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DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1994, n.566
Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio.

GU n. 232 del 4-10-1994 note:
in vigore dal: 5-10-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 1 della legge 6 dicembre 1993, n. 499, recante delega
al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di
lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 agosto 1994;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Fanciulli ed adolescenti
1. L'art. 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 26 (Sanzioni). - 1. L'inosservanza delle disposizioni
contenute nell'art. 5, primo comma, lettere a), limitatamente ai
lavori per i quali non puo' essere consentita l'occupazione ai sensi
dell'art. 6, b), d) ed e), della presente legge e' punita con
l'arresto fino a sei mesi.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4
e 5, primo comma, lettere a), in relazione ai lavori per i quali puo'
essere consentita l'occupazione ai sensi dell'art. 6, f) e g), e'
punita con l'arresto da uno a quattro mesi o con l'ammenda da lire
due milioni a lire dieci milioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 5,
primo comma, lettera c), 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 21 e 22 e' punita
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20
e' punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire
cinque milioni.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, primo
comma, lettera h), 7, 11, 17, secondo comma, e 23 e' punita con la
sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
6. Le sanzioni previste per l'inosservanza degli articoli 3, 4 e 5
si applicano in misura non inferiore alla meta' del massimo a chi,
rivestito di autorita' o incaricato della vigilanza sopra un minore,
ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni
contenute nei medesimi articoli.
7. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni
amministrative previste dal presente articolo e ad emettere
l'ordinanza di ingiunzione e' l'ispettorato del lavoro.".
2. Per le violazioni di cui agli articoli 19, 20 e 23 della legge
17 ottobre 1967, n. 977, sanzionate ai sensi dell'art. 26 della
medesima legge, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 499/1993 e' il
seguente:
"Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
riforma della disciplina sanzionatoria relativa ai rapporti
di lavoro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) in materia di assunzione dei lavoratori:
1) mantenere la sanzione penale per l'illecita
intermediazione ed interposizione nella costituzione del
rapporto di lavoro, anche in riferimento ai lavoratori
provenienti da Paesi extracomunitari, riformulando le norme
in modo da rendere piu' precisa e rigorosa
l'identificazione del mero appalto di mano d'opera, con
particolare riguardo all'effettivo trasferimento del
rischio di impresa, alla reale consistenza dell'impresa
appaltatrice ed alle sue capacita' tecniche ed
organizzative, prevedendo la pena alternativa dell'arresto
non superiore a due anni o dell'ammenda non superiore a
lire dieci milioni, con esclusione di ogni comminatoria
proporzionale, e stabilendo la sola pena dell'arresto per
le ipotesi di maggiore gravita' nello sfruttamento della
mano d'opera illecitamente appaltata;
2) mantenere la sanzione penale di cui all'art. 4,
comma 8, della legge 10 aprile 1991, n. 125;
3) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli
altri reati previsti in materia di costituzione del
rapporto di lavoro e di assunzioni obbligatorie, prevedendo
la sanzione pecuniaria non superiore a lire dieci milioni,
nonche' le sanzioni amministrative accessorie
corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati
ed equiparando in particolare l'avviamento irregolare al
lavoro dei lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari
a quello dei lavoratori italiani e comunitari;
b) in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene
del lavoro:
1) stabilire, per le contravvenzioni previste da leggi
speciali, una causa di estinzione del reato consistente
nell'adempimento, entro un termine non superiore al limite
fissato dalla legge, alle prescrizioni obbligatoriamente
impartite dagli organi di vigilanza allo scopo di eliminare
la violazione accertata, nonche' nel pagamento in sede
amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo
dell'ammenda comminata per ciascuna infrazione;
2) prevedere che gli organi di vigilanza riferiscano
in ogni caso all'autorita' giudiziaria la notizia di reato
inerente la contravvenzione e, successivamente, l'esito
