobilita' per trasferimento a
domanda o d'ufficio, privilegiando la mobilita' all'interno dello
stesso comparto di contrattazione. Le amministrazioni di cui al comma
1 comunicano al personale interessato l'appartenenza ad una qualifica
e ad una professionalita' che presenti esubero.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 trasmettono
altresi' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica l'elenco nominativo delle domande di
trasferimento presentate dal proprio personale, con indicazione delle
qualifiche, della sede di servizio e delle sedi richieste accorpate
per provincia.
4. Le amministrazioni pubbliche che non provvedano agli adempimenti
di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono assumere nuovo personale,
compreso quello appartenente alle categorie protette.
5. Agli enti strumentali e agli enti non economici dipendenti dalle
regioni si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della legge 29
dicembre 1988, n. 554. Fino al 31 dicembre 1993, in relazione
all'attuazione dell'articolo 89 dello Statuto della regione Trentino-
Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi ed effettuate
assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni
pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni
organiche di ciascun profilo professionale.
6. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai
ricercatori, tecnologi e tecnici specializzati delle istituzioni ed
enti di ricerca e sperimentazione.

Art. 33.
Competenze dei comitati provinciali
e dei comitati metropolitani
1. I comitati provinciali di cui all'articolo 17 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, informano la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sull'esito degli
accertamenti effettuati ai sensi del medesimo articolo 17, comma 4, e
formulano proposte per la razionale redistribuzione del personale
delle amministrazioni pubbliche presenti nella provincia, con
indicazione dei trasferimenti di personale eventualmente necessari,
informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano locale presso le amministrazioni interessate.
2. I comitati metropolitani istituiti sul territorio nazionale
predispongono progetti per una razionale redistribuzione del
personale nei rispettivi ambiti provinciali con indicazione dei
relativi trasferimenti di personale, trasmettendoli alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano locale presso le amministrazioni interessate.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono
adottati i provvedimenti di trasferimento del personale di cui ai
commi 1 e 2.

Art. 33-bis. (31)
((Scambio di funzionari appartenenti a Paesi
diversi e temporaneo serizio all'estero.
1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di
esperienze amministrative, i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocita' stipulati
tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono
essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso
amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea,
degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia
intrattiene rapporti di collaborazione, nonche' presso gli organismi
dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui
l'Italia aderisce.
2. Il trattamento economico potra' essere a carico delle
amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere
suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo
Stato italiano dall'Unione europea e da una organizzazione o ente
internazionale.
3. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a
tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza.
L'esperienza maturata all'estero e' valutata ai fini dello sviluppo
professionale degli interessati.))

Art. 34.
Mobilita' di ufficio e messa in disponibilita'
1. Il personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio
disposto ai sensi dell'articolo 32, comma 2, e' collocato in
disponibilita' ai sensi del titolo VI, capo II, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.

Nota all'art. 34:
- Il titolo VI, capo II, del testo unico degli impiegati
civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3, tratta del collocamento in disponibilita' degli
impiegati.

Art. 35.
Procedimento per l'attuazione della mobilita'
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale secondo le modalita' di cui
all'articolo 10, sono disciplinati:
a) i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione della
mobilita' volontaria e d'ufficio, per la messa in disponibilita' e
per la formazione delle graduatorie, che, per la mobilita' d'ufficio,
sono formate sulla base di criteri analoghi a quelli previsti
dall'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) i criteri di coordinamento tra i trasferimenti a domanda e
d'ufficio, ivi compresi quelli disciplinati dall'articolo 33;
c) i criteri di coordinamento tra le procedure di mobilita' ed i
nuovi accessi;
d) le fasi della informazione ed i contenuti generali oggetto
dell'eventuale esame con le rappresentanze sindacali con le modalita'
di cui all'articolo 10.
2. In ogni caso dovra' essere osservato il seguente ordine di
priorita':
a) inquadramento nei ruoli del personale in soprannumero;
b) trasferimento a domanda a posto vacante, anche di personale in
posizione di comando e di fuori ruolo, dando priorita' al personale
in esubero;
c) trasferimento d'ufficio di personale in esubero a posto
vacante;
d) assunzioni su posti che rimangano vacanti dopo l'espletamento
delle procedure di cui al presente comma.
3. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene conto di particolari
categorie di personale o di amministrazioni pubbliche che presentano
carattere di specialita' sulla base di specifiche disposizioni di
legge. In particolare saranno disciplinati anche i criteri e le
modalita' per la mobilita' del personale fra tutte le strutture del
servizio sanitario nazionale ed i servizi sanitari centrali e
periferici del Ministero della sanita'. Nell'ambito dei relativi
contratti collettivi nazionali si terra' conto delle esigenze di
perequazione dei trattamenti economici del personale con riguardo
all'esercizio di funzioni analoghe.
4. Per l'attuazione della mobilita' esterna alle singole
amministrazioni, i trasferimenti sono disposti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito
della provincia o della regione.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in
attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in
materia di mobilita'.
6. I trasferimenti degli oneri economici relativi al personale
assunto dagli enti locali a seguito della mobilita' volontaria e
d'ufficio avvengono sulla base delle disposizioni dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428, 10
maggio 1991, n. 191, e 5 giugno 1992, n. 473. Il regime pensionistico
del personale assoggettato a mobilita e' disciplinato dall'articolo 6
della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dal relativo regolamento
attuativo.
7. Per il personale del comparto scuola si applica l'articolo 3,
comma 8, del decreto legislativo emanato a norma dell'articolo 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relativo al medesimo personale.

Art. 35-bis. (29)
((Gestione del personale in disponibilita'.
1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini
della riqualificazione professionale del personale e della sua
ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle
strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento
con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto dalle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, alle quali sono affidate i compiti di riqualificazione
professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del
personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema
regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi elenchi
ha diritto all'indennita' di cui al comma 8 dell'articolo 35 per la
durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio
dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di
fruizione dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di
lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando
quanto previsto nell'articolo 35. Gli oneri sociali relativi alla
retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilita'
sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente
previdenziale di riferimento per tutto il periodo della
disponibilita'.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi
fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito
ai sensi dell'articolo 35 o collocato in disponibilita' e per
favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale,
in particolare mediante mobilita' volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nuove
assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilita' di
ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito
elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla
minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita' restano a
disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la
formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio
successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, rel-
ative al collocamento in disponibilita' presso gli enti locali che
hanno dichiarato il dissesto.))

Art. 36.
Assunzioni
1. L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche
avviene:
a) per concorso pubblico per esami, per titoli, per titoli ed
esami o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte
all'accertamento della professionalita' richiesta;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro per le qualifiche e
profili per le quali e' richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste
di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di
cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalita' che ne
garantiscano l'imparzialita', la tempestivita', l'economicita' e la
celerita' di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di
sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione, ed a selezioni decentrate per circoscrizioni
territoriali.
3. Con le medesime procedure e modalita' di cui ai commi 1 e 2
viene reclutato il personale a tempo parziale, ferme restando le
disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 17 marzo 1989, n. 117. Restano ferme altresi' le
disposizioni per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 marzo 1989, n. 127.

Art. 36-bis. (29)
((Norme sul reclutamento per gli enti locali.
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli
enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di
assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure
concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nell'articolo 36.
2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in
relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a
carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di
adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il
regolamento puo' prevedere particolari modalita' di selezione per
l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze
temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza
ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni
caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36.))

