INDICE
A) REQUISITI
B) CONDIZIONI CHE REGOLANO LA CONCESSIONE DEL MUTUO
C) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
D) PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
ALLEGATO A
ALLEGATO A1
ALLEGATO B
A) REQUISITI
A.1) VALIDITA'
Il presente Regolamento ha validità triennale, comprendente il triennio 2000 - 2002.
L'Amministrazione Comunale individua, mediante il presente regolamento, le zone di recupero stabilite dalla normativa del P.R.G. vigente, che saranno sottoposte ad un programma di interventi assistiti con finanziamento pubblico.
E' facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare, in qualunque momento di validità del presente regolamento, con apposito atto di Giunta Comunale le zone di recupero inserite nel programma triennale di cui sopra, qualora si accertasse che su tali zone siano state presentate uno scarso numero di richieste rispetto ad altre.
A.2) AMMISSIBILITA'
Sono ammessi al programma di recupero gli interventi sul patrimonio esistente che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITO DI LOCALIZZAZIONE
REQUISITO SOGGETTIVO
REQUISITO OGGETTIVO.
A.2.1) REQUISITO DI LOCALIZZAZIONE
L'intervento di recupero edilizio deve essere compreso all'interno delle zone di recupero individuate, nel Vigente PRG e nel Piano di Recupero Generale di coordinamento dei Piani di Recupero particolareggiati di cui alla deliberazione C.C. n. 258 del 09.10.1998, come sottozone A1, A2 e A3.
Per il triennio 2000 - 2002 l'Amministrazione Comunale stabilisce come aree privilegiate, rispetto alle altre zone di recupero di cui sopra, le zone comprese nelle vie e piazze evidenziate nella allegata planimetria.
Sarà facoltà della Amministrazione Comunale, valutate le richieste e le esigenze, procedere con specifica deliberazione, alla rideterminazione delle aree ammesse a contributo sia in fase di attuazione del presente programma che per i programmi successivi.
A.2.2) REQUISITO SOGGETTIVO
Hanno titolo all'accesso al contributo tutti i privati, le imprese e le cooperative proprietari degli immobili ricadenti all'interno delle zone di recupero di cui all'art. A.2.1 del presente regolamento, così come cartograficamente delimitato nell'allegata planimetria.
Per l'erogazione dei contributi si richiamano le modalità di erogazione di cui al successivo punto B.2 ) Ammortamento.
A.2.3) REQUISITO OGGETTIVO
Fermo restando quanto disposto dal requisito di localizzazione di cui al precedente punto A.2.1, tutte le sottozone A1-A2-A3, come cartograficamente individuate, nonché tutte le residue sottozone inserite, in periodi successivi, con apposita deliberazione e le aree in cui queste si articolano, sono ammesse al presente contributo.
Gli interventi proposti dovranno essere rispettosi delle normative vigenti, in materia, al momento della presentazione della richiesta.
NON SARANNO AMMESSI A CONTRIBUTO INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, IN QUANTO NON COMPORTANO ALCUN RECUPERO DEGLI IMMOBILI PREESISTENTI.
Per gli interventi estesi alla scala del sistema edilizio S.E., di cui all'art. C.3.3) che segue, all'interno delle sottozone A1 e A2, si farà riferimento, per i recuperi, alle NTA, alla Tav. 4.3c ed alla Tav. 4.3d del Vigente PRG nonché alla tav. 9 del Piano di Recupero Generale di coordinamento dei Piani di Recupero particolareggiati di cui alla deliberazione C.C. n. 258 del 09.10.1998.
Per gli interventi ricadenti nelle altre sottozone come cartograficamente individuate, nonché tutte le residue sottozone inserite, in periodi successivi, con apposita deliberazione e le aree in cui queste si articolano , si farà riferimento alla normativa vigente al momento della presentazione della richiesta.