della verifica dell'adempimento prescritto, coordinando le
nuove disposizioni con la disciplina relativa allo
svolgimento delle indagini preliminari, all'esercizio
dell'azione penale e alla prescrizione;
3) prevedere per le contravvenzioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro la pena alternativa
dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda non
superiore a lire otto milioni, opportunamente graduate in
rapporto alla gravita' degli illeciti; stabilire che
l'ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore
prima del 16 dicembre 1981 sia comunque non inferiore,
quanto al massimo, al quadruplo dell'attuale ammontare e
che l'ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore
in epoca successiva sia comunque non inferiore, quanto al
massimo, all'attuale ammontare;
c) in materia di tutela del lavoro minorile, delle
lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio:
1) mantenere la sanzione penale per le norme
concernenti la sicurezza del lavoro e le condizioni
psico-fisiche del lavoratore, prevedendo la pena
alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi o
dell'ammenda non superiore a lire dieci milioni e, nei casi
di maggiore gravita' con riferimento al pericolo concreto
per la salute, la sola pena dell'arresto;
2) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli
altri reati, prevedendo la sanzione pecuniaria non
superiore a lire cinque milioni, nonche' le sanzioni
amministrative accessorie corrispondenti alle pene
accessorie dei reati depenalizzati;
d) in materia di omesso versamento delle ritenute
previdenziali ed assistenziali, operate sulla retribuzione
da parte del datore di lavoro, subordinare la punibilita'
al mancato versamento, entro un termine determinato, di
quanto dovuto, fermo restando, in ogni caso, quanto
disposto dall'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
e) salvo quanto stabilito nelle lettere a), b), c) e
d), trasformare in illeciti amministrativi le
contravvenzioni in materia di lavoro punite con la sola
pena dell'ammenda, nonche' il delitto previsto dall'art.
509, primo comma, del codice penale, prevedendo, a titolo
di sanzione amministrativa, il pagamento di una somma di
denaro di ammontare non superiore a lire due milioni, con
esclusione di ogni forma di sanzione proporzionale, nonche'
le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle
pene accessorie dei reati depenalizzati; prevedere per la
contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 22 luglio
1961, n. 628, la pena dell'arresto non superiore a due mesi
o dell'ammenda non superiore a lire un milione; abrogare
l'art. 509, comma secondo, del codice penale;
f) prescrivere eventuali limitazioni alla facolta' di
pagamento in misura ridotta, in ragione della gravita'
dell'illecito;
g) emanare le norme di attuazione delle disposizioni
previste dal presente articolo, le norme di coordinamento
delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonche'
le norme di carattere transitorio; individuare l'autorita'
competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti
agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura
degli illeciti e delle attribuzioni delle amministrazioni
interessate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
competenti per la materia di cui al presente articolo, che
si pronunciano entro quindici giorni dalla comunicazione
degli schemi di decreto. Tale comunicazione deve avvenire
almeno un mese prima della scadenza della delega".
Note all'art. 1:
- La legge n. 977/1967 reca: "Tutela del lavoro dei
fanciulli e degli adolescenti". Si trascrive il testo degli
articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 22 e 23 di detta legge:
"Art. 3. - L'eta' minima per l'ammissione al lavoro,
anche degli apprendisti, e' fissata a 15 anni compiuti.
In agricoltura e nei servizi familiari l'eta' minima per
l'ammissione al lavoro dei fanciulli e' fissata a 14 anni
compiuti, purche' cio' sia compatibile con le esigenze
particolari di tutela della salute e non comporti
trasgressione dell'obbligo scolastico".
"Art. 4. - Nelle attivita' non industriali, in deroga a
quanto previsto nel precedente art. 3, i fanciulli di eta'
non inferiore ai 14 anni compiuti possono essere occupati
in lavori leggeri che siano compatibili con le particolari
esigenze di tutela della salute e non comportino
trasgressione dell'obbligo scolastico e sempreche' non
siano adibiti al lavoro durante la notte e nei giorni
festivi.
I lavori leggeri, di cui al comma precedente, sono
determinati entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e le
associazioni sindacali.
