L’art.18 della nostra Costituzione stabilisce che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale e che sono proibite unicamente le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Ai cittadini quindi è riconosciuto e tutelato costituzionalmente il diritto ad associarsi liberamente senza necessità di alcuna autorizzazione.
Per circolo privato deve intendersi una libera associazione di persone che si riunisce per perseguire fini e interessi (culturali, ricreativi, sportivi ecc..) comuni e l’accesso ai locali dei medesimi è consentito esclusivamente a determinati soggetti (soci).
Per questo motivo i circoli possono gestire, senza dover richiedere alcun titolo autorizzativo, quelle attività culturali, sportive, ricreative ecc.. (palestre, sale da ballo, campi da tennis, cinema, spettacoli, ecc..) per perseguire i fini stabiliti nello statuto del circolo.
A questa piena e completa libertà pochi limiti sono posti dalla normativa vigente e possono essere così riassunti:
- la vendita di prodotti ai soci è soggetta alla disciplina della normativa regionale in materia;
- l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci è soggetta alla disciplina di cui al D.P.R. n. 235/2001;
- le altre attività non sono soggette ad alcuna autorizzazione solamente se sono rivolte esclusivamente ai soci;
- i locali ove si svolge l’attività sono soggetti alle norme previste per la tutela della salute e della incolumità delle persone (agibilità, sorvegliabilità, ecc..);
- sono vietate comunque quelle attività vietate ai singoli dalla legge penale (gioco d’azzardo ecc..).
Attività di somministrazione di alimenti e bevande
Per la somministrazione di alimenti e bevande a favore degli associati, è necessaria la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività.
Spettacoli e trattenimenti pubblici
La disciplina degli spettacoli e trattenimenti pubblici è contenuta nel capo I del titolo III del T.U.L.P.S. che, all’art. 68, prescrive che senza licenza del Questore (oggi Sindaco) non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.
Quando però le attività di cui all’art. 68 si svolgono all’interno di un circolo privato non necessita alcuna licenza di polizia tranne nell’ipotesi formulata dall’art. 118 del regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.: questo articolo infatti prevede che la licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.
Apparecchi da gioco leciti
E’ possibile installare nei circoli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 e 7 TULPS secondo le prescrizioni contenute nella normativa vigente. In tal senso vedasi procedimento “Apparecchi o congegni da trattenimento” .
Sorvegliabilità dei locali
Ai fini della somministrazione di alimenti e bevande, il Comune accerta la conformità del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal D.M. 17 dicembre 1992, n. 564. Questi criteri per i circoli privati con somministrazione prevedono quanto segue:
• i locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici;
• all'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.
Attività di vendita
La vendita al dettaglio di prodotti esclusivamente a favore di aderenti a circoli privati è disciplinata dall’art. 21 LR 27/2009. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico - sanitaria, di sicurezza alimentare e sicurezza dei locali.
Questa attività di vendita è subordinata alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune.
Disciplina sanzionatoria
In caso di violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 2 e 3 del DPR 235/2001, salvo quanto previsto da specifiche norme, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10 della legge 287/91.
L'organo comunale competente ordina la cessazione delle attività autorizzate svolte in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività o di autorizzazione, nonché ogni qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari.
Normativa di riferimento
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – TULPS
Legge 287/1991
D.M. 17 dicembre 1992, n. 564
D.P.R. 235/2001
L.R. 27/2009
D.Lgs. 59/2010