L'immobile oggetto di intervento di recupero, non deve essere stato beneficiato con i contributi previsti dal presente disciplinare o da altri contributi pubblici, ad esclusione di quelli previsti dalla legge n. 1089/39.
Il progetto di recupero, sottoposto ad istruttoria, dovrà essere lo stesso allegato alla concessione o autorizzazione edilizia, ovvero alla Dichiarazione di inizio della Attività di cui alla L. n. 662/96 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
A.3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per la richiesta del mutuo saranno presentate, dal proprietario o da avente titolo sull'immobile, contestualmente alla presentazione della richiesta per il rilascio della concessione/autorizzazione edilizia, relativa agli interventi da eseguire, nel rispetto delle norme vigenti in materia, su apposito modello rilasciato dagli Uffici Comunali.
Per coloro che sono già in possesso di uno dei sopracitati atti amministrativi, qualora tale atto sia ancora efficace, ovvero siano in possesso della variante finale dei lavori non ancora ultimati, essi possono presentare istanza di richiesta di mutuo, per la parte interessante l'atto amministrativo avente efficacia giuridica, presentando sempre il modello di richiesta di cui all'allegato B, per la parte dei lavori non ancora ultimati.
A.4) ORDINE E CRITERI DI PRIORITA' NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per la valutazione dell'ammissibilità delle istanze, si stabilisce il seguente ordine di priorità:
1) domande di mutuo già presentate ma mai finanziate, purché compatibili con il presente programma, riconfermate dagli aventi titolo, e ricadenti all'interno delle zone oggetto di intervento di cui all'art. A.2.1 del presente disciplinare, semprechè i lavori non siano stati ultimati;
2) domande inoltrate dai proprietari, o dagli aventi titolo, degli immobili da utilizzare come prima abitazione, ricadenti all'interno delle aree individuate in colore verde nell'allegata planimetria;
3) domande inoltrate da imprese, società immobiliari, singoli proprietari o associati, che si impegnino a cedere in locazione, a canone convenzionato con separato atto da stipularsi con l'Amministrazione comunale, gli immobili recuperati a soggetti individuati dall'Amministrazione Comunale con apposito bando di assegnazione, in conformità con la legislazione vigente in materia (vedi legge 431/98);
4) domande inoltrate da imprese, società immobiliari, singoli proprietari o associati, che si impegnino a cedere in proprietà a terzi, a prezzi di vendita stabiliti con separato atto di convenzione da stipularsi con l'Amministrazione Comunale, gli immobili recuperati, in conformità con la legislazione vigente in materia;
Mensilmente le domande verranno ordinate secondo il seguente criterio di priorità:
1) domande inerenti il S.E.;
2) domande inerenti la U.E.;
3) domande inerenti la U.I.;
nel rispetto della data di protocollo riportato sugli appositi stampati predisposti dal Comune (vedi allegato B) e sulla base dei sopracitati indici di priorità rispetto al soggetto titolare dell'istanza.
Si precisa che le istanze relative al recupero dell'unità immobiliare (U.I.) potranno essere considerate solo nel caso in cui venga dimostrata, con idonea documentazione tecnica, la insussistenza della necessità di recupero primario delle intere strutture portanti dell'Unità edilizia di appartenenza.
Tale insussistenza potrà essere motivata in quanto la stessa struttura risulta essere in ottime condizioni statiche, od essere stata oggetto di precedente intervento di consolidamento.
Inoltre dovrà essere soddisfatta la presenza dei requisiti relativi al recupero parziale di cui al seguente punto C.2.2) recupero parziale primario.
B) CONDIZIONI CHE REGOLANO LA CONCESSIONE DEL MUTUO
B.1) DURATA DEL MUTUO
Il mutuo avrà la durata massima di anni 30 e minima di anni 5.
B.2) AMMORTAMENTO
L'ammortamento del mutuo da parte del mutuatario avverrà mediante il pagamento di rate costanti mensili, bimestrali, trimestrali o semestrali posticipate, suscettibili di variazione del tasso di interesse, secondo i parametri fissati nella convenzione stipulata con la Banca delle Marche.