(Il terzo comma e' stato abrogato dall'art. 3 del D.P.R.
20 aprile 1994, n. 365)".
"Art. 5. - Non possono essere adibiti:
a) i fanciulli e gli adolescenti di e'ta' inferiore
agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 ai lavori
pericolosi, faticosi e insalubri determinati a norma
dell'art. 6 della presente legge;
b) i fanciulli e gli adolescenti di eta' inferiore
agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 a lavori di
pulizia e di servizio dei motori e degli organi di
trasmissione delle macchine che sono in moto;
c) i fanciulli e gli adolescenti di eta' inferiore
agli anni 16, anche da parte dei rispettivi genitori,
ascendenti e tutori, a mestieri girovaghi di qualunque
genere;
d) i fanciulli e gli adolescenti ai lavori sotterranei
delle cave, miniere, torbiere, gallerie;
e) i fanciulli e gli adolescenti al sollevamento di
pesi e al trasporto di pesi su carriole e su carretti a
braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in
condizioni di speciale disagio e di pericolo, nonche' ai
lavori estrattivi a cielo aperto nelle cave, miniere,
torbiere e ai lavori di carico e scarico nei forni delle
zolfare di Sicilia;
f) i fanciulli e gli adolescenti nelle sale
cinematografiche e alla preparazione di spettacoli di ogni
genere, salvo quanto disposto dall'ultimo comma
dell'articolo precedente;
g) i fanciulli e gli adolescenti alla manovra e al
traino dei vagonetti;
h) i fanciulli e gli adolescenti alla somministrazione
al minuto di bevande alcooliche".
"Art. 6. - Con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e le
associazioni sindacali, entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge sono determinati, in relazione
agli sviluppi tecnologici e con riguardo anche alle
attivita' non industriali, i lavori pericolosi, faticosi ed
insalubri per i quali e' vietata l'occupazione dei
fanciulli e degli adolescenti che non abbiano compiuto i 16
anni e delle donne fino a 18 anni, nonche' i lavori per i
quali la occupazione degli stessi puo' essere consentita
dall'Ispettorato provinciale del lavoro previa valutazione
delle cautele e delle condizioni necessarie a garantirne la
salute e l'integrita' fisica".
"Art. 7. - L'occupazione dei fanciulli e degli
adolescenti e' subordinata all'osservanza di condizioni
soddisfacenti di lavoro, idonee a garantire la salute, lo
sviluppo fisico e la moralita'".
"Art. 8. - I fanciulli e gli adolescenti possono essere
ammessi al lavoro purche' siano riconosciuti idonei
all'attivita' lavorativa cui saranno adibiti, a seguito di
esame medico.
L'esito della visita medica deve essere comprovato da
apposito certificato da allegare al libretto di lavoro.
Qualora il medico ritenga che i minori predetti non
siano idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli
articoli 6 e 14, deve specificare nel certificato i lavori
ai quali non possono essere adibiti".
"Art. 9. - L'idoneita' dei fanciulli e degli adolescenti
al lavoro cui sono addetti deve essere accertata mediante
visite mediche periodiche.
Tali visite devono essere effettuate ad intervalli non
superiori ad un anno; il loro esito deve essere comprovato
da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro.
Per le lavorazioni industriali che espongono all'azione
di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque
nocive, indicate nelle tabelle annesse al decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, le
visite mediche periodiche devono eseguirsi a termini del
citato decreto del Presidente della Repubblica.
Per le attivita' non industriali che espongono
all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che
risultano comunque nocive, la periodicita' delle visite e'
determinata con decreto del Presidente della Repubblica,
sentite le associazioni sindacali, entro un anno
dell'entrata in vigore della presente legge".
"Art. 10. - L'obbligo dell'esame medico preventivo e
periodico e' esteso ai minori di 18 ai 21 anni che siano
assunti o adibiti alle lavorazioni di cui al terzo e al
quarto comma dell'articolo precedente".