Art. 36-ter. (31)
((Accertamento delle conoscenze informatiche e di
lingue straniere nei concorsi pubblici.
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per
l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e di
almeno una lingua straniera.
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce
il livello di conoscenza richiesto e le modalita' per il relativo
accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione
alla professionalita' cui si riferisce il bando, e le modalita' per
l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce
altresi' i casi nei quali il comma 1 non si applica.))

Art. 37.
Accesso dei cittadini degli Stati membri
della Comunita' europea
1. I cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea
possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici
poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati
i posti e le funzioni per i quali non puo' prescindersi dal possesso
della cittadinanza italiana, nonche' i requisiti indispensabili
all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello
comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali
si provvede con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si
stabilisce la equivalenza tra i titoli accademici e di servizio
rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

Nota all'art. 37:
- Per il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 si
veda in nota all'art. 23.

((Art. 12-bis. (29)
Ufficio per la gestione del contenzioso
del lavoro.
1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei
rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso
del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare
l'efficace svolgimento di tutte le attivitë stragiudiziali e
giudiziali inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee
o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le
modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la
gestione di tutto o parte del contenzioso comune.))

Art. 39.
Svolgimento del concorso unico
ed assegnazione del personale
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 38, comma 1, comunicano
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica le proprie necessita' di personale per un biennio.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di dette
comunicazioni, fissa, previa informazione alle confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il
contingente di posti, definito per specifiche professionalita' e sedi
di destinazione, da coprire mediante i vincitori dei rispettivi
concorsi unici.
2. A cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica sono banditi i concorsi unici ed
avviate le relative procedure, anche mediante l'ausilio di strumenti
automatizzati.
3. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito in misura corrispondente ai posti messi a
concorso. Le relative graduatorie restano valide fino al loro
esaurimento.
4. In rapporto alla consistenza dei candidati al concorso, si puo'
procedere a preselezioni mediante il ricorso a prove psico-
attitudinali.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il
personale utilmente collocato nella graduatoria viene assegnato,
nell'ordine, tenendo conto delle domande di assegnazione degli
interessati secondo l'ordine della graduatoria, alle singole
amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta; le quali provvedono
alle relative assunzioni.

Art. 40.
Concorsi circoscrizionali
1. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali,
secondo le modalita' previste dall'articolo 41, per l'accesso alle
varie professionalita', salva la facolta' di partecipazione per tutti
i cittadini.
2. Ove il numero dei candidati al concorso lo renda necessario, le
prove di esame possono svolgersi in piu' sedi decentrate. I dirigenti
preposti agli uffici periferici interessati sovrintendono allo
svolgimento delle operazioni concorsuali.

Art. 41.
Requisiti di accesso e modalita' concorsuali
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con
decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinati:
a) i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa
documentazione;
b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalita' di svolgimento
delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei
partecipanti;
c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e
preferenza per l'ammissione all'impiego;
d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste di
collocamento per le qualifiche previste da disposizioni di legge;
e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni
esaminatrici.
2. Ai fini delle assunzioni di personale, compreso quello di cui
all'articolo 42, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, si applica
il disposto di cui all'articolo 26 della legge 10 febbraio 1989, n.
53.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in
attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di
cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
assunzione all'impiego. Sono comunque portate a compimento le proce-
dure concorsuali attivate alla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica di cui al comma 1.

Note all'art. 41:
- Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si veda in nota all'art. 23.
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge n.
53/1989 recante modifiche alle norme sullo stato giuridico
e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e
militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla
Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al
Corpo forestale dello Stato:
"Art. 26. - Per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate
dall'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e'
richiesto il possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria".
- Per il riferimento alla legge n. 421/1992 si veda in
nota all'art. 4.

Art. 42.
Assunzioni obbligatorie delle categorie protette
e tirocinio per portatori di handicap
1. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni
pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all'articolo
1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'articolo 19
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica
degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle
graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione, previa verifica della compatibilita' della
invalidita' con le mansioni da svolgere.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sulla base delle
direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimenti della funzione pubblica e degli affari sociali,
promuovono o propongono alle commissioni regionali per l'impiego, ai
sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
programmi di assunzioni per portatori di handicap, che comprendano
anche periodi di tirocinio prelavorativo pratico presso le strutture
delle amministrazioni medesime, realizzati dai servizi di cui
all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 43.
Assunzione e sede di prima destinazione
1. Agli assunti all'impiego presso le amministrazioni pubbliche si
applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della
legge 22 agosto 1985, n. 444.
2. Il personale di cui al comma 1 e' tenuto a permanere nella sede
di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni, con
l'esclusione in tale periodo della possibilita' di comando o distacco
presso sedi con dotazioni organiche complete nella qualifica
posseduta. Non puo' essere inoltre attivato alcun comando o distacco
ove la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella qualifica
posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza lo
consenta espressamente.

Art. 44.
Formazione e lavoro
1. Con il regolamento governativo di cui all'articolo 41 sono defi-
nite le qualifiche e le modalita' di accesso all'impiego, di giovani
da 18 ai 29 anni, attraverso un periodo biennale di formazione e
lavoro.
2. Durante il biennio di cui al comma 1, i giovani, oltre a
espletare le mansioni pertinenti alla propria qualifica, dovranno
seguire appositi corsi di formazione, di aggiornamento e di
perfezionamento e avranno diritto a una quota parte della
retribuzione iniziale della qualifica stessa nella misura stabilita
dai contratti collettivi nazionali.

TITOLO III
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
E RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE

Art. 45.
Contratti collettivi
1. La contrattazione collettiva e' nazionale e decentrata. Essa si
svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con
esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e
amministrativi secondo il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera
c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
2. I contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti
della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o
affini.
3. I comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla
base di accordi stipulati tra l'agenzia di cui all'articolo 50, in
rappresentanza della parte pubblica, e le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei
presidenti delle regioni per gli aspetti di interesse regionale. Fino
a quando non sia stata costituita l'agenzia, in rappresentanza della
parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un
suo delegato.
4. La contrattazione collettiva decentrata e' finalizzata al
contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei
dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie e
nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali.
5. Mediante contratti collettivi quadro possono essere
disciplinate, in modo uniforme per tutti i comparti e le aree di
contrattazione collettiva, la durata dei contratti collettivi e
specifiche materie.
6. I contratti collettivi quadro sono stipulati dall'agenzia di cui
all'articolo 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale,
dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale.
7. I contratti collettivi nazionali di comparto sono stipulati
dall'agenzia di cui all'articolo 50, per la parte pubblica, e, per la
parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, nonche' dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto.
8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte
pubblica, da una delegazione composta dal titolare del potere di
rappresentanza delle singole amministrazioni o da un suo delegato,
che la presiede, da rappresentanti dei titolari degli uffici
interessati e, per la parte sindacale, da una rappresentanza composta
secondo modalita' definite dalla contrattazione collettiva nazionale
e, nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano, anche dalla
confederazione sindacale maggiormente rappresentativa sul piano
provinciale ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
9. Le amministrazioni pubbliche osservano gli obblighi assunti con
i contratti collettivi di cui al presente articolo.

