- ARTICOLO 1 --
Definizione di trasporto funebre
- Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri.
- Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
- Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
- Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n.285, dai vigenti regolamenti locali di Igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari.
- L'A.S.L. vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.
- ARTICOLO 2 -
Definizione di attività funebre
- Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
a) Disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'art. 115 del R.D. n.773/31;
b) Fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
c) Trasporto di cadavere.
- ARTICOLO 3 -
Trasporto funebre ed attività funebre
- Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.
- L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.
- Chiunque effetui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 385 del codice penale come modificato dalla legge 26/04/1990, n.86.
- Per i trasporti di salme, effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
- ARTICOLO 4 -
Disciplina dell'attività di trasporto
- Il Sindaco disciplina le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
a) orari di svolgimento dei servizi;
b) orari di arrivo ai cimiteri;
c) giorni di sospensione dell'attività funebre tenendo conto delle opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi:
d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
e) è facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.
Gli orari dei trasporti funebri e di arrivo presso i cimiteri del Comune di Jesi vengono specificati nella tabella "A" allegata al presente regolamento.
- ARTICOLO 5 -
Vigilanza e coordinamento
- I trasporti di salme di cui al capo IV del DPR 285/1990 sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dell'Azienda dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
- L'amministrazione comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco, funzioni amministrative e di coordinamento sui servizi di trasporto funebre, da chiunque effettuati, nell'ambito del territorio Comunale, al fine di garantire la regolarità e l'ordinato accesso ai cimiteri cittadini, garantendo inoltre che l'attività di trasporto possa essere svolta da operatori pubblici o privati in condizioni di parità, anche in ordine all'accesso ai cimiteri ed alla disponibilità di sepolture.
- ARTICOLO 6 -
Trasporti funebri a carico del Comune
- Sono a Carico del Comune, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 285/90, i seguenti trasporti:
a) nati morti, feti, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali qualora non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
b) salme provenienti da abitazioni inadatte e destinate agli appositi locali per completarvi il periodo obbligatorio di osservazione su segnalazione della competente A.S.L.;
c) recupero e trasporto delle persone morte per qualsiasi causa in luogo pubblico o nelle pubbliche vie al locale di osservazione, su segnalazione dell'Autorità giudiziaria;
d) qualsiasi altro trasporto su indicazione dell'autorità giudiziaria o del servizio sanitario;
e) in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustifichino, su segnalazione del Centro Servizi Sociali e comunque su provvedimento motivato del Sindaco, potranno essere disposti trasporti funebri con annessa fornitura feretro e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio funebre completo e decoroso.
Sono inoltre a carico del Comune di Jesi il trasporto delle salme tumulate provvisoriamente nei cimiteri rurali che debbono essere tumulate definitivamente presso il cimitero principale.
- ARTICOLO 7 -
Altri trasporti funebri
Tutti gli altri trasporti funebri, in occasione dei quali siano richiesti servizi e trattamenti speciali, sono effettuati a parità di condizioni, da ditte autorizzate operanti nel settore, dalle Autorità Militari, da Confraternite e dagli altri soggetti previsti dalla legge.
Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri in città, o verso altri Comuni o Stati e viceversa, in connessione con l'esercizio di attività di Onoranze Funebri devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
I trasporti previsti nel presente articolo, da chiunque eseguiti, potranno essere soggetti alla corresponsione a favore del Comune di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 285/90 da determinare con apposito atto di Giunta Comunale.
- ARTICOLO 8 -
Controlli igienico-sanitari
1) I trasporti di salme nonché i trasporti di ceneri, resti mortali di cui al Capo IV del D.P.R. 285/1990 sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
2) In particolare i controlli sull'effettuazione dei trattamenti conservativi, quando prescritti, sull'idoneità dei feretri e l'apposizione dei sigilli per trasporti diretti fuori dal territorio comunale devono necessariamente essere effettuati dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio.
- ARTICOLO 9 -
Inadempimenti
1) Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle norme sopra descritte o ad altre normative di Leggi o Regolamenti, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente, potranno sospendere il rilascio dell'autorizzazione al trasporto richiesta segnalando immediatamente al Sindaco le situazioni di irregolarità accertate.
2) In caso di perduranti inottemperanze, il Sindaco potrà disporre l'interdizione temporanea dell'esercizio dei trasporti funebri in città a carico di chi ne sia responsabile.
3) In ogni caso l'ufficio preposto dovrà segnalare eventuali violazioni a leggi o regolamenti agli organi competenti, anche esterni all'Amministrazione Comunale.
- ARTICOLO 10 -
Norme finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi e regolamenti sanitari e fiscali vigenti in materia ed in particolare al regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n.285 del 10/09/1990.
ALLEGATO "A"
Modificato Ordinanza sindacale n. 33 del 15/03/2005
Orari trasporti funebri di cui all'art. 4
L'Amministrazione comunale informa che, a decorrere da lunedì 21 Marzo 2005, l'orario di ricevimento delle salme presso i cimiteri dovrà avvenire nel rispetto del seguente orario:
Orario ricevimento salme:
Mattino:
09.30 - 10.15 - 11.00 - 11.45.
Pomeriggio :
(Novembre - Dicembre - Gennaio - Febbraio)
14.45 - 15.30 - 16.15
(Marzo - Aprile - Settembre - Ottobre)
15.45 - 16.30 - 17,15
(Maggio - Giugno - Luglio - Agosto)
16.45 - 17.30 - 18.15 (maggio - giugno - luglio - agosto).