"Art. 11. - La visita medica preventiva e' eseguita
dall'ufficiale sanitario o da un medico di particolare
competenza da lui designato, a spese del datore di lavoro.
L'ufficiale sanitario, in ogni caso, rilascia gratuitamente
il relativo certificato.
Le visite periodiche di controllo sono eseguite
dall'ufficiale sanitario, a cura e spese del datore di
lavoro.
L'Ispettorato provinciale del lavoro puo' disporre in
qualsiasi momento il rinnovo delle visite mediche,
preventiva o periodica, ovvero eseguirle direttamente".
"Art. 12. - I minori che, a seguito di visita medica di
controllo, risultino non idonei ad un determinato lavoro
non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso".
"Art. 14. - I fanciulli e gli adolescenti possono essere
- salvo il divieto stabilito dalla lettera e) dell'art. 5 -
adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi,
purche' questi non superino i seguenti limiti:
a) trasporto a braccia e a spalla, per i soli lavori
agricoli:
fanciulli maschi. . . . . . . . . . . . . kg. 10
fanciulli femmine . . . . . . . . . . . . " 5
adolescenti maschi. . . . . . . . . . . . " 20
adolescenti femmine . . . . . . . . . . . " 15
b) trasporto con carretti a una o a due ruote su
strada piana: cinque volte i pesi indicati alle lettere
a), compreso il peso del veicolo;
c) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su
strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a)
compreso il peso del veicolo;
d) trasporto con carretti su guida di ferro: venti
volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso dei
veicoli.
Per quanto riguarda le donne minori in istato di
gravidanza si applica il divieto di cui all'art. 4 della
legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed
economica delle lavoratrici madri".
"Art. 15. - E' vietato adibire al lavoro notturno i
fanciulli e gli adolescenti, salvo quanto disposto
dall'ultimo comma dell'art. 4".
"Art. 17. - I minori che abbiano compiuto gli anni 16
possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente
necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifichi
un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento
dell'azienda.
Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione
all'Ispettorato provinciale del lavoro, indicando le
condizioni costituenti la forza maggiore, il numero dei
minori e le ore in cui sono stati occupati".
"Art. 18. - Per i fanciulli, liberi da obblighi
scolastici, l'orario di lavoro non puo' superare le 7 ore
giornaliere e le 35 settimanali.
Per gli adolescenti l'orario di lavoro non puo' superare
le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali".
"Art. 19. - I fanciulli e gli adolescenti non possono
essere adibiti al trasporto di pesi per piu' di 4 ore
durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.
I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti
a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a
scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito
dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei
fanciulli e degli adolescenti puo' essere autorizzata
dall'Ispettorato provinciale del lavoro".
"Art. 20. - L'orario di lavoro dei fanciulli e degli
adolescenti non puo' durare senza interruzione piu' di 4
ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi
le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo
intermedio della durata di un'ora almeno.
I contratti collettivi possono ridurre la durata del
riposo a mezz'ora.
La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di
disposizioni di contratti collettivi, puo' essere
autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro,
sentite le competenti associazioni sindacali, quando il
lavoro non presenti carattere di pericolosita' o
gravosita'.
L'Ispettorato provinciale del lavoro puo' proibire la
permanenza nei locali di lavoro dei fanciulli e degli
adolescenti durante i riposi intermedi".
"Art. 21. - In deroga a quanto disposto dall'art. 20,
l'Ispettorato provinciale del lavoro puo', nei casi in cui
il lavoro presenti carattere di pericolosita' o gravosita',
prescrivere che il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
non duri senza interruzione piu' di 3 ore, stabilendo anche
la durata del riposto intermedio".
"Art. 22. - Il riposo domenicale e settimanale dei
minori e' disciplinato dalle disposizioni vigenti in
materia.
In ogni caso, ai minori deve essere assicurato un riposo
continuativo di almeno 24 ore decorrenti dalla mezzanotte
del sabato.