Art. 46.
Area di contrattazione per il personale dirigenziale
1. Per ciascuno dei comparti individuati ai sensi dell'articolo 45,
comma 3, e' prevista una autonoma separata area di contrattazione per
il personale dirigenziale non compreso nell'articolo 2, comma 4.
2. I contratti collettivi nazionali delle aree separate di cui al
comma 1 sono stipulati dall'agenzia di cui all'articolo 50, per la
parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dalle
organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul
piano nazionale nell'ambito della rispettiva area di riferimento,
assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie
professionali.
3. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del
servizio sanitario nazionale e' definito in una apposita area di
contrattazione alle cui trattative partecipano l'agenzia prevista
dall'articolo 50, in rappresentanza della parte pubblica, e
rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico e
veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 47.
Rappresentativita' sindacale
1. La maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle
confederazioni e delle organizzazioni sindacali e' definita con
apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un
suo delegato e le Confederazioni sindacali individuate ai sensi del
comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in
vigore e si applicano, anche alle aree di contrattazione di cui
all'articolo 46, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle
conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta
in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia
data applicazione a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8.

Art. 47-bis. (27)
(( (Rappresentativita' sindacale ai fini della
contrattazione collettiva).
1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le
organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una
rappresentativita' non inferiore al 5%, considerando a tal fine la
media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato
associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il
versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe
rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale e' espresso
dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle
rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti
espressi nell'ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo
comparto o area partecipano altresi' le confederazioni alle quali le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai
sensi del comma 1 siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando
previamente, sulla base della rappresentativita' accertata per
l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le
organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo
rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media
tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area
contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel
medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la
stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o
modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a
tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti piu' comparti, le
confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due
aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva
integrativa sono disciplinati, in conformita' all'articolo 45, comma
4, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 47, comma 7, per gli organismi di rappresentanza
unitaria del personale.
6. Agli effetti dell'articolo 54, come modificato dal decreto-legge
10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 1996, n. 365, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dei successivi accordi, le
confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla
contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti,
hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota
proporzionale alla loro rappresentativita' ai sensi del comma 1,
tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza
delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe e' assicurata
dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna
amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi
all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche
amministrazioni, controfirmati da un rappresentante
dell'organizzazione sindacale interessata, con modalita' che
garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche
amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario
responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il
controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati
relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite
convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione
pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o
associative delle pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalita' di rilevazione certe ed obiettive, per
la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali
controversie e' istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che
puo' essere articolato per comparti, al quale partecipano le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva
nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed
alle deleghe. Puo' deliberare che non siano prese in considerazione,
ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore
di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un
contributo economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello
mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o
dell'area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla
rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in
ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto
sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione e'
adottata su conforme parere del CNEL, che lo emana entro quindici
giorni dalla richiesta. La richiesta di parere e' trasmessa dal
comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a
presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni
sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto
delle seconde e' espresso dalla maggioranza dei rappresentanti
presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate
forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della
legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed
integrative. ))

Art. 48.
Nuove forme di partecipazione
alla organizzazione del lavoro
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva definisce nuove
forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini
della organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Sono
abrogate le norme che prevedono la rappresentanza elettiva del
personale nei consigli di amministrazione delle amministrazioni
statali anche ad ordinamento autonomo.

Art. 49.
Trattamento economico
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito
dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti
di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e
comunque trattamenti non inferiori o quelli previsti dai rispettivi
contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono i trattamenti economici
accessori al fine di collegarli direttamente alla produttivita'
individuale ed a quella collettiva, ancorche' non generalizzata ma
correlata all'apporto partecipativo di ciascun dipendente, ovvero
allo svolgimento effettivo di attivita' particolarmente disagiate,
oppure obiettivamente pericolose per l'incolumita' personale o
dannose per la salute. Per la determinazione dei trattamenti
accessori la contrattazione collettiva definisce criteri di
misurazione obiettiva nell'ambito dei quali compete ai dirigenti la
valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente.
4. I dirigenti sono responsabili della attribuzione dei trattamenti
economici accessori.

Art. 50.
Agenzia per le relazioni sindacali
1. E' istituita l'agenzia per le relazioni sindacali delle
pubbliche amministrazioni, dotata di personalita' giuridica e
sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2. L'agenzia rappresenta in sede di contrattazione collettiva
nazionale le pubbliche amministrazioni e svolge gli altri compiti
previsti dal presente decreto.
3. L'agenzia si attiene alle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei Presidenti delle
regioni per gli aspetti di interesse regionale.
4. L'agenzia, in sede di contrattazione collettiva di comparto,
tiene conto altresi', in quanto compatibili con le direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri, delle ulteriori indicazioni
espresse dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
dall'unione delle province d'Italia (UPI), dall'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM), dall'Unione delle camere
di commercio, industria artigianato ed agricoltura (UNIONCAMERE),
dalla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici non economici,
dalla Conferenza dei presidenti delle istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione e dalla conferenza dei direttori generali
del personale dei Ministeri e delle aziende e amministrazioni
autonome dello Stato, allargata a tutti i direttori generali del
Ministero della pubblica istruzione, e dalla conferenza dei
Presidenti delle regioni.
5. Le amministrazioni regionali a statuto speciale e quelle delle
province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi
dell'attivita' di rappresentanza o di assistenza dell'agenzia nella
contrattazione collettiva.
6. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, nella
contrattazione collettiva decentrata, dell'attivita' di
rappresentanza o di assistenza dell'agenzia, alle cui direttive sono
tenute in ogni caso a conformarsi.
7. Per l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia, con
decreto del Presidente della Repubblica e' emanato, entro
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400. Con tale decreto sono definite altresi' le norme
dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico di un
fondo da iscriversi, mediante variazione compensativa con decreto del
Ministro del tesoro, in un apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La gestione finanziaria e' sottoposta al controllo consuntivo della
Corte dei conti.
8. L'agenzia si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di
dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di fuori
ruolo o di comando, di dipendenti di enti pubblici economici, nonche'
di consulenti, esperti per i singoli comparti, tenuto anche conto
delle indicazioni delle regioni e delle associazioni di cui al comma
4, nei limiti, nelle forme e per le esigenze previsti nel regolamento
di cui al comma 7.
9. Il direttore dell'agenzia e' nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di
relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla
pubblica amministrazione. Il direttore dura in carica cinque anni e
puo' essere riconfermato.
10. Il direttore dell'agenzia e' coadiuvato, per le questioni
attinenti il personale di cui al comma 4, da un comitato di
coordinamento, i cui membri sono designati dalle rappresentanze di
cui al medesimo comma 4. Gli incarichi al direttore, ai dipendenti
degli enti pubblici economici ed ai consulenti di cui al comma 8 sono
conferiti ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della legge 23 agosto
1988, n. 400. Gli oneri per i componenti del comitato di
coordinamento restano a carico delle rappresentanze che hanno
provveduto alla designazione.

