L'autocertificazione è una dichiarazione che sostituisce definitivamente i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni nella quale la firma NON deve essere autenticata.
L’autocertificazione è prodotta e sottoscritta direttamente dall'interessato ai sensi degli art. 2 e 46 del DPR 445/2000 che ha necessità di dichiarare dati e informazioni personali alle pubbliche amministrazioni (Questura, Prefettura, Inps, Motorizzazione...) e ai privati gestori di pubblici servizi (Rai, Enel...): questi soggetti hanno l’obbligo di accettarla al posto dei normali certificati (Art. 15 L. 183/2011).
Con la LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 lo Stato Italiano ha introdotto un'importante modifica al DPR 445/2000 a favore dei cittadini in seno alle semplificazioni della pubblica amministrazione: ha disposto che anche tutti i soggetti privati (banche, assicurazioni, patronati, professionisti, notai, avvocati, datori di lavoro, società sportive...) sono tenuti ad accettare le autocertificazioni del cittadino in sostituzione dei certificati.
Cosa si può autocertificare:
- Dati anagrafici e di stato civile;
- Data e il luogo di nascita;
- Residenza;
- Cittadinanza;
- Godimento dei diritti politici;
- Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- Stato di famiglia;
- Esistenza in vita;
- Nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- Paternità/maternità;
- Separazione o comunione dei beni;
- Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- Situazione reddituale, economica e fiscale
- Reddito;
- Situazione economica;
- Assolvimento obblighi contributivi;
- Possesso e numero di codice fiscale;
- Possesso e numero di partita IVA;
- Altri dati contenuti nell'anagrafe tributaria;
- Carico familiare;
- Titolo di studio, qualifiche professionali;
- Titolo di studio;
- Qualifica professionale;
- Titolo di specializzazione;
- Titolo di abilitazione;
- Titolo di formazione;
- Titolo di aggiornamento;
- Titolo di qualifica tecnica;
- Esami sostenuti;
- Appartenenza a ordini professionali;
- Qualità di studente;
- Stato di disoccupazione;
- Qualità di pensionato e categoria di pensione;
- Posizione giuridica
- Legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche;
- Tutore;
- Curatore;
- Non aver riportato condanne penali;
- Non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico;
- Non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;
- Altri dati
- Posizione agli effetti degli obblighi militari comprese quelle attestate nel foglio matricolare;
- Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- Iscrizione ad associazioni o formazioni sociali;
- Stato di disoccupazione;
L'autocertificazione deve essere accettata:
- Obbligatoriamente dalla Pubblica Amministrazione e dalle imprese esercenti pubblici servizi.
- Con la LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 lo Stato Italiano ha introdotto un'importante modifica al DPR 445/2000 a favore dei cittadini in seno alle semplificazioni della pubblica amministrazione: ha disposto che anche tutti i soggetti privati (banche, assicurazioni, patronati, professionisti, notai, avvocati, datori di lavoro, società sportive...) sono tenuti ad accettare le autocertificazioni del cittadino in sostituzione dei certificati.