Ai minori occupati nelle rappresentazioni di spettacoli,
nonche' in riprese dirette della Radiotelevisione, il
riposo settimanale puo' essere concesso in giorno diverso
dalla domenica".
"Art. 23. - I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto
ad un periodo annuale di ferie retribuite che non puo'
essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno
compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno
superato i 16 anni di eta'.
i contratti collettivi di lavoro possono regolare le
modalita' di godimento delle ferie".
- Il testo dell'art. 16 della legge n. 689/1981
(Modifiche al sistema penale) e' il seguente:
"Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della
sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro
il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata
o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione.
Nei casi di violazione (del testo unico delle norme
sulla circolazione stradale e) dei regolamenti comunali e
provinciali continuano ad applicarsi, (rispettivamente
l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno
1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della
legge 14 febbraio 1974, n. 62, e) l'art. 107 del testo
unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D.
3 marzo 1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi
in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della
presente legge non consentivano l'oblazione".
Il comma secondo del citato art. 16 e' stato abrogato
dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
limitatamente alla parte relativa al testo unico delle
norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 2.
Lavoratrici madri
1. L'art. 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 31. - 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli
articoli 3, primo, secondo e terzo comma, 4 e 5 e' punita con
l'arresto fino a sei mesi.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e'
punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire
cinque milioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 10 e
il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di
assenza dal lavoro di cui all'art. 7 della presente legge sono puniti
con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque
milioni.
4. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni
amministrative previste dal presente articolo e ad emettere
l'ordinanza di ingiunzione e' l'ispettorato del lavoro.".
2. Per le violazioni di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, sanzionate ai sensi dell'art. 31 della medesima legge,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 2:
- La legge n. 1204/1971 reca: "Tutela delle lavoratrici
madri". Si trascrive il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 7
e 10 di detta legge:
"Art. 2. - Le lavoratrici non possono essere licenziate
dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del
periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'art. 4
della presente legge, nonche' fino al compimento di un anno
di eta' del bambino.
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo
stato oggettivo di gravidanza e puerperio, e la
lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera
il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del
rapporto di lavoro mediante presentazione, entro novanta
giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla
quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento,
delle condizioni che lo vietavano.
Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice,
costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di
lavoro;
b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa
e' addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto
di lavoro per la scadenza del termine.
Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che
diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla
tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e
successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma
della lettera b) del terzo comma del presente articolo,
hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto
di licenziamento, alla ripresa dell'attivita' lavorativa
stagionale e, sempreche' non si trovino in periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro, alla precedenza nelle
riassunzioni.
Durante il periodo nel quale opera il divieto di
licenziamento, la lavoratrice non puo' essere sospesa dal
lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attivita'
dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta, sempreche'
il reparto stesso abbia autonomia funzionale".
"Art. 3. - E' vietato adibire al trasporto e al
sollevamento di pesi, nonche' ai lavori pericolosi,
faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di
gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. In attesa
della pubblicazione del regolamento di esecuzione della
presente legge, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri
restano determinati dalla tabella annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568.
Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il
periodo per il quale e' previsto il divieto di cui al comma
precedente.
Le lavoratrici saranno, altresi', spostate ad altre
mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il
parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti che
le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli
alla salute della donna.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori
a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente
alle mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica
originale. Si applicano le norme di cui all'art. 13 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora le lavoratrici
vengano adibite a mansioni equivalenti o superiori".
"Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il
periodo intercorrente tra la data presunta e la data
effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre
mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici
sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato
stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o
pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali".
"Art. 5. - L'ispettorato del lavoro puo' disporre, sulla
base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro
delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo
di astensione di cui alla lettera a) del precedente
articolo, per uno o piu' periodi, la cui durata sara'
determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di
preesistenti forme morbose che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del
bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
altre mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3".
"Art. 7. - La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal
lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di
cui alla lettera c) dell'art. 4 della presente legge, per
un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei
mesi, durante il quale le sara' conservato il posto.