Art. 51.
Autorizzazione alla sottoscrizione
1. L'agenzia di cui all'articolo 50, entro cinque giorni dalla
conclusione delle trattative, trasmette al Governo, ai fini della
autorizzazione alla sottoscrizione, il testo concordato dei contratti
collettivi nazionali di cui agli articoli 45 e 46, corredato da
appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale
interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento
economico previsto, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata. Il
Governo, nei quindici giorni successivi, sentita la Conferenza dei
presidenti delle regioni per gli aspetti di interesse regionale, si
pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto tra l'altro
degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati
relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle
direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Decorso tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata.
2. L'autorizzazione governativa di cui al comma 1 e' sottoposta al
controllo della Corte dei conti, la quale ne verifica la legittimita'
e la compatibilita' economica entro quindici giorni dalla data di
ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza
rilievi.
3. Per i contratti collettivi decentrati, la sottoscrizione da
parte delle amministrazioni pubbliche e' autorizzata, nei quindici
giorni successivi alla conclusione delle trattative, nei limiti di
cui all'articolo 45, comma 4, con atto dell'organo di vertice
previsto dai rispettivi ordinamenti. L'autorizzazione alla
sottoscrizione e' sottoposta al controllo preventivo degli organi
competenti secondo le norme vigenti, che deve essere effettuato entro
quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo
si intende effettuato senza rilievi. Le amministrazioni pubbliche
sono tenute a trasmettere all'agenzia di cui all'articolo 50, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed al Ministero del tesoro copia dei contratti collettivi
decentrati. Non puo' essere in ogni caso autorizzata la
sottoscrizione di contratti collettivi decentrati che comportano,
anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le
disponibilita' finanziarie definite dal contratto collettivo
nazionale, anche con riferimento agli eventuali utilizzi di risparmi
ricavati dalla gestione e verificati dagli organi competenti.
4. Non puo' essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di
contratti collettivi che comportano, anche a carico di esercizi
successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito
nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal
Parlamento e nelle leggi finanziaria e di bilancio. In nessun caso
possono essere previsti oneri aggiuntivi oltre il periodo di
validita' dei contratti, in particolare per effetto della decorrenza
dei benefici a regime.

Art. 52.
Disponibilita' finanziarie destinate alla contrattazione
collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica
1. Il Ministero del tesoro quantifica l'onere derivante dalla
contrattazione collettiva con specifica indicazione di quello da
porre a carico del bilancio dello Stato e di quello al quale
provvedono, nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci
le amministrazioni pubbliche. L'onere a carico del bilancio dello
Stato e' determinato con apposita norma da inserire nella legge
finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 deIla legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce all'agenzia
le direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in
particolare le risorse complessivamente disponibili per i comparti, i
criteri generali della distribuzione delle risorse al personale ed
ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi
impartiti.
3. I contratti collettivi sono corredati da appositi prospetti
contenenti la quantificazione degli oneri nonche' l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'
contrattuale, prevedendo la possibilita' di prorogare l'efficacia
temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale
o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi
possono prevedere la richiesta, da parte del Presidente del Consiglio
dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie dei
contratti collettivi, al nucleo di valutazione della spesa relativa
al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'articolo 10 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi esorbitanti
sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale
dello Stato e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si
pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. I compiti affidati
dal presente comma al predetto nucleo di valutazione sono sostitutivi
dei compiti originariamente previsti dal citato articolo 10.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e' iscritta in
apposito fondo dello Stato di previsione del Ministero del tesoro in
ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei
singoli contratti di comparto, il Ministro del tesoro e' autorizzato
a ripartire con propri decreti le somme destinate a ciascun comparto
mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di
bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale
dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai
bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei
quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei
relativa oneri. Analogamente provvedono le altre amministrazioni
pubbliche con i rispettivi bilanci.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono
trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle
amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai
pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi
stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere
incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.

Art. 53.
Interpretazione autentica dei contratti collettivi
1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti
collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per
definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. L'accordo conseguito ai sensi del comma 1 sostituisce con
effetto retroattivo, dal momento del suo perfezionamento con le pro-
cedure di cui all'articolo 51, la clausola contrattuale oggetto della
controversia.
3. L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto
sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate
dall'accordo medesimo. Si applica la disposizione dell'articolo 21l3,
quarto comma, del codice civile.

Art. 54.
Aspettative e permessi sindacali
1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della
razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel
settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti
massimi in un apposito accordo, stipulato tra il Presidente del
Consiglio del Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da
recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pre-
via deliberazione del Consigllo dei Ministri.
2. I limiti di cui al comma 1 devono essere determinati tenendo
conto, con riferimento a ciascun comparto ed area di contrattazione
collettiva, della diversa dimensione e articolazione organizzativa
delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel
suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto
di cumulare i permessi sindacali giornalieri.
3. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le
confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provvede,
in proporzione alla rappresentativita' delle medesime accertata ai
sensi dell'articolo 47, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed
organizzazioni sindacali interessate. Per la provincia autonoma di
Bolzano si terra' conto di quanto previsto dall'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio l978, n. 58.
4. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei
permessi sindacali.
5. Contestualmente alla definizione della nuova normativa
contenente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le
disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione
delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni
pubbliche. Con l'accordo di cui al comma 1 sono anche definiti tempi
e modalita' per l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, in materia di aspettative e permessi
sindacali. Fino alla emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano in vigore i decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono
attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito
delle amministrazioni pubbliche.
6. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi
nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente
collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione
pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi
dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione
annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della
legge 29 marzo 1983, n. 93.

TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVORO

Art. 55.
Disciplina del rapporto di lavoro
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche e' disciplinato secondo le disposizioni dell'articolo 2,
commi 2, 3 e 4.
2. La legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica alle pubbliche
amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.

Nota all'art. 55:
- Per il riferimento alla legge n. 300/1970 si veda in
nota all'art. 54.

Art. 56.
M a n s i o n i
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni
proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque
lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al
perseguimento degli obiettivi di lavoro.
2. Il dipendente puo' essere adibito a svolgere compiti specifici
non prevalenti della qualifica superiore, ovvero, occasionalmente e
ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni
immediatamente inferiori, se richiesto dal dirigente dell'unita'
organizzativa cui e' addetto, senza che cio' comporti alcuna
variazione del trattamento economico.

Art. 57.
Attribuzione temporanea di mansioni superiori
1. L'utilizzazione del dipendente in mansioni superiori puo' essere
disposta esclusivamente per un periodo non eccedente i tre mesi, nel
caso di vacanze di posti di organico, ovvero per sostituire altro
dipendente durante il periodo di assenza con diritto alla
conservazione del posto, escluso il periodo del congedo ordinario,
sempre che ricorrano esigenze di servizio.
2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha
diritto al trattamento economico corrispondente all'attivita' svolta
per il periodo di espletamento delle medesime. Per i dipendenti di
cui all'articolo 2, comma 2, in deroga all'articolo 2103 del codice
civile l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce
il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.
3. L'assegnazione alle mansioni superiori e' disposta sotto la
propria responsabilita' disciplinare e patrimoniale dal dirigente
preposto all'unita' organizzativa presso cui il dipendente presta
servizio, anche se in posizione di fuori ruolo o comando, con
provvedimento motivato. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo
svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a
vacanze dei posti di organico, contestualmente alla data in cui il
dipendente e' assegnato alle predette mansioni devono essere avviate
le procedure per la copertura dei posti vacanti.
4. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione
di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, disposta
ai sensi dell'articolo 56, comma 2.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli incarichi di
presidenza di istituto secondario e di direzione dei conservatori e
delle accademie restano disciplinati dalla legge 14 agosto 1971, n.
821, e dall'articolo 2, terzo comma, del regio decreto-legge 2
dicembre 1935, n. 2081, convertito dalla legge 16 marzo 1936, n. 498.

