La pratica della cremazione rappresenta oggi la forma di sepoltura consigliabile dal punto di vista igienico - sanitario. Consiste nel ridurre in cenere le spoglie mortali
Il regolamento di Polizia Mortuaria prevede che la Cremazione sia soggetta all'autorizzazione da parte del Sindaco che la concede dopo aver accertato la volontà, espressa in vita, dal defunto ad essere cremato. In base all'art. 1 della legge n.130 del 30.03.2001, la presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonche', nel rispetto della volonta' del defunto, la dispersione delle ceneri.
La richiesta può essere fatta al momento del decesso di un parente o in caso di esumazione straordinaria.
LA CREMAZIONE NON HA OSTACOLI DI CARATTERE RELIGIOSO
Sistemazione delle ceneri
Le ceneri devono essere raccolte in una urna cineraria che viene fornita dall'Ente addetto alla Cremazione e possono essere collocate in cimitero.
L'urna deve riportare il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
Le urne cinerarie possono essere conservate in:
- Loculi, o tombe di famiglia già date in concessione.
- In un loculo cinerario per il quale è necessario richiedere nuova concessione.
- Dispersione (non è ancora fattibile)
Trasporto
Le urne cinerarie possono essere trasportate in Cimiteri di altro Comune o all'estero utilizzando un auto funebre o un mezzo privato.
È indispensabile, in ogni caso, richiedere il Decreto di autorizzazione al trasporto rilasciato dal Sindaco dove ricade territorialmente il Cimitero dove sono ospitate le ceneri.