La lavoratrice ha diritto, altresi', ad assentarsi dal
lavoro durante le malattie del bambino di eta' inferiore a
tre anni, dietro presentazione di certificato medico.
I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono
computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti
relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla
gratifica natalizia".
"Art. 10. - Il datore di lavoro deve consentire alle
lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del
bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la
giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero
di lavoro e' inferiore a sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la
durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative
agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
Essi comportano il diritto della donna ad uscire
dall'azienda.
I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal
caso non comportano il diritto ad uscire dall'azienda,
quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di
allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore di
lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da
quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26
aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne".
- Per il testo dell'art. 16 della legge n. 689/1981 si
veda in nota all'art. 1.
Art. 3.
Lavoratori a domicilio
1. L'art. 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 13. - 1. Il committente lavoro a domicilio il quale
contravviene alla disposizione di cui all'art. 2, primo comma, e'
punito con l'arresto fino a sei mesi.
2. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle
disposizioni di cui all'art. 3, primo e terzo comma, e' punito con la
sanzione amministrativa di lire cinque milioni.
3. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle
disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10, primo comma, e' punito
con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque
milioni.
4. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle
disposizioni di cui all'art. 2, secondo comma, 3, quinto e sesto
comma, e 10, secondo e quarto comma, e' punito con la sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
5. Per le violazioni alla disposizione di cui all'art. 2, quarto
comma, si applicano al committente lavoro a domicilio ed agli
intermediari le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di
collocamento, intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di
lavoro. Le medesime sanzioni si applicano al committente lavoro a
domicilio per le violazioni alla disposizione di cui all'art. 4,
terzo comma.
6. Nel caso previsto dall'art. 3, primo e terzo comma, l'ordinanza
di ingiunzione e' comunicata alla commissione per il controllo del
lavoro a domicilio affinche' provveda senza ritardo all'iscrizione
d'ufficio prevista dall'art. 5, secondo comma.
7. Restano salve, in ogni caso, le sanzioni e le penalita'
comminate per le infrazioni alle norme in materia di assicurazioni
sociali, di collocamento, di tutela delle lavoratrici madri e, in
quanto applicabili, di tutela del lavoratore.
8. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni
amministrative previste dal presente articolo e ad emettere
l'ordinanza di ingiunzione e' l'ispettorato del lavoro.".
2. Per le violazioni di cui agli articoli 3, primo e terzo comma,
8, primo comma, e 10, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n.
877, sanzionate ai sensi dell'art. 13 della medesima legge, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 3:
- La legge n. 877/1973 reca: "Nuove norme per la tutela
del lavoro a domicilio". Si trascrive il testo degli
articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10 di detta legge:
"Art. 2. - Non e' ammessa l'esecuzione di lavoro a
domicilio per attivita' le quali comportino l'impiego di
sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la
incolumita' del lavoratore e dei suoi familiari.
E' fatto divieto alle aziende interessate da programmi
di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che
abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro,
di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno
rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento
e dalla cessazione delle sospensioni.
Le domande di iscrizione al registro di cui all'art. 3
dovranno essere respinte quando risulti che la richiesta di
lavoro da eseguirsi a domicilio viene fatta a seguito di
cessione - a qualsiasi titolo - di macchinari e
attrezzature trasferite fuori dell'azienda richiedente e
che questa intenda in tal modo proseguire lavorazioni per
le quali aveva organizzato propri reparti con lavoratori da
essa dipendenti.
E' fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di
valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque
denominati i quali, unitamente alle persone alle quali
hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a
tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per
conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro
attivita'".
"Art. 3. - I datori di lavoro che intendono commettere
lavoro, ai sensi dell'art. 1 della presente legge, sono
obbligati ad iscriversi in apposito 'registro dei
committenti' istituito presso l'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione.
