Per i cittadini italiani residenti nel territorio comunale, l'iscrizione nelle liste elettorali avviene in assenza di cause ostative quali dichiarazione di fallimento, sottoposizione a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata, e interdizione dai pubblici uffici.
Per i cittadini stranieri appartenenti alla comunità europea, l'iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte per le elezioni europee o per le elezioni comunali avviene sempre su richiesta.
Dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni. Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con ‘istituzioni private’ come banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane e notai (art. 2, D.P.R. 445).
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445), ma non si paga nulla (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria l'autenticazione della firma.