Presso il Comune di Jesi è istituito il Registro Amministrativo delle Unioni Civili.
E' considerata Unione Civile il rapporto affettivo e/o di mutua solidarietà tra due persone maggiorenni, senza distinzione di sesso, cultura, nazionalità e religione che hanno chiesto ed ottenuto, avendone i requisiti, la registrazione amministrativa nel Registro delle Unioni Civili ai sensi dei successivi articoli del presente Regolamento.
La disciplina comunale delle Unioni Civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa, senza interferire con la vigente legislazione in materia anagrafica, di stato civile e con il diritto di famiglia.
L'Amministrazione Comunale estende i benefici riconosciuti da norme comunali alle coppie coniugate affinché siano riconosciuti anche agli iscritti nel Registro delle Unioni Civili, per quanto compatibili, previa modifica delle norme comunali stesse.
Per l'ottenimento delle agevolazioni devono essere presentate le dichiarazioni fiscali di entrambi i soggetti iscritti nel Registro delle Unioni Civili.
Ai fini delle disposizioni che regolano i rapporti tra il Comune e i cittadini, le coppie unite civilmente sono equiparate, a tutti gli effetti, alle coppie unite in matrimonio.
All'interno del Comune di Jesi, chi si iscrive al Registro è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto" ai fini della possibilità di assistenza.
Il Registro Comunale delle Unioni Civili è tenuto dall’Ufficio Anagrafe.
Cancellazione
Ciascuno degli iscritti nel Registro delle Unioni Civili può chiedere, in ogni tempo, con espressa dichiarazione scritta, la cancellazione dal Registro delle Unioni Civili.
L'Ufficio Anagrafe provvede, anche d'ufficio, alla cancellazione degli iscritti dal Registro delle Unioni Civili quando:
- viene meno la situazione di coabitazione intesa come residenza anagrafica;
- anche uno solo di essi viene cancellato dall’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Jesi;
- in seguito a specifica dichiarazione anche di uno solo di essi, viene meno la situazione di reciproca assistenza morale o materiale;
- decesso di una delle parti;
- matrimonio tra le parti o di una delle parti.
La cancellazione dal Registro delle Unioni Civili viene comunicata ai soggetti e comporta la decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli iscritti sin dalla data in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo alla cancellazione.
Qualora uno degli iscritti al registro delle Unioni Civili chieda la cancellazione dal Registro delle Unioni Civili, l’Ufficio Anagrafe informa formalmente anche l’altro soggetto interessato.
In caso di cancellazione, fatti salvi i benefici che il Comune nell’ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio, continua a godere il convivente superstite.