A cura dell'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione i datori di lavoro sono classificati in
apposito schedario suddivisi per i vari tipi di lavoro a
domicilio.
Qualora il datore di lavoro distribuisca o faccia
eseguire lavoro a domicilio in piu' province dovra' essere
iscritto nel registro di ciascuna provincia.
L'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione deve trasmettere alle dipendenti sezioni
comunali l'elenco dei datori di lavoro committenti lavoro a
domicilio.
Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di
fuori della propria azienda e' obbligato a tenere un
apposito registro, sul quale debbono essere trascritti il
nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni
all'unita' produttiva, nonche' l'indicazione del tipo e
della quantita' del lavoro da eseguire e la misura della
retribuzione.
Il registro di cui al comma precedente, numerato in ogni
pagina, deve essere presentato prima dell'uso,
all'ispettorato provinciale del lavoro per la relativa
vidimazione".
"Art. 4. - Presso ciascuna sezione comunale dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione e'
istituito un registro dei lavoratori a domicilio nel quale
sono iscritti i lavoratori che ne facciano richiesta o,
d'ufficio, quelli di cui al secondo comma del successivo
art. 5.
Il dirigente la sezione comunale o la commissione
comunale quando sia costituita ai sensi del settimo comma
del successivo art. 5 curano la tenuta e l'aggiornamento
del registro, che puo' essere liberamente consultato. Il
dirigente la sezione trasmette mensilmente l'elenco dei
lavoratori iscritti nel registro all'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione.
L'impiego dei lavoratori a domicilio avviene
esclusivamente per il tramite delle sezioni comunali di
collocamento.
E' ammessa la richiesta nominativa".
"Art. 5. - Presso ogni ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione e' istituita una commissione per
il controllo del lavoro a domicilio.
La commissione cura la tenuta e l'aggiornamento del
registro dei committenti il lavoro a domicilio e, su
proposta o segnalazione del direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione o del
capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, puo' disporre
la iscrizione d'ufficio degli imprenditori inadempienti nel
registro dei committenti lavoro a domicilio. La commissione
dispone l'iscrizione d'ufficio nel registro di cui al
precedente art. 4 dei lavoratori che non vi abbiano
provveduto, su proposta della commissione comunale o su
segnalazione dell'ispettorato provinciale del lavoro.
La commissione ha, inoltre, il compito di accertare e
studiare le condizioni in cui si svolge il lavoro a
domicilio e proporre all'ufficio o all'ispettorato del
lavoro competente gli opportuni provvedimenti.
La commissione, nominata con decreto del direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, e' dallo stesso presieduta ed e' composta:
a) dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro o
da un suo delegato;
b) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due
rappresentanti degli artigiani e da cinque rappresentanti
dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, avendo riguardo all'effettiva
rappresentativita' in sede provinciale;
c) da due rappresentanti dell'amministrazione
provinciale, eletti dal consiglio provinciale, con
rappresentanza della minoranza.
Avverso i provvedimenti di iscrizione e di cancellazione
nel registro dei committenti il lavoro a domicilio e in
quello dei lavoratori a domicilio e' ammesso ricorso, entro
il termine di trenta giorni dalla notifica della decisione,
alla commissione regionale di cui all'art. 6, che decide in
via definitiva.
Le decisioni della commissione regionale sono notificate
agli interessati entro il termine di sessanta giorni dalla
data del ricorso.
Presso le sezioni comunali dell'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione, sono costituite
commissioni comunali per il lavoro a domicilio, quando ne
facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei
lavoratori piu' rappresentative.
La commissione comunale, nominata con decreto del
direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, e' presieduta dal dirigente la sezione
ed e' composta:
a) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due
rappresentanti degli artigiani e da cinque rappresentanti
dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, avendo riguardo alla effettiva
rappresentativita' in sede comunale;
b) dal sindaco o da un suo delegato.
La commissione comunale propone l'iscrizione d'ufficio
di cui al secondo comma del presente articolo e svolge sul
piano locale i compiti indicati al terzo comma del presente
articolo.
