Regolamento in materia di modifiche temporanee della circolazione o della sosta

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 27/10/2017

Art. 1 - Cosa si intende per modifica temporanea della circolazione o della sosta
Per modifica temporanea della circolazione o della sosta si intende qualsiasi variazione limitata nel tempo della disciplina della viabilità o della sosta dei veicoli su area ad uso pubblico.
Per aree ad uso pubblico si intendono sia le aree di proprietà pubblica destinate alla circolazione veicolare, pedonale o ciclabile che le aree di proprietà privata soggette al pubblico transito.
Si ha una modifica temporanea della circolazione quando vengono attuate delle variazioni della circolazione rispetto allo stato legittimo. In via esemplificativa e non esaustiva si elencano di seguito le modifiche alla circolazione più ricorrenti: chiusure al transito, trasformazioni da doppio senso a senso unico di circolazione e trasformazioni da senso unico a doppio senso di circolazione, istituzione di sensi unici alternati a mezzo semafori, limitazioni al transito (divieti per tipo di veicolo, massa complessiva, larghezza, altezza, ecc...), modifiche della disciplina delle precedenze, limiti di velocità.
Analogamente si ha una modifica temporanea della sosta quando viene variato, in qualunque modo, lo stato legittimo in materia di sosta. Ad esempio quando vengono istituiti divieti di sosta con o senza rimozione dei veicoli, divieti di fermata, aree riservate alla sosta di particolari veicoli. Il predetto elenco è puramente indicativo.

Art. 2 - L'Ordinanza per la modifica temporanea della circolazione o della sosta
Chiunque intenda effettuare una modifica temporanea della circolazione o della sosta deve preventivamente ottenere l'apposita Ordinanza prevista dal Codice della Strada.
L'Ordinanza per la modifica della circolazione o della sosta è un atto con validità temporanea, soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio, e reso noto attraverso la collocazione dei segnali previsti dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.
L'Ordinanza è emessa, per le strade poste fuori dai centri abitati, dall'Ente proprietario della strada, mentre per le strade ricadenti nei centri abitati è sempre emessa dal Comune, previo parere dell'Ente proprietario se diverso dal Comune.
Il Comune è l'Ente competente all'emissione dell'Ordinanza anche per le strade private aperte al pubblico transito.

Art. 3 - Ottenere una Ordinanza per la modifica temporanea della circolazione o della sosta
Per ottenere l'Ordinanza per la modifica temporanea della circolazione o della sosta occorre presentare apposita richiesta al competente ufficio comunale da far pervenire, in bollo e con firma in originale, almeno 15 giorni prima della data di inizio del provvedimento, al Protocollo Generale dell’Ente.
In caso di esenzione dal bollo (ed. Enti Pubblici, Onlus, ecc…) vanno comunque citati gli estremi di legge che dispongono l'esenzione.
L'Ordinanza può essere richiesta dal committente i lavori o dal legale rappresentante o titolare della ditta esecutrice i lavori, dal responsabile della manifestazione o competizione sportiva. Per i provvedimenti richiesti da condomini l'Ordinanza può essere richiesta dall'Amministratore Condominiale.
Nel caso di richiesta di occupazione di suolo pubblico che prevede una modifica alla circolazione stradale, la relativa ordinanza verrà emanata contestualmente al rilascio dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, senza ulteriore richiesta.

La richiesta dovrà contenere i seguenti dati minimi:

  • Le generalità complete del richiedente;
  • Le motivazioni che giustificano l'emissione del provvedimento di modifica della circolazione o della sosta (per lavori edili occorre indicare anche numero e data di rilascio del provvedimento Permesso di Costruire, SCIA, ecc…);
  • Il tipo di provvedimento richiesto e la sua durata (giorni ed orario);
  • L'esatta individuazione della strada oggetto del provvedimento (nome della via/piazza, tratto o numeri civici di riferimento, eventuale lato stradale o corsia di marcia interessata).

Alla richiesta devono essere allegati:

  • La fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
  • Un estratto da aereofotogrammetrico in scala non inferiore a 1:2000, con indicazione delle aree soggette ai provvedimenti richiesti;
  • Per le Ordinanze che interessano tratti di strade di proprietà di altri Enti, il parere dell’Ente proprietario della strada.

Il richiedente l'Ordinanza deve essere sempre persona fisica avente titolo reale. Il rilascio dell'Ordinanza avviene entro 15 giorni dalla richiesta. Il ritiro dell'Ordinanza dovrà comunque avvenire almeno 48 ore prima dell'inizio del provvedimento presso l’ufficio competente al rilascio.

Art. 4 - Prorogare una Ordinanza per la modifica temporanea della circolazione o della sosta
Le Ordinanze per la modifica temporanea della circolazione o della sosta possono essere prorogate, previa richiesta in carta semplice e con firma in originale, da far pervenire al Protocollo generale dell’Ente, almeno 5 giorni prima della scadenza dell'Ordinanza.
Le proroghe delle Ordinanze devono essere ritirate presso il medesimo ufficio che ha rilasciato il provvedimento originario.

