Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Approvato dal C.C. con delibera n. 35 del 27-01-1995 - Integrazioni: delibera C.C. n. 316 del 29-09-1995 - delibera C.C. n. 309 del 20-12-1996 - delibera C.C. n. 61 del 13-03-1998 - delibera C.C. n. 47 del 16-02-2001 (art. 18 c. 7) - delibera C.C. n. 216 del 19-12-2003 (artt. 4 e 16) - delibera C.C. n. 230 del 20.12.2004 (artt. 4 e 16) - delibera C.C n. 241 del 29.12.2005 (art. 16) - delibera C.C. n. 19 del 09/02/2007 - delibera C.C. n. 30 del 23/02/2007 (art. 24) - delibera C.C. n. 56 del 31/03/2008 (artt. 4 e 20) - delibera C.C. n. 45 del 23/04/2010 (artt. 3, 4 e 20) - delibera C.C. n. 197 del 23/12/2011 (art. 6)

ART. 1 - OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 

1) Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Jesi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

TITOLO I - ELEMENTI DEL TRIBUTO

 

ART. 2 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI 

1) Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915 ed in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zone servite, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

ART. 3 - SOGGETTI E PRESUPPOSTI PASSIVI DELLA TASSA 

1) La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo, occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte le quali non costituiscono pertinenza od accessorio delle aree e locali assoggettabili a tassa, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

2) Soppresso.

3) Per i locali ad uso abitativo affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, con facoltà di rivalsa del locatore sul conduttore. 

4) Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati sparsi con area scoperta, la quale non costituisca pertinenza od accessorio, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato. 

5) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, si applica per tale parte la tassa in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. 

6) Nelle zone in cui non è reso il servizio ed i punti di raccolta sono ad una distanza superiore a metri 300 dall'utente, la tariffa è applicata nella misura ridotta al quaranta per cento della tassa. Le misure suindicate vanno riferite alla distanza esistente tra il punto di raccolta rifiuti urbani (regolarmente attivato ed istituito) ed i locali/aree dell'utenza. In presenza di strada di accesso privata, la distanza è misurata dal punto di raccolta rifiuti fino al punto d'inizio della strada privata (la strada privata non viene conteggiata).

ART. 4 - ESCLUSIONI DALLA TASSA E RIDUZIONI

1) Ai sensi dell'art. 62 comma 2 e dell'art.79 (come modificato dal D.L. 530/94) del D.Lgs. n. 507/1993 non è soggetta alla tassa la seguente tipologia di locali ed aree: 

a)le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, come cabine elettriche, vani ascensori, nonché le celle frigorifere, i locali di essiccazione e stagionatura, i silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana; 
b) soppresso;
c)i ripostigli, gli stenditoi, i solai, i sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a mt. 1,80 ovvero quei locali accessibili solo tramite botola o scala retrattile; 
d)le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessoria dei locali a qualsiasi uso adibiti; 
e)le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile; 
f)i balconi e le terrazze scoperte utilizzati come accessori o pertinenze di locali; 
g)la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; 
h)le unità immobiliari ad uso abitativo, prive di qualsiasi mobile o suppellettile, o prive di almeno due delle seguenti utenze: gas, acqua, luce; 
i)i locali e i fabbricati di servizio nei fondi rustici, precisamente stalle e ricoveri per animali, fienili, silos, magazzini di cereali e fitofarmaci, superfici occupate da macchine agricole; 
l)i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del D.Lgs. 507/93; 
m)gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di culto di confessione religiosa, che, oltre a quella cattolica, sia ammessa dallo Stato Italiano sulla base di intese; 
n) abitazioni con occupanti assistiti dal Comune in via continuativa; 
o) locali ed aree ove si producono rifiuti pericolosi. 

2) Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile distinguere oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali assimilati, rispetto a quella dove si producono rifiuti solidi urbani, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:

1) Lavorazioni meccaniche in genere (industriali, artigianali: fabbri - tornitori - carpentieri) 50 %
2) Autocarrozzerie, impianti di verniciatura in genere, gommisti, vulcanizzatori, produzione materie plastiche e gomma 30 %
3) Autofficine in genere, elettrauto, idraulici, tipolitografie e simili 25 %
4) Falegnamerie, restauratore mobili e corniciai, vetrerie, lavorazione vimini e giunco, produzione imballaggi (legno e cartone), materiali di recupero non ferrosi 20 %
5) Riparazione installazione radio - TV elettrodomestici, elettricisti, frigoristi 20 %
6) Produzione abbigliamento in genere (maglifici, pelletterie, pelliccerie, sartorie), tomaifici, calzolai, arrotini, tappezzieri 20 %
7) odontotecnici, dentisti, veterinari 20 %
8) Produzioni alimentari in genere (panifici, pastifici) cucine di: ristoranti, rosticcerie, fast food 15 %
9) Barbieri, parrucchieri, estetiste, laboratori di toelettatura animali 15 %
10) Lavanderie, tintorie, stirerie 15 %

1)La tariffa unitaria della tassa nei seguenti casi viene ridotta:

a) del 15% per abitazioni con unico occupante sia esso residente o domiciliato nel Comune, purché risulti da apposita autocertificazione;
b) del 10% per abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune; la stessa riduzione è riconosciuta a persone che risultino stabilmente ricoverate presso istituti sanitari o di riposo e di ciò sia fornita certificazione;
c) del 20% abitazioni di cui alla lettera b) che precede, il cui utente risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
d) del 30% per abitazioni con presenza nel nucleo familiare di soggetto diversamente abile in situazione di handicap avente una gravità permanente non inferiore al 75% o di invalidità civile permanente non inferiore al 100% (con obbligo di presentazione di autocertificazione);
e) del 15% per abitazioni con impianti funzionanti di riciclaggio e compostaggio, con presentazione di idoneo documento comprovante l'acquisto o il rilascio gratuito dell'impianto stesso;
f) del 30% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

 

2)Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 66 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 507/1993.

In caso di più riduzioni, l’ufficio attribuirà agli aventi diritto la riduzione maggiore.

ART. 5 - LOCALI TASSABILI

1) Si considerano locali tassabili, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata strutturalmente o funzionalmente sul suolo o galleggiante, se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2) La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri. Nel calcolare il totale vanno trascurate le frazioni di metro quadrato fino a 0,50, mentre quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

3)Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.), escluse stalle, fienili e le serre a terra;
b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
f) tutti i vani accessori e pertinenze, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le Unità Sanitarie Locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato, nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi compresi le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

ART. 6 - AREE TASSABILI

 1) Si considerano aree tassabili, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 4 del presente regolamento:

a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a parchi di divertimento, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.), nonché l'area destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri Enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

 2) La superficie tassabile è misurata sul perimetro delle aree, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistano. Nel calcolare il totale vanno trascurate le frazioni di metro quadrato fino a 0,50, mentre quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

ART. 7 - LOCALI DIVERSI DALLE ABITAZIONI ED AREE SCOPERTE DESTINATE AD ATTIVITÁ STAGIONALI

 1) Per le aree scoperte che non costituiscono pertinenza od accessorio di locali diversi dalle abitazioni ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a sei mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 30%.

2)La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

3)La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia ordinaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.  

4) Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata all'anno successivo.  

5) L'Ufficio Tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

ART. 8 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

1) La tassa è dovuta anche se i locali e le aree soggette a tassa non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2) I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento e sono allacciati ad almeno due delle seguenti utenze: acqua, luce, gas.

3) I locali diversi dall'abitazione e le aree si considerano predisposte all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, di attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

4) I locali, siano essi destinati ad abitazione o ad altro uso, non sono considerati predisposti all'uso nel caso in cui intervenga un provvedimento che li dichiari rispettivamente inabitabili o non agibili.

 

TITOLO II - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

 

ART. 9 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1) La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo le tariffe commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento. 

2) La tassa è determinata per anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, in base alle tariffe unitarie in ragione di metro quadrato.

3) L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.  

4) La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.  

5) In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

ART. 10 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

1) Qualora si verifichi che, all'interno della zona gravata di privativa, il servizio istituito ed attivato non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente questi ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio, ad una decurtazione del tributo dovuto a partire dal bimestre successivo alla data di comunicazione all'Ufficio Tributi, sempre che il servizio non venga, nel frattempo, regolarizzato o non sia argomentata l'insussistenza dei motivi di diffida.

2) Le riduzioni, da computarsi in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio, sono:

a) del 20% nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal regolamento del servizio di nettezza urbana;
b) del 30% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;
c) del 40% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato regolamento.

3) Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

4) Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'Ufficio Tributi, entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l’hanno impedita.