L'erogazione del contributo in conto capitale da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà mediante il pagamento di almeno 10 rate costanti annuali, scadenti il 30.09 di ogni anno e da erogarsi direttamente all'Istituto mutuante. Qualora l'ammortamento del mutuo da parte del mutuatario avvenga in cinque anni, le residue annualità del contributo comunale verranno erogate direttamente al beneficiario.
Non verranno concessi contributi su eventuali richieste di estinzione anticipata del mutuo, in rapporto alle quote di mutuo residuo e sugli eventuali interessi di preammortamento, al fine di favorire una più spedita ultimazione dei lavori.
Per i soggetti che effettuano interventi su più unità immobiliari, i contributi potranno essere concessi oltre che per l'unità adibita a propria abitazione principale anche per altre unità che dovranno essere vendute o cedute in locazione a prezzi convenzionati con l'Amministrazione Comunale.
La decorrenza dell'erogazione del contributo da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà entro il semestre utile successivo alla data di immissione sul mercato (in vendita o in locazione), debitamente documentata (contratto di locazione o di cessione debitamente registrato e trascritto), delle U.I. recuperate con i contributi previsti dal presente regolamento, pagabili dall'Amministrazione Comunale in n. 10 rate annuali costanti, entro il 30.09 di ogni anno.
In caso di mancata vendita e/o locazione dell'immobile entro un anno dalla data di abitabilità, il contributo comunale sarà revocato e l'importo riutilizzato per altri richiedenti il contributo.
Per i singoli privati o associati che effettuano il recupero di U.I. o di intere U.E. o S.E., da utilizzare per propria abitazione, la decorrenza del contributo da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà entro il semestre utile successivo alla data di dichiarazione di abitabilità/agibilità delle U.I. recuperate ed assistite con i contributi previsti dal presente regolamento.
B.3) TASSO DI INTERESSE
L'Amministrazione Comunale, di comune accordo con l'Istituto mutuante, stabilisce che il mutuo, erogato attraverso il presente regolamento, venga concesso ai richiedenti al tasso di interesse fissato nella convenzione stipulata con l'Istituto mutuante.
C) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Attiene ai compiti del presente regolamento l'onere di elencare e descrivere il sistema delle discriminanti programmatiche e dei criteri per stabilire l'entità del contributo da associare ai vari interventi.
C.1) DISCRIMINANTI PROGRAMMATICHE
C.1.1) Inquadramento degli interventi secondo la loro estensione edilizia.
Si stabiliscono tre classi di intervento:
interventi per U.I. (unità immobiliari)
interventi per più unita immobiliari che costituiscono una U.E. ( unità edilizia - fabbricato )
interventi estesi alla scala dell'isolato S.E. (sistema edilizio - isolato)
C.1.2) Inquadramento degli interventi secondo la destinazione d'uso:
Le categorie sono quelle indicate all'art. 35 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, relativamente alle sottozone A1 (A1.1 - A1.2) - A2 (A2.1 - A2.2) - A3 ed alle altre sottozone se ed in quanto incluse nella delimitazione cartografica del presente programma con successivi atti deliberativi.
C.2) CLASSI DI RECUPERO
Si distinguono due classi di recupero:
RECUPERO INTEGRALE
RECUPERO PARZIALE PRIMARIO
C.2.1) RECUPERO INTEGRALE
Attiene al recupero integrale l'insieme sistematico di opere meglio definite in:
1) recupero primario:
s'intende il recupero della funzionalità e sicurezza sismica, da documentare con apposito progetto di verifica sismica, ai sensi della L. n. 64/74 e successive modificazioni, di tutte le strutture portanti orizzontali e verticali dell'immobile.
2) recupero secondario:
s'intende il recupero della totale agibilità e funzionalità delle singole unità oggetto di intervento.