I membri delle commissioni provinciali e comunali durano
in carica due anni".
"Art. 8. - I lavoratori che eseguono lavoro a domicilio
debbono essere retribuiti sulla base di tariffe di cottimo
pieno risultanti dai contratti collettivi della categoria.
Qualora i contratti collettivi non dispongano in ordine
alla tariffa di cottimo pieno, questa viene determinata da
una commissione a livello regionale composta di otto
membri, in rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e
dei lavoratori nominati dal direttore dell'ufficio
regionale del lavoro su designazione delle organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
Presiede la commissione, senza diritto di voto, il capo
dell'ispettorato regionale del lavoro.
Spetta altresi' alla commissione determinare la
percentuale sull'ammontare della retribuzione dovuta al
lavoratore a titolo di rimborso spese per l'uso di
macchine, locali, energia ed accessori, nonche' le
maggiorazioni retributive da valere a titolo di indennita'
per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e
l'indennita' di anzianita'.
Ove la tariffa e le indennita' accessorie di cui ai
precedenti secondo e terzo comma, non vengano determinate
in un congruo termine fissato dal direttore dell'ufficio
regionale del lavoro, le medesime sono stabilite con
decreto dello stesso direttore dell'ufficio regionale del
lavoro, in relazione alla qualita' del lavoro richiesto, in
base alle retribuzioni orarie fissate dai contratti
collettivi osservati dall'imprenditore committente o dai
contratti collettivi riguardanti lavorazioni similari.
Le tariffe di cottimo pieno applicabili al lavoro a
domicilio sono adeguate alle variazioni dell'indennita' di
contingenza al 30 giugno o al 31 dicembre di ogni anno, con
decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro".
"Art. 9. - Ai lavoratori a domicilio si applicano le
norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di
assicurazioni sociali e di assegni familiari, fatta
eccezione di quelle in materia di integrazione salariale.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al termine di due anni dalla data
medesima, con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale di concerto con il Ministro per il
tesoro, sentita la commissione centrale di cui al
precedente art. 7, sono stabilite, anche per singole zone
territoriali, tabelle di retribuzioni convenzionali ai fini
del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali".
"Art. 10. - Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto
di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, deve
essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale
libretto di controllo che deve contenere la data e l'ora di
consegna del lavoro affidato dall'imprenditore, la
descrizione del lavoro da eseguire, la specificazione della
quantita' e della qualita' del lavoro da eseguire, la
specificazione della quantita' e della qualita' dei
materiali consegnati, la indicazione della misura della
retribuzione, dell'ammontare delle eventuali anticipazioni
nonche' la data e l'ora della riconsegna del lavoro
eseguito, la specificazione della quantita' e qualita' di
esso, degli altri materiali eventualmente restituiti e
l'indicazione della retribuzione corrisposta, dei singoli
elementi di cui questa si compone e delle singole
trattenute.
Il libretto personale di controllo, sia all'atto della
consegna del lavoro affidato che all'atto della riconsegna
del lavoro eseguito, deve essere firmato dall'imprenditore
o da chi ne fa le veci e dal lavoratore a domicilio.
Il libretto personale di controllo sostituisce a tutti
gli effetti il prospetto di paga di cui alla legge 5
gennaio 1953, n. 4.
Il libretto personale di controllo sara' conforme al
modello che sara' approvato con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale".
- Per il testo dell'art. 16 della legge n. 689/1981 si
veda in nota all'art. 1.
Art. 4.
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono le
sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle
violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in
vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con
sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, in quanto compatibili.
Nota all'art. 4:
- La legge n. 689/1981 reca modifiche al sistema penale.
L'art. 16 di detta legge e' trascritto in nota all'art. 1.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 9 settembre 1994

SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
BIONDI, Ministro di grazia e
giustizia
MASTELLA, Ministro del lavoro e
della previdenza
sociale
Visto, il Guardasigilli: BIONDI