Art. 58.
Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle
incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117. Restano ferme altresi' le
disposizioni di cui agli articoli da 89 a 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, agli articoli da
68 a 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive
modificazioni, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, ed all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre
1992, n. 510.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti
incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non
siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti
normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme dirette a
determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' agli avvocati
e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i
rispettivi istituti.
4. Decorso il termine, di cui al comma 3, l'attribuzione degli
incarichi e' consentita nei soli casi espressamente previsti dalla
legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di
incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da
quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che
svolgano attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita',
tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di
fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione.
6. Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle
prestazioni, disciplinata dall'articolo 24 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, i soggetti pubblici o privati che conferiscono un
incarico al dipendente pubblico sono tenuti a farne immediata
comunicazione alla amministrazione di appartenenza.
7. Sono, altresi', comunicati, in relazione a tali conferimenti
d'incarico in ragione d'anno, sia gli emolumenti conferiti e
corrisposti, sia i successivi aggiornamenti inerenti l'espletamento
dell'incarico.
8. Ciascuna amministrazione e' tenuta a comunicare immediatamente
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica tutte le notizie relative agli incarichi, sia
direttamente conferiti che autorizzati. L'aggiornamento dei dati
forniti deve essere effettuato con riferimento al 31 dicembre di
ciascun anno.
9. In sede di prima applicazione, gli adempimenti di cui ai commi 6
e 7 sono attuati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, mentre a quelli di cui al comma 8 dovra'
provvedersi entro nove mesi dalla medesima data di entrata in vigore.

Note all'art. 58:
- I casi di incompatibilita' sono disciplinati dagli
articoli 60-64 del testo unico degli impiegati civili dello
Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
- L'art. 6, comma 2, del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117,
per il cui riferimento si veda in nota all'art. 36, e' il
seguente: "2. Al personale interessato e' consentito, pre-
via motivata autorizzazione dell'amministrazione o
dell'ente di appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni
di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di
servizio e non siano incompatibili con le attivita' di
istituto della stessa amministrazione o ente".
- Si riportano gli articoli da 89 a 93 del D.P.R. n.
417/1974, recante norme sullo stato giuridico del personale
docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica dello Stato:
"Art. 89 (Lezioni private). - Al personale docente non
e' consentito impartire lezioni private ad alunni del
proprio istituto.
Il personale docente, ove assuma lezioni private, e'
tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al
quale deve altresi' comunicare il nome degli alunni e la
loro provenienza.
Ove le esigenze di fuzionamento della scuola lo
richiedano, il direttore didattico o il preside possono
vietare l'assunzione di lezioni private o interdire la
continuazione, sentito il consiglio di circolo o di
istituto.
Avverso il provvedimento del direttore didattico o del
preside e' ammesso ricorso al provveditore agli studi, che
decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio
scolastico provinciale.
Nessun alunno puo' essere giudicato da docente dal quale
abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o
le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale
divieto.
Art. 90 (Divieto di lezioni private per il personale
ispettivo e direttivo). - Al personale ispettivo e
direttivo e' fatto divieto di impartire lezioni private.
Art. 91 (Divieto di cumulo di impieghi). - L'ufficio di
docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore
tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal
presente decreto non e' cumulabile con altro rapporto di
impiego pubblico.
Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico
e' tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di
diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del
trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi
delle disposizioni in vigore.
Art. 92 (Altre incompatibilita' - Decadenza). - Il
personale, di cui al presente decreto, non puo' esercitare
attivita' commerciale, industriale o professionale, ne'
puo' assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di
privati o accettare cariche in societa' costituite a fine
di lucro, tranne che si tratti di cariche in societa' od
enti per i quali la nomina e' riservata allo Stato e sia
intervenuta l'autorizzazione del Ministro per la pubblica
istruzione.
Il divieto, di cui al precedente comma, non si applica
nei casi di societa' cooperative.
Il personale che contravvenga ai divieti posti nei commi
precedenti viene diffidato dal Ministro per la pubblica
istruzione o dal provveditore agli studi a cessare dalla
situazione di incompatibilita'.
L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione
disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che
l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza
con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con
provvedimento del provveditore agli studi, sentito il
consiglio scolastico provinciale, per il personale
appartenente ai ruoli provinciali.
Al personale docente e' consentito, previa
autorizzazione del direttore didattico o del preside,
l'esercizio di libere professioni che non siano di
pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivita' inerenti
alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di
insegnamento e di servizio.
Avverso il diniego di autorizzazione e' ammesso ricorso
al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.
Art. 93 (Norme di rinvio). - Per quanto non previsto dal
presente decreto, in materia di diritti e di obblighi del
personale docente, educativo, direttivo, ed ispettivo, si
rinvia, nei limiti in cui siano applicabili, alle
disposizioni del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni".
- Si riportano gli articoli da 68 a 70 della legge n.
312/1980 recante nuovo assetto retributivo funzionale del
personale civile e militare dello Stato:
"Art. 68 (Cumulo di impieghi). - Gli articoli 91 e 92
del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417, devono essere interpretati nel senso che il divieto
di cumulo ivi previsto non si applica al personale docente
dei conservatori di musica, nei limiti di cui al successivo
art. 69.
L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei
conservatori di musica e di altre attivita' presso enti
lirici o istituzioni di produzione musicale e' regolato
dagli articoli che seguono.
Le disposizioni contenute nei precedenti commi si
applicano anche ai docenti delle accademie di belle arti.
I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si
intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto
non venga occupato da un professore di ruolo.
I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di
servizio dei docenti.
Il compenso per le attivita' previste nel contratto di
collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere
pari all'entita' del trattamento economico complessivo che
compete ad un docente di ruolo alla 1a classe di stipendio,
con esclusione della 13a mensilita', delle quote di
aggiunta di famiglia e di ogni altra indennita' di cui le
norme vigenti vietano il cumulo.
Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attivita'
contrattuale il compenso viene calcolato con le modalita'
di cui al precedente comma sulla base della seconda classe
di stipendio del personale di ruolo.
Gli enti possono stipulare con il personale docente dei
conservatori di musica e delle accademie di belle arti
contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attivita'
di rispettiva competenza.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero
della pubblica istruzione sara' iscritto, in apposito
capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere
derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di
collaborazione.
Il Ministro della pubblica istruzione con proprio
decreto, provvedera' ogni anno alla ripartizione di tale
stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze
accertate.
Art. 69 (Contratti di collaborazione). - I conservatori
di musica, per lo svolgimento di attivita' didattiche ed
artistiche per le quali non sia possibile provvedere con
personale di ruolo, possono stipulare contratti di
collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o
da altre istituzioni di produzione musicale, previa
autorizzazione dei rispettivi competenti organi di
amministrazione. Analogamente possono provvedere i
predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei
confronti del personale docente dipendente dai
conservatori, previa autorizzazione del competente organo
di amministrazione del conservatorio.
Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai
conservatori di musica, vengono disposti secondo l'ordine
di apposite graduatorie compilate in base alle norme rela-
tive al conferimento degli incarichi di insegnamento. I
contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente
all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attivita'
artistica esercitata.
Art. 70 (Contratti di collaborazione per il personale
gia' in servizio). - Il personale docente che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, oltre
all'insegnamento esercita attivita' presso enti lirici o
istituzioni di produzione musicale e' tenuto a scegliere il
rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra
attivita' entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, salvo proroga per un termine comunque non
superiore ad un altro anno da parte degli enti o
istituzioni interessati.
Per le situazioni di cumulo verificatesi prima
dell'entrata in vigore della presente legge, non si da'
luogo alla riduzione dello stipendio di cui all'art. 99 del
regio decreto dicembre 1923, n. 2960 e successive
modificazioni, sino alla scadenza del termine di cui al
precedente comma.
I docenti dei conservatori di musica che per effetto
dell'opzione perdono la qualita' di titolari hanno la
precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante,
ai fini della stipula del contratto di collaborazione con
il conservatorio dal quale dipendevano all'atto
dell'opzione.
Il contratto di cui al precedente comma ha durata
triennale e puo' essere rinnovato per periodi non superiori
a due anni e comunque non oltre il compimento del
sessantesimo anno di eta'.
In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera
durata del contratto.
Il compenso per le attivita' previste nel contratto di
collaborazione relativo al personale contemplato nel
presente articolo ha carattere onnicomprensivo ed e' pari
all'entita' del trattamento economico complessivo in
godimento da parte dei singoli interessati all'atto
dell'opzione con le esclusioni indicate nel precedente
articolo 69. Dopo un quinquennio di attivita' contrattuale
il compenso e' rivalutato secondo quanto previsto al sesto
comma del precedente articolo 69, qualora il compenso
stesso risulti inferiore allo stipendio della seconda
classe.
Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano
anche di trattamento di pensione ordinaria, i compensi
dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e comunque
in misura non superiore all'importo della pensione in
godimento, salvo diversa disciplina derivante dal
riordinamento dei trattamenti pensionistici".
- Il testo dell'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, per il cui riferimento vedi in nota all'art.
52 e' il seguente: "Con il Servizio sanitario nazionale
puo' intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale
rapporto e' incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro
dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche
di natura convenzionale con il Servizio sanitario
nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario
nazionale e' altresi' incompatibile con l'esercizio di
altre attivita' o con la titolarita' o con la
compartecipazione delle quote di imprese che possono
configurare conflitto di interessi con lo stesso.
L'accertamento delle incompatibilita' compete, anche su
iniziativa di chiunque vi abbia interesse,
all'amministratore straordinario della unita' sanitaria lo-
cale al quale compete altresi' l'adozione dei conseguenti
provvedimenti. Le situazioni di incompatibilita' devono
cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. A decorrere dal 1 gennaio 1993, al
personale medico con rapporto di lavoro a tempo definito,
in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, e' garantito il passaggio, a domanda, anche in
soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno. In
corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla
riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso
rapporto orario, con progressivo riassorbimento delle
posizioni soprannumerarie. L'esercizio dell'attivita'
libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio
sanitario nazionale e' compatibile col rapporto unico
d'impiego, purche' espletato fuori dall'orario di lavoro
all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle
stesse, con esclusione di strutture private convenzionate
con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche al personale di cui
all'articolo 102 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto personale
all'accertamento delle incompatibilita' provvedono le
autorita' accademiche competenti. Resta valido quanto
stabilito dagli articoli 78, 116 e 117 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. In
sede di definizione degli accordi convenzionali di cui
all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e'
definito il campo di applicazione del principio di unicita'
del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi
convenzionali".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, del D.L. n.
510/92, concernente proroga dei termini di durata in carica
dei comitati dei garanti e degli amministratori
straordinari delle unita' sanitarie locali della condizione
di handicappati in ordine all'istruzione scolastica e per
la concessione di un contributo compensativo all'Unione
italiana ciechi: "Il personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale che esercita entro il 31 dicembre 1992
opzione irrevocabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con rinuncia al
rapporto di lavoro dipendente con il Servizio stesso e ha
maturato alla medesima data il diritto a pensione
d'anzianita', conserva la posizione di impiego con il
Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 1993".
- Per il testo all'art. 17 della legge n. 400/1988 si
veda in nota all'art. 23.
- Il testo dell'art. 24 della legge n. 412/1991, per il
cui riferimento vedi in nota all'art. 52, e' il seguente:
"Art. 24 (Anagrafe delle prestazioni). - 1. Ai fini del
contenimento della spesa pubblica e per garantire
l'efficacia, l'imparzialita' e la trasparenza dell'azione
amministrativa, e' istituita presso il Dipartimento della
funzione pubblica una anagrafe nominativa, da aggiornare
annualmente, in cui dovranno essere indicati tutti gli
incarichi pubblici e privati non compresi nei compiti e
doveri d'ufficio, con i relativi compensi, ricevuti da
tutto il personale delle amministrazioni pubbliche compresi
i magistrati e il personale della Banca d'Italia.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 riguardano gli
arbitrati, i collaudi di opere pubbliche, i consigli di
amministrazione, i collegi sindacali, dei revisori dei
conti in enti vari, universita', scuole, e ogni altro tipo
di prestazione professionale.
3. Entro il 30 aprile 1992 il Ministro per la funzione
pubblica predispone un piano pluriennale, da allegare al
documento di programmazione economico-finanziaria, che
stabilisce gli obiettivi annuali per la riduzione del
fenomeno degli incarichi".