C.2.2) RECUPERO PARZIALE PRIMARIO
S'intende il recupero primario come definito all'art. C.2.1.1) precedente, limitatamente ad almeno due dei seguenti elementi di fabbrica: coperture, scale condominiali, facciate, solai, fondazioni, murature portanti.
C.3) DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MASSIMO DI CONTRIBUTO AMMISSIBILE
C.3.1) INTERVENTO ESTESO ALL'UNITA' IMMOBILIARE (U.I.)
C.3.1.1) Importo massimo del mutuo (in milioni):
(Vedi All. A) - ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE
- Recupero integrale primario |
RES.: L. 100 |
A.D.: L. 50 |
- Recupero integrale secondario |
RES.: L. 70 |
A.D.: L. 35 |
- Recupero parziale primario |
RES.: L. 35 |
A.D.: L. 0 |
(Vedi All. A1) - SOLO RISTRUTTURAZIONE
- Recupero integrale primario |
RES.: L. 70 |
A.D. L. 35 |
- Recupero integrale secondario |
RES.: L. 50 |
A.D.: L. 25 |
- Recupero parziale primario |
RES.: L. 25 |
A.D.: L. 0 |
C.3.2) INTERVENTO ESTESO ALL'UNITÀ EDILIZIA (U.E.)
C.3.2.1) Importo massimo del mutuo:
(Vedi All. A) - ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE
- Recupero integrale primario |
RES.: L. 120 |
A.D.: L. 80 |
- Recupero integrale secondario |
RES.: L. 85 |
A.D.: L. 55 |
- Recupero parziale primario |
RES.: L. 45 |
A.D.: L. 25 |
(Vedi All. A1) - SOLO RISTRUTTURAZIONE
- Recupero integrale primario |
RES.: L. 85 |
A.D.: L. 50 |
- Recupero integrale secondario |
RES.: L. 60 |
A.D.: L. 40 |
- Recupero parziale primario |
RES.: L. 30 |
A.D.: L. 20 |
C.3.3) INTERVENTO ESTESO ALLA SCALA DEL SISTEMA EDILIZIO (S.E.)
C.3.3.1) Importo massimo del mutuo:
(Vedi All. A) - ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE
- Recupero integrale primario |
RES.: L. 150 |
A.D.: L. 100 |
- Recupero integrale secondario |
RES.: L. 105 |
A.D.: L. 70 |
- Recupero parziale primario |
RES.: L. 50 |
A.D.: L. 35 |
(Vedi All. A1) - SOLO RISTRUTTURAZIONE
- Recupero integrale primario |
RES.: L. 100 |
A.D.: L. 60 |
- Recupero integrale secondario |
RES.: L. 75 |
A.D.: L. 50 |
- Recupero parziale primario |
RES.: L. 30 |
A.D.: L. 25 |
C.4) INTERVENTI CHE RICOMPRENDONO EDIFICI TUTELATI AI SENSI DELLA L. 1089/39
Per le unità immobiliari comprese in complessi edilizi tutelati ai sensi della Legge n. 1089/39, gli importi massimi del mutuo di cui ai punti precedenti C.3.1.1), C.3.2.1) e C.3.3.1) si intendono aumentati del 10%.
C.5) IMPORTI CONCEDIBILI
Gli importi come sopra definiti sono i massimi concedibili per ogni intervento e riferiti ad unita' immobiliari di superficie netta = 100 mq. o superiore;
Nel caso di interventi che prevedano superfici inferiori per le singole unità immobiliari residenziali, gli importi saranno proporzionalmente ridotti dividendo l'importo max del mutuo e del contributo per 100 e moltiplicandolo per la superficie netta effettiva di ogni unità immobiliare recuperata.
Non verranno concessi contributi nel caso di interventi che prevedono la totale demolizione degli edifici esistenti e la loro ricostruzione in quanto gli stessi non possono essere considerati interventi di recupero edilizio dell'esistente.
D) PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
D.1) DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA
I soggetti interessati rivolgono istanza al Comune e contestualmente all'Istituto mutuante, su apposito modello rilasciato dagli uffici comunali;
D.2) ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ E PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO E DELL'IMPORTO DEL MUTUO.
Il Servizio Urbanistica del Comune provvede alla istruttoria delle richieste procedendo:
- alla verifica dell'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi;
- alla verifica della conformità urbanistica, all'eventuale rilascio della autorizzazione o concessione edilizia;
- alla determinazione dell'importo massimo di mutuo concedibile e della quota del contributo pubblico;
- alla predisposizione del certificato che attesti la eventuale ammissibilità al programma e la disponibilità dell'Amministrazione Comunale a concedere il contributo, subordinatamente alla deliberazione di concessione del mutuo da parte dell'Istituto mutuante (allegato C);
- alla notifica degli esiti dell'istruttoria, all'Istituto mutuante, all'interessato e all'Ufficio Ragioneria del Comune;
D.3) ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI CONNESSI AL PROGRAMMA.
1) , l'Istituto mutuante , in possesso del nulla osta comunale, avvia l'istruttoria di rito che si conclude con la comunicazione, al Comune e all'interessato, della deliberazione di concessione del mutuo;
2) Il Comune, a seguito della Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica, si accolla la quota parte di mutuo in conto capitale, assumendo il relativo impegno di spesa e dando atto, nel contempo, che il progetto esaminato in sede di ammissibilità è in tutto identico al progetto oggetto di concessione o autorizzazione edilizia. L'istruttoria comunale si concluderà con la notifica all'Istituto mutuante e all'interessato della Determinazione Dirigenziale;
3) il richiedente, con apposito atto pubblico registrato e trascritto, provvede al vincolo di destinazione d'uso dell'immobile in conformità al progetto autorizzato, con validità pari al periodo di ammortamento del mutuo.
D.4) STIPULA DEL CONTRATTO DI MUTUO
L'Istituto mutuante ed il privato stipulano il contratto di mutuo e ne danno comunicazione al Comune.
D.5) REVOCA DEL CONTRIBUTO
È prevista la revoca della disponibilità o della concessione del contributo comunale nel caso in cui:
1) l'esecuzione dei lavori comporti l'effettuazione di opere abusive o in difformità alla concessione / autorizzazione o denuncia di inizio attività dei lavori oggetto di domanda di contributo, ovvero in caso di mancato rispetto delle normative e dei regolamenti edilizi vigenti;
2) i lavori non inizino entro 12 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo stesso o dal rilascio della concessione/autorizzazione edilizia, fatti salvi i casi di ritardo dovuti a motivi non riconducibili alla volontà dell'assegnatario;
3) il mutuatario non effettui il pagamento delle rate di ammortamento. In tale caso l'Istituto mutuante si intende autorizzato ad introitare in conto rate il contributo comunale relativo alle rate di mora, restando inteso che qualora la morosità del mutuatario dovesse essere superiore a 2 rate di ammortamento, il Comune di Jesi, dietro comunicazione dell'Istituto mutuante, sospenderà definitivamente l'erogazione del contributo per le residue rate a scadere, salvo ulteriori azioni nei confronti del beneficiario per il recupero dei contributi già erogati;
4) le opere finanziate dal presente regolamento non siano ultimate entro tre anni dalla data di inizio dei lavori o dalla data del rilascio dell'atto amministrativo concernenti l'intervento edilizio da effettuare.
5) le imprese, società immobiliari, singoli privati proprietari singoli o associati presentino domande intese ad ottenere il 2° e/o 3° ordine di priorità di cui al precedente art. A.4) ed il cui progetto esecutivo di recupero preveda la realizzazione di U.I. non aventi i requisiti necessari, per il convenzionamento, richiesti dalle norme legislative vigenti in materia. In tale caso l'erogazione dei benefici previsti sarà limitata alle sole U.I. in possesso dei requisiti prescritti.
D.6) VARIANTI AL PROGETTO AMMESSO AL CONTRIBUTO
Ogni variante delle opere oggetto di mutuo, già autorizzate con concessione / autorizzazione edilizia o per le quali è stata depositata la Dichiarazione di inizio della Attività di cui alla L. n. 662/96 e loro successive modificazioni ed integrazioni, ed eseguite in corso d'opera, dovrà essere riesaminata in funzione degli impegni finanziari presi dall'Amministrazione Comunale e del disciplinare contemplato nel presente regolamento.
Il contributo sarà automaticamente ridotto nel caso di interventi riduttivi rispetto al progetto originariamente autorizzato, mentre non sarà garantita, tenuto conto degli impegni finanziari già assunti, una maggiore compartecipazione al contributo erogato da parte dell'Amministrazione Comunale nel caso di interventi maggiorativi rispetto al progetto originario.
ALLEGATO A
PROSPETTO DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
LE EROGAZIONI DEI CONTRIBUTI SARANNO EFFETTUATI SULLA BASE DELLE RICHIESTE MENSILMENTE PERVENUTE, FINO ALL'ESAURIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA SECONDO IL SEGUENTE CRITERIO DI PRIORITÀ:
1) RICHIESTE RELATIVE AD INTERVENTI SU S.E.;
2) RICHIESTE RELATIVE AD INTERVENTI SU U.E.;
3) RICHIESTE RELATIVE AD INTERVENTI SU U.I.;
UNITA' DI INTERVENTO |
UI |
U.E. |
S.E. |
||||
COEFF. PER DESTINAZIONE |
RES |
A.D. |
RES |
A.D. |
RES |
A.D. |
|
CONTRIBUTO |
20% |
15% |
40% |
25% |
45% |
30% |
|
IMPORTO MAX DEL MUTUO IN MILIONI DI LIRE |
Recupero Integrale Primario |
100 |
50 |
120 |
80 |
150 |
100 |
" " Secondario |
70 |
35 |
85 |
55 |
105 |
70 |
|
Recupero Parziale Primario |
35 |
0 |
45 |
25 |
50 |
35 |
RES. = residenziale
U.I. = unità immobiliare
U.E. = unità edilizia
S.E. = sistema edilizio - isolato
A.D. = altra destinazione (artigianato di servizio compatibile con la residenza)
ALLEGATO A1
PROSPETTO DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
LE EROGAZIONI DEI CONTRIBUTI SARANNO EFFETTUATI SULLA BASE DELLE RICHIESTE MENSILMENTE PERVENUTE, FINO ALL'ESAURIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA SECONDO IL SEGUENTE CRITERIO DI PRIORITÀ:
4) RICHIESTE RELATIVE AD INTERVENTI SU S.E.;
5) RICHIESTE RELATIVE AD INTERVENTI SU U.E.;
6) RICHIESTE RELATIVE AD INTERVENTI SU U.I.;
UNITA' DI INTERVENTO |
UI |
U.E. |
S.E. |
||||
COEFF. PER DESTINAZIONE |
RES |
A.D. |
RES |
A.D. |
RES |
A.D. |
|
CONTRIBUTO |
20% |
15% |
40% |
25% |
45% |
30% |
|
IMPORTO MAX DEL MUTUO IN MILIONI DI LIRE |
Recupero Integrale Primario |
70 |
35 |
85 |
50 |
100 |
60 |
" " Secondario |
50 |
25 |
60 |
40 |
75 |
50 |
|
Recupero Parziale Primario |
25 |
0 |
30 |
20 |
30 |
25 |
RES. = residenziale
U.I. = unità immobiliare
U.E. = unità edilizia
S.E. = sistema edilizio - isolato
A.D. = altra destinazione (artigianato di servizio compatibile con la residenza)
ALLEGATO B