ART. 11 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

1) L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

2) Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.

3) L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 12 - GETTITO DEL TRIBUTO

1) La tariffa della tassa è determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 3, e 67, comma 3, del D.Lgs. 507/93 e, per gli anni 1994 e 1995, dall'art. 79, comma 5, dello stesso D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni e/o integrazioni.

2) Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio né essere inferiore al 50% del costo medesimo, in quanto l'Ente non si trovi in condizione strutturalmente deficitaria.

3) Soppresso.

ART. 13 - TARIFFA  

1) La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree assoggettabili, a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

2) Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

3) Il Consiglio Comunale, entro il 31 Ottobre 1995, determina con efficacia dall'01.01.1996:

a) le modificazioni alla vigente classificazione delle categorie dei locali e delle aree tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel 2° comma dell'art. 68 del D.Lgs. 507/93 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti con la medesima misura tariffaria;
b) le modalità di applicazione dei parametri di cui al 2° comma;
c) le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, di ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

ART. 14 - TARIFFA PER L'ANNO 1995

 

1) La tassa è individuata fino al 31.12.1995 in base alla tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso cui sono destinati.

ART. 15 - CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1) La deliberazione, con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente art. 13, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

ART. 16 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI  

L O C A L I  U S O

  (in ordine alfabetico) in corsivo attività con tipologia specifica non prevista dal D.P.R. 158/99

1 A

Abitazioni

1

Associazioni, Biblioteche, Circoli(culturali, politici, religiosi)Luoghi di culto, Musei Scuole.

2

Cinematografi e Teatri.

3

Autorimesse, Magazzini senza alcuna vendita diretta.

4

Campeggi, Distributori di carburante, Impianti sportivi, Palestre, Saune.

5

Stabilimenti balneari, Terme e simili.

6

Autosaloni, Esposizioni. 

7

Alberghi con ristorazione.

8

Alberghi senza ristorazione, Affittacamere, Pensioni.

9

Case di riposo e cura, Carceri, Caserme, Collegi e Convitti, Enti Pubblici, Istituti di Assistenza e Beneficenza.

10

Ambulatori medici e veterinari, Cliniche, Ospedali.

11

Agenzie, Studi Professionali, Uffici.

12

Banche ed Istituti di credito, Ingrosso di beni durevoli.

13

Negozi di: abbigliamento, calzature librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli.

14

Edicole, Farmacie, Plurilicenze (beni durevoli), Prodotti per l’agricoltura, Tabaccherie.

15

Negozi particolari di: antiquariato, cappelli e ombrelli, filatelia, tappeti, tende e tessuti.

16

Banchi di mercato di beni durevoli.

17

Attività artigianali tipo botteghe di: Barbiere e parrucchiere, Estetista, Lavanderie, Tintorie, Stirerie.

18

Attività artigianali di: Calzolaio, Elettricista, Elettromeccanico, Fabbro, falegname, Idraulico, Tornitore.

19

Attività artigianali di: Carrozzerie, Carburatorista, Elettrauto, Gommista, Officina auto, cicli e moto, Radiatorista.

20

Attività industriali con capannoni di produzione.

21

Attività artigianali di produzione beni specifici. (Abbigliamento, Autotrasporti, Impresa pulizie, Odontotecnico, Oreficerie, Pelletterie, Litografie, Sartorie, Serigrafie, Tipografie).

22

Osterie, Pizzerie, Pub, Ristoranti, Trattorie.

23

Birrerie, Hamburgherie, Mense.

24

Bar, Caffè, Gelaterie, Pasticcerie.

25

Generi alimentari, Macellerie, Pane e pasta, Salumi e formaggi, Supermercati.

26

Plurilicenze alimentari e/o miste.

27

Fiori e piante, Ortofrutta, Pescherie, Pizza al taglio.

28

Gallerie commerciali, Grandi Magazzini, Ingrosso alimentari, Ipermercati di generi misti.

29

Banchi e chioschi di mercato di generi alimentari.

30

Discoteche, Night club, Radio private, Sale da ballo, Sale giochi.

31

Aree scoperte operative

per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

ART. 17 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1) É istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente Regolamento diverrà esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a 183 giorni di un anno solare, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2) La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50% senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.

3) In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

4) Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche del regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

5)Si considerano produttive di rifiuti al fine della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili), nonché quelle poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

6) La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 18, comma 7.

