Le manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico (concerti, spettacoli, feste popolari, feste di partito, sagre, celebrazioni, luna park, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, religiose, sportive o a qualunque altro titolo, ivi comprese quelle a supporto di altre attività quali pubblici esercizi), qualora eseguano musica dal vivo o diffusione di musica, che possono determinare il superamento dei limiti di rumore ambientale vigenti devono ottenere, ai sensi dell’art. 6 comma 1 della legge 447/95, preventiva autorizzazione in deroga ai limiti di rumore.
Le manifestazioni temporanee ubicate nelle aree indicate dal Comune nella Tabella A1 del "Regolamento per le attività temporanee", devono, nel periodo della loro attività, rispettare i limiti orari ed i valori limite di immissione indicati nella Tabella 2 dello stesso regolamento.
Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni che nel periodo della loro attività rispettano i limiti orari e quelli di immissione indicati nella Tabella 3 del regolamento.
Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97 relativa alla classe di zonizzazione acustica in cui ricade l’area di interesse.
Una volta valutate la tipologia, l’ubicazione e l’entità della manifestazione, le casistiche sono due:
- La manifestazione si svolge nelle aree indicate dal Comune, e sono rispettati sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati nella Tabella 2.
- La manifestazione si svolge nelle aree indicate dal Comune o in aree diverse, ma non rispetta i limiti di rumore e/o quelli di orario indicati nella Tabella 2 e/o della Tabella 3.