Art. 58-bis. (12)
(( Codice di comportamento
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, definisce un
codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure
organizzative da adottare al fine di assicurare la qualita' dei
servizi che le dette amministrazioni rendono ai cittadini.
2. Il codice viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato
al dipendente all'atto dell'assunzione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri formula all'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
direttive, ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto, perche' il
codice venga recepito nei contratti, in allegato.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli
organi delle associazioni di categoria adottano, entro il termine di
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli
appartenenti alla magistratura interessata. Decorso inutilmente detto
termine, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno. ))

Art. 59.
Responsabilita'
1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la
disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita' civile,
amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.

Art. 59-bis. (29)
((Impugnazione delle sanzioni disciplinari.
1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite
procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari
possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di
conciliazione di cui all'articolo 69-bis, con le modalita' e con gli
effetti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 20 maggio
1970, n. 300.)) ((29))
----------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ha disposto che "La disposizione di
cui al presente articolo si applica a far data dall'entrata in vigore
del primo contratto collettivo successivo all'entrata in vigore del
presente decreto. Dalla medesima data cessano di produrre effetti i
commi 7, 8 e 9 dell'articolo 59 del presente decreto".

Art. 60.
Orario di servizio e orario di lavoro
1. L'orario di servizio si articola di norma su sei giorni, dei
quali cinque anche nelle ore pomeridiane, con interruzione di almeno
un'ora, in attuazione dei principi generali di cui al titolo I e al
fine di corrispondere alle esigenze dell'utenza.
2. L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo
contrattuale, e' funzionale all'orario di servizio.

Art. 61.
Pari opportunita'
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro:
a) riservano a donne almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui
alla lettera d) dell'articolo 8;
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari
dignita' di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive
impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai
corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto
proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai
corsi medesimi.
2. Le pubbliche amministrazioni, previo eventuale esame con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, secondo le modalita' di cui all'articolo 10, adottano
tutte le misure per attuare le direttive della Comunita' europea in
materia di pari opportunita', sulla base di quanto disposto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.

Art. 62.
Passaggio di dipendenti da amministrazioni pubbliche
ad aziende o societa' private
1. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del
trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile
si applica anche nel caso di passaggio dei dipendenti degli enti
pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a societa' pri-
vate per effetto di norme di legge, di regolamento convenzione, che
attribuiscono alle stesse societa' le funzioni esercitate dai citati
enti pubblici ed aziende.

Nota all'art. 62:
- Si riporta il testo dell'art. 2112 del codice civile:
"Art. 2112 (Trasferimento dell'azienda). - In caso di
trasferimento dell'azienda, se l'alienante non ha dato
disdetta in tempo utile, il contratto di lavoro continua
con l'acquirente, e il prestatore di lavoro conserva i
diritti derivanti dall'anzianita' raggiunta anteriormente
al trasferimento.
L'acquirente e' obbligato in solido con l'alienante per
tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo
del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato,
compresi quelli che trovano causa nella disdetta data
dall'alienante, sempreche' l'acquirente ne abbia avuto
conoscenza all'atto del trasferimento, o i crediti
risultino dai libri dell'azienda trasferita o dal libretto
di lavoro.
Con l'intervento (delle associazioni professionali) alle
quali appartengono l'imprenditore e il prestatore di
lavoro, questi puo' consentire la liberazione
dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di
lavoro.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in
caso di usufrutto o di affitto dell'azienda".