Art. 5 - Modifica temporanea della circolazione o della sosta d'urgenza
Per far fronte a situazioni di emergenza che comportano pericolo immediato per l'incolumità pubblica (ad esempio edifici pericolanti, caduta alberi, apertura voragini, ecc...) occorre tempestivamente e senza ritardi provvedere ad interdire il transito veicolare e pedonale nonché la sosta nella zona soggetta a pericolo e far pervenire al Protocollo dell’Ente, anche a mezzo fax o pec, apposita comunicazione riportante:

  • La descrizione della situazione di pericolo in atto;
  • Il luogo esatto ove si è riscontrata la situazione di pericolo indicando via, piazza e numero civico. In caso di assenza del numero civico indicare la distanza in metri lineari e la direzione da un punto di riferimento;
  • La parte di sede stradale interessata dal pericolo (corsia di marcia con direzione ...... - marciapiede sul lato verso ....... - banchina sul lato verso ........ - area di intersezione tra le vie ....... - ecc...);
  • Le generalità di colui che effettua la segnalazione;
  • I riferimenti telefonici e di telefax per le eventuali comunicazioni dell'Ente.


Tutte le modifiche temporanee della circolazione d'urgenza devono essere ratificate previa richiesta di Ordinanza da presentare nel primo giorno di apertura al pubblico degli uffici comunali successivo all'evento. Il ripristino delle condizioni di transitabilità della strada deve avere inizio immediatamente dopo la cessazione dell'evento che ha determinato la chiusura al transito urgente.

Art. 6 - La segnaletica da collocare per la modifica temporanea della circolazione o della sosta
Chiunque è autorizzato ad istituire una modifica temporanea della circolazione o della sosta deve collocare, a sua esclusiva cura e spese, tutta la segnaletica stradale prevista dal vigente Codice della Strada e mantenerla in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Per le manomissioni del suolo pubblico e per le occupazioni stradali deve essere collocata tutta la segnaletica temporanea prevista dagli artt. 30-43 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (DPR 495/’92 e succ.mm.ii.) nonché dal Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002.

In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, si deve tenere presente che:

  • I segnali di pericolo e di deviazione temporanei devono essere con fondo giallo;
  • I segnali mobili devono avere sostegni che garantiscano la stabilità in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Sono vietati gli zavorramenti rigidi;
  • I segnali permanenti che si trovino in contrasto con quanto indicato dai segnali temporanei non a fondo giallo vanno rimossi o oscurati;
  • Le persone che collocano la segnaletica sulla carreggiata stradale devono indossare gli appositi indumenti conformi al D.M. 9 giugno 1995 od alla normativa UNI EN 471, fluorescenti di colore arancio, giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore bianco od argento;
  • Nel caso di chiusura al transito della strada installare una idonea segnaletica di deviazione di itinerario;
  • I segnali di divieto di sosta devono essere collocati non meno di 48 ore prima dell'inizio di validità del provvedimento;
  • Sui cartelli di divieto, d'obbligo e di precedenza va indicato il numero di Ordinanza di istituzione del provvedimento;

Sui cartelli di divieto va riportata la data e l'orario di inizio e termine del provvedimento.
Nei tratti stradali soggetti a divieto di sosta di particolare lunghezza ripetere il segnale di divieto integrandolo con la tabella di "continua". Tra i segnali di divieto non deve essere superata la distanza di m 80 (si ritiene ottimale un segnale di divieto ogni 40 metri);
Per la trasformazione da doppio senso a senso unico di marcia vanno adottati idonei provvedimenti (avvisi, istituzione del divieto di sosta od altro) affinché non vengano a trovarsi veicoli in sosta nel senso contrario a quello consentito;
Per la trasformazione da senso unico a doppio senso di marcia va adottato il divieto di sosta con rimozione dei veicoli su di un lato, o su ambo i lati, per realizzare una carreggiata utile di larghezza commisurata alla tipologia di traffico ammesso lungo l’asse viario;
Per la trasformazione da senso unico a doppio senso di marcia con strada senza sfondo va posizionato il segnale di stop sulla nuova uscita dalla strada;
Per l'istituzione dei sensi unici di marcia vanno collocati per primi i segnali di senso vietato anziché quelli di senso unico.

Nell’eventualità in cui i soggetti richiedenti l’ordinanza non siano in grado di far fronte autonomamente a quanto previsto dal presente articolo potranno avvalersi della struttura comunale. In tal caso è previsto un rimborso spese forfettario pari ad € 150,00 + IVA (se dovuta) per ordinanze che necessitano di un numero massimo di 4 cartelli per la loro attuazione, e pari ad € 250,00 + IVA (se dovuta) per ordinanze che richiedono 5 o più cartelli. Agli importi sopra detti va sommato il costo vivo degli eventuali segnali stradali specifici che dovessero risultare necessari e non rientranti nelle dotazioni standard dell’Ente (ad esempio segnali di deviazione del traffico con indicazioni di nomi di vie, percorsi alternativi, ecc…).

Art. 7 - Normative
Per quanto non previsto all’interno del presente Regolamento si fa espresso riferimento:

  • al Codice della Strada D.Lgs. 285/’92 e succ. mm.ii.;
  • al Regolamento di Attuazione del Codice della Strada DPR 495/’92 e succ.mm.ii.);
  • al Decreto Ministeriale 10 luglio 2002.


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