 

TITOLO III  - DENUNCE, RIMBORSI E COMPENSAZIONI

 

ART. 18 - DENUNCE

1) I soggetti passivi sono tenuti a presentare al Comune, entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione e detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale. La denuncia è redatta su appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso gli Uffici comunali.  

2) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3) La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni, nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio della occupazione o detenzione.

4) La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5) Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal Regolamento approvato con D.P.R. 30 Maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

6) L'Ufficio Tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

7) L'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento contestuale della tassa giornaliera di smaltimento e della tassa occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche secondo le modalità dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 507/93. In mancanza di autorizzazione per l'occupazione il versamento è diretto. Per necessità informatiche possono essere utilizzati bollettini di versamento non perfettamente conformi alle disposizioni ministeriali ma idonei allo scopo. Non vanno versati gli importi inferiori a 12,00 euro.

ART. 19 - NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNCE

1) In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce originarie di variazione sono presentate, per gli anni 1994 e 1995 rispettivamente entro il 30 Settembre 1994 ed il 20 Gennaio 1995.

ART. 20 – RIMBORSI – COMPENSAZIONI

1)Il contribuente, pena decadenza, può richiedere al Comune al quale è stato effettuato il versamento il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2)I contribuenti possono chiedere di compensare a credito per anni pregressi con quelle eventualmente a debito per gli anni pregressi riferite alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.  

3) Soppresso.  

 

TITOLO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 21 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1) Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di Legge e del presente Regolamento è preposto un Funzionario designato dalla Giunta Municipale ed il nominativo dovrà essere comunicato al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro 60 giorni dalla nomina.

2) A tale Funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs. 507/93.

3) Il Funzionario Responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è tenuto ed istituire il registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del D.Lgs. 507/93. Detto registro, che potrà essere costituito anche da fogli a modulo continuo compilati anche mediante procedure elettroniche, deve essere numerato e vidimato in ogni pagina dal Segretario comunale, prima di essere posto in uso.

ART. 22 - CONTROLLO  

1) Ai fini del controllo dei dati nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può:

  • rivolgere al contribuente invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti;
  • utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di un altro tributo ovvero richiedere ad uffici e enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei contribuenti.

2) In caso di mancato adempimento, da parte del contribuente, alle richieste di cui al paragrafo precedente, nel termine concesso, gli accertatori tributari, gli agenti di polizia urbana e comunque il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 71, comma 4, D.Lgs. 507/93, muniti di autorizzazione del Sindaco, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

ART. 23 - SANZIONI ED INTERESSI

1) Per quanto attiene alle sanzioni si applica l'art. 76 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati anche a mezzo posta, mediante raccomandata A/R, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

3) L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato art. 76 e fermi restando i limiti minimi e massimi ivi stabiliti, è determinata con ordinanza del Sindaco in relazione alla accertata gravità della violazione commessa, dell'eventuale recidiva dell'autore ed in base ad eventuali suoi scritti difensivi.

4) La misura degli interessi è applicata nel rispetto del tasso d’interesse legale.

5) La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.  

ART. 24 - PAGAMENTO E RISCOSSIONE DI SOMME DI MODESTA ENTITA’

1) Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all’euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, oppure per eccesso, se superiore, l’importo minimo sia per i versamenti che per i rimborsi non può essere inferiore a 12,00 euro (art. 25 della Legge 289/2002).

2) Esclusivamente per la TARSU GIORNALIERA l’importo minimo da versare o da rimborsare non può essere inferiore a 0,20 centesimi di euro.  

ART. 25 - ABROGAZIONI

1) Sono abrogati, salva l'applicazione in via transitoria prevista dall'art. 79, i commi da 2 a 6, gli artt. da 268 a 271 del T.U.F.L. 1175/1931, come sostituiti dall'art. 21 del D.P.R. n. 915/1982, e dall'art. 8 del D.L. 2 Marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 144/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione di Legge incompatibile con la norma del presente capo.

2) Sono abrogati l’articolo 71, ad eccezione del comma 4, l’articolo 75 ed il comma 5 dell’articolo 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

3) Sono abrogate tutte le disposizioni adottate in materia dal Comune di Jesi in contrasto con il presente Regolamento.

4) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si farà riferimento agli articoli da 58 a 81 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

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Ultimo aggiornamento: 05/11/2024

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