TITOLO V
CONTROLLO DELLA SPESA

Art. 63.
F i n a l i t a'
1. Al fine di realizzare il piu' efficace controllo dei bilanci,
anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei
costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero
del tesoro provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi
finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, tutte le amministrazioni
pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e
statistici definiti dall'organismo di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sulla base delle
indicazioni del Ministero del tesoro.
3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa
del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro avvia un
processo di integrazione dei sistemi informativi delle
amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le
spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalita'
di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal
sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sono
disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati.

Art. 64.
Rilevazione dei costi
1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di
attivita' e trasmettono al Ministero del tesoro e al Ministero del
bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi
necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.
2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della
spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, al
fine di rappresentare i profili economici della spesa, definisce pro-
cedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con
le funzioni di spesa riconducibili alle unita' amministrative cui
compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci
pubblici a carattere sperimentale.
3. Al fine di una modifica strutturale dei bilanci pubblici, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, sono avviate le procedure di cui al comma 2 e,
avvalendosi in via diretta del fondo di cui all'articolo 26 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, sono elaborati progetti di articolazione
sperimentale dei bilanci pubblici, anche con riferimento specifico al
costo del personale.
4. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti
pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza
ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta
apposito atto di indirizzo e coordinamento.

Art. 65.
Controllo del costo del lavoro
1. Il Ministero del tesoro definisce un modello di rilevazione
della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle
relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate
derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a
preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero
del tesoro elabora, altresi', un conto annuale che evidenzi anche il
rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al
personale delle amministrazioni statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio
di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria
generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il
personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto e'
accompagnato da una relazione con cui le amministrazioni pubbliche
espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento
agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti
dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La
mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina,
per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce,
l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi
di pubblica utilita', nonche' gli enti e le aziende di cui
all'articolo 73, comma 5, sono tenuti a comunicare al Ministero del
tesoro il costo annuo del personale comunque utilizzato, in
conformita' alle procedure definite dallo stesso Dicastero.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla
gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore
pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni
disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite
relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte
riferisce altresi' in ordine a specifiche materie, settori ed
interventi.
5. Il Ministero del tesoro dispone visite ispettive, a cura dei
servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato,
coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la
verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei
contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte
dei conti le irregolarita' riscontrate. Tali verifiche vengono
eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli enti
e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolglimento integrato
delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza della
Ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette
amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3
della legge 26 luglio 1939, n. 1037, che i compiti di cui
all'articolo 27, comma 4', della legge 29 marzo 1983, n. 93. Il
personale appartenente al contingente di cui al predetto articolo 27,
comma 4', della legge 29 marzo 1983, n. 93, svolge, alle dipendenze
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, funzioni di verifica della razionale utilizzazione
delle risorse umane nelle amministrazioni pubbliche.

Art. 66.
Interventi correttivi del costo del personale
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si
verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti
rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al
personale, il Ministro del tesoro, informato dall'amministrazione
competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di
misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. La
relazione e' trasmessa altresi' al nucleo di valutazione della spesa
relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.
2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a
conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico
del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al
Ministero del bilancio e della programmazione economica ed al
Ministero del tesoro. Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori
oneri rispetto alle spese autorizzate, i Ministri del bilancio e
della programmazione economica e del tesoro presentano, entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte
costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di altre
autorita' giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando
Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova
disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa
globale.
3. I Ministri del bilancio e della programmazione economica e del
tesoro provvedono, con la stessa procedura di cui al comma 2, a
seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la estensione
generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a
produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla entita'
della spesa autorizzata.

Nota all'art. 66:
- Si riporta il testo dell'art. 11- ter, comma 7, della
legge n. 468/1978 per il cui riferimento si veda in nota
all'art. 52: "Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino scostamenti rispetto alla previsione di spesa o
di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della
copertura finanziaria, il Ministro competente ne da'
notizia tempestivamente al Ministro del tesoro che
riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le
conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura e'
applicata in caso di sentenza definitiva di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti
interpretazioni della normativa vigente suscettibili di
determinare maggiori oneri".

Art. 67.
Commissario del Governo
1. Il Commissario del Governo rappresenta lo Stato nel territorio
regionale. Egli e' responsabile, nei confronti del Governo, del
flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio,
in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci
e il conto annuale di cui all'articolo 65, comma 1. Ogni
comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il Commissario
del Governo.

TITOLO VI
GIURISDIZIONE

Art. 68.
Giurisdizione
1. Sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del
lavoro tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con esclusione delle
materie di cui ai numeri da 1 a 7 dell'articolo 2, comma 1, lettera
c), della legge 23 ottobre 1992, n. 42l.
2. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo
le controversie relative ai rapporti di impiego del personale di cui
all'articolo 2, comma 4.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dal terzo
anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e
comunque non prima della fase transitoria di cui all'articolo 72.
Durante tale periodo resta ferma la giurisdizione del giudice
amministrativo; detta giurisdizione resta ferma altresi' per le
controversie pendenti e per quelle che possano insorgere
relativamente a situazioni giuridiche maturate nel predetto periodo
transitorio.
4. Entro il 30 giugno 1994 la Presidenza del Consiglio dei Ministri
trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento del contenzioso,
evidenziando le esigenze di riordino della magistratura e
dell'Avvocatura dello Stato e ogni altra misura organizzativa
eventualmente necessaria.

Art. 68-bis. (29)
((Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validita'
ed interpretazione dei contratti collettivi.
1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui
all'articolo 68 e' necessario risolvere in via pregiudiziale una
questione concernente l'efficacia, la validita' o l'interpretazione
delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale,
sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni - ARAN - ai sensi dell'articolo 45 e
seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale
indica la questione da risolvere, sospende il giudizio, fissa una
nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone
la comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del
ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1,
l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare
la possibilita' di un accordo sull'interpretazione autentica del
contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola
controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla
modifica della clausola si applicano le disposizioni dell'articolo
53. Il testo dell'accordo e' trasmesso, a cura dell'ARAN, alla
cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso
alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo
la procedura si intende conclusa.
3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o
sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con
sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti
provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la
prosecuzione della causa. La sentenza e' impugnabile soltanto con
ricorso immediato per cassazione, proposto nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della motivazione
della sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a
cui pende la causa di una copia del ricorso per cassazione, dopo la
notificazione alle altre parti, determina la sospensione del
processo.
4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma
dell'articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la causa
allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La
riassunzione della causa puo' essere fatta da ciascuna delle parti
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione
della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo,
per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i
suoi effetti.
5. L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono
intervenire nel processo anche oltre il termine previsto
dall'articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate,
a seguito dell'intervento, alla proposizione dei mezzi di
impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al
comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel
giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della presentazione
di memorie e' dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione,
possono essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla
risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte e' chiamata
a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione,
il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del
processo.
7. Quando per la definizione di altri processi e' necessario
risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale e' gia'
intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non
ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il
disposto del comma 3.
8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui e' investita
ai sensi del comma 3, puo' condannare la parte soccombente, a norma
dell'articolo 96 del codice di procedura civile, anche in assenza di
istanza di parte.))

Art. 69.
Tentativo di conciliazione delle controversie individuali
1. La domanda giudiziale dinanzi al giudice ordinario relativa alle
controversie di cui al comma 1 dell'articolo 68 e' subordinata
all'esperimento di un tentativo di conciliazione su richiesta rivolta
dal dipendente alla amministrazione. Ove i contratti collettivi non
prevedano procedure di conciliazione, le pubbliche amministrazioni
sono tenute, comunque, a convocare il dipendente, che potra' essere
assistito da un rappresentante dell'associazione sindacale alla quale
aderisce o conferisce mandato.
2. La mancata convocazione nel termine di venti giorni dall'invio
della richiesta equivale alla mancata conciliazione.
3. Del tentativo di conciliazione deve essere redatto processo
verbale. Se la conciliazione riesce, il verbale puo' essere
dichiarato esecutivo dal pretore ai sensi dell'articolo 411 del
codice di procedura civile.
4. Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva
l'improcedibilita' della domanda a norma del comma 1, sospende il
giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni
per esperire il tentativo di conciliazione.

Art. 69-bis. (29)
((Collegio di conciliazione
1. Ferma restando la facolta' del lavoratore di avvalersi delle
procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, il
tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 69 si
svolge dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso
l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella
cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore e' addetto,
ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto. Il
collegio di conciliazione e' composto dal direttore dell'Ufficio o da
un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore
e da un rappresentante dell'amministrazione.
2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal
lavoratore, e' consegnata all'Ufficio presso il quale e' istituito il
collegio di conciliazione competente o spedita mediante raccomandata
con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere
consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore
all'amministrazione di appartenenza.
3. La richiesta deve precisare:
a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il
lavoratore e' addetto;
b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti
alla procedura;
c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a
fondamento della pretesa;
d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di
conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione
sindacale.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta,
l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore,
deposita presso l'Ufficio osservazioni scritte. Nello stesso atto
nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di
conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il
presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di
conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione il lavoratore
puo' farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui
aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire
un soggetto munito del potere di conciliare.
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte
della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato
processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del
collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.
Alla conciliazione non si applicano le disposizioni dell'articolo
2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile.
6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il Collegio di
conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione
della controversia. Se la proposta non e' accettata, i termini di
essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni
espresse dalle parti.
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i
verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il
giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase
conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la
pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal
collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi
dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di
procedura civile, non puo' dar luogo a responsabilita'
amministrativa. ))

TITOLO VII
DISPOSIZIONI DIVERSE
E NORME TRANSITORIE E FINALI
Capo I
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 70.
Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con
la Ragioneria generale dello Stato
1. Ai fini di efficienza e per evitare sovrapposizioni di funzioni,
la Ragioneria generale dello Stato controlla ed elabora in via
esclusiva i flussi finanziari complessivi relativi al costo dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche secondo quanto disposto
dall'articolo 63, provvedendo alla tempestiva municazione degli
stessi all'Osservatorio del pubblico impiego ed alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, anche
mediante interconnessione informatica. Il Dipartimento della funzione
pubblica elabora i dati in funzione, delle proprie competenze, con
particolare riguardo alla razionale utilizzazione delle risorse
umane.
2. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e
decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e'
oggetto di verifica del Ministero del tesoro e del Dipartimento della
funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei
costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrattuali sulla
efficacia delle amministrazioni pubbliche.
3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge
comunque sottoposti alla valutazione del Governo contenenti
disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il
necessario concerto del Ministero del tesoro, del Ministero del
bilancio e della programazzione economica e del Dipartimento della
funzione pubblica. I provvedimenti delle singole amministrazioni
dello Stato incidenti nella medesima materia sono adottati d'intesa
con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione
pubblica in apposite conferenze di servizi, da indire ai sensi e con
le modalita' di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241.

Art. 71.
Aspettativa per mandato parlamentare
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al
Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali
sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del
mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo
dell'indennita' parlamentare e dell'analoga indennita' corrisposta ai
consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso
l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini dell'anzianita' di
servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della
proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli
regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza
degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la
disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 31 marzo
1993.
5. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai
commi 1, 2 e 3 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI DIVERSE
E NORME TRANSITORIE E FINALI
Capo II
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 72.
Norma transitoria
1. Gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della
Repubblica come previsto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme
generali e speciali disciplinanti il rapporto di impiego pubblico
integrano la disciplina del rapporto di lavoro di cui all'articolo 2,
comma 2, nella parte non abrogata esplicitamente o implicitamente dal
presente decreto. Resta ferma, per quanto non modificato dal presente
decreto, la disciplina dell'accordo sindacale riguardante tutto il
personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione, reso esecutivo con decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, fino alla sottoscrizione del
primo contratto collettivo previsto dal titolo III nell'ambito di
riferimento di esso. Le disposizioni delle predette norme e dei
predetti accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della
Repubblica sono derogabili da quelle dei contratti collettivi
stipulati come previsto dal titolo III; esse cessano in ogni caso di
produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito
di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal
presente decreto.
2. Contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti
collettivi stipulati ai sensi del titolo III, sono abrogate le
disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento
economico, nonche' le disposizioni che prevedono trattamenti
economici accessori comunque denominati a favore di dipendenti
pubblici. I contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti
economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura
retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalita' per
ciascuna amministrazione o ente.
3. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della
materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
4. A decorrere dal 1' giugno 1994 le disposizioni del presente
decreto si applicano ai docenti ed ai ricercatori delle istituzioni
universitarie, salvo che entro la stessa data sia adottata la
specifica disciplina che ne regoli, in modo organico, il rapporto di
impiego in conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'articolo 33 della Costituzione e degli articoli 6 e seguenti
della legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto dei principi di cui
all'articolo 2, comma l, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 73.
Norma finale
1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in
materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo.
Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le
competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente
sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico
impiego.
2. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme
le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste
l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o albi professionali. Il
personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, puo' iscriversi, se in possesso dei prescritti
requisiti, al relativo ordine professionale.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, riguardanti i segretari comunali e
provinciali, il cui trattamento economico e' definito nei contratti
collettivi previsti dal presente decreto.
4. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali e'
disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto.
5. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 13 luglio 1984, n. 312,
30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n.
106, 31 gennaio 1992, n. 138, provvederanno ad adeguare i propri
ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei
dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti
collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 2, all'articolo 9, comma 2, ed all'articolo 65,
comma 3. Le predette amministrazioni si attengono nella stipulazione
dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, che, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformita' all'articolo
51, commi 1 e 2.
6. Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme di
adeguamento alla disciplina contenuta nell'articolo 2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, relative all'organizzazione ed al funzionamento
delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali, della Corte dei conti e dell'Avvocatura
dello Stato.

Art. 74.
Norme abrogate
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente
decreto ed in particolare le seguenti norme:
articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 23, 26, comma 4', 27, comma 1', n. 5, 28, 30, comma 3',
della legge 29 marzo 1983, n. 93;
legge 10 luglio 1984, n. 301;
articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
articolo 51, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i
dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del servizio
sanitario nazionale;
articolo 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo,
della legge 11 luglio 1980, n. 312;
articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8
maggio 1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
articolo 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio 1988,
n. 254;
articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
533, fatti salvi i concorsi banditi alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
i riferimenti alle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990,
n. 287, contenuti nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, e nell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359.
2. Nei confronti del personale con qualifiche dirigenziali non
trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, incompatibili con quelle del
presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 febbraio 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BARUCCI, Ministro del tesoro e
per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI