I N D I C E
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI - MODALITÁ RELATIVE
Art. 1 Occupazioni di spazi ed aree pubbliche
Art. 2 Domanda di occupazione
Art. 3 Autorizzazione e concessione
Art. 4 Revoca
Art. 5 Sospensione
Art. 6 Modifica
Art. 7 Decadenza
Art. 8 Rimozione delle opere
Art. 9 Durata delle occupazioni
Art. 10 Esposizione di merce
Art 11 Esecuzione di lavori ed opere
Art. 12 Occupazioni con tende e tendoni
Art. 13 Affissioni
Art. 14 Cartelli e contrassegni
Art. 15 Occupazioni abusive e rimozione materiali
Art. 16 Obblighi del concessionario
Art. 17 Cauzione
Art. 18 Nuove strade
TITOLO II
APPLICAZIONE DELLA TASSA
Art. 19 Oggetto della tassa
Art. 20 Esclusioni ed esenzioni
Art. 21 Riduzioni e maggiorazioni
Art. 22 Soggetti passivi
Art. 23 Occupazioni permanenti e temporanee
TITOLO III
CRITERI DI APPLICAZIONE
Art. 24 Graduazione e commisurazione della tassa
Art. 25 Graduazione in rapporto alla durata
Art. 26 Misura degli spazi occupati
Art. 27 Passi carrabili e accessi ai fondi
Art. 28 Concessione
Art. 29 Modalità per la concessione
Art. 30 Durata della concessione
Art. 31 Revoca
Art. 32 Segnale
Art. 33 Tassa
TITOLO V
GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA
Art. 34 Gestione della tassa - Funzionario responsabile
Art. 35 Presentazione della dichiarazione
Art. 36 Modalità di pagamento
Art. 37 Riscossioni in convenzione
Art. 38 Contribuenti morosi
Art. 39 Rimborsi
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 40 Servizio in concessione
Art. 41 Sanzioni (Annullato dal CO.RE.CO. e riscritto)
Art. 42 Pubblicità del regolamento e della tariffa
Art. 43 Entrata in vigore
Art. 44 Norma transitoria
Art. 45 Norma finale
ALLEGATO A
ALLEGATO B
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI - MODALITÁ RELATIVE
ART. 1- OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
1 - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio, nel territorio del Comune di Jesi, si osservano le norme del presente Regolamento, redatto in attuazione dell'art. 38 e segg. del D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.
2 - Per quanto attiene, in particolare alle occupazioni della sede stradale, si fa rinvio alle norme del nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30.4.92 n. 285), successive modificazioni ed integrazioni, nonché del relativo Regolamento di esecuzione.
ART. 2 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE
1 - Salvo i casi diversamente regolati dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali, l'occupazione di suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, è subordinato alla presentazione di domanda in bollo, nella quale devono essere indicati, oltre alle generalità:
a - la residenza o il domicilio;
b - il codice fiscale;
c - la località dell'area da occupare;
d - l'oggetto dell'occupazione;
e - la durata ed i motivi dell'occupazione;
f - la misura dello spazio o area da occupare;
g - la dichiarazione di conoscere e sottostare alle condizioni contenute nel presente regolamento;
h - la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le eventuali spese di istruttoria e sopralluogo, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune; se richiesto, dovrà essere allegato idoneo disegno.
2 - L'avvio dei procedimenti, l'istruttoria delle domande ed il rilascio dei provvedimenti finali, sono conclusi dalle Unità operative competenti, con le modalità e nei termini per i procedimenti, come determinati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
ART. 3 - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE
1 - L'autorizzazione e la concessione per occupazione di suolo pubblico sono rilasciate, con propri provvedimenti, dal Dirigente competente individuato in base alle linee funzionali approvate dalla Giunta Comunale o da suo delegato, previa acquisizione, ove necessari, dei pareri dei Servizi competenti.
2 - La concessione o l'autorizzazione dovrà essere ritirata dal richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Copia dell'atto di concessione o autorizzazione sarà inviata al Responsabile del Servizio Tasse e Tributi, per i provvedimenti di competenza.
3 - Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi stabiliti dalla normativa vigente
4 - La concessione o l'autorizzazione sono strettamente personali e ne è vietata la cessione.
5 - La concessione, l'autorizzazione e la ricevuta di pagamento della tassa dovranno essere esibite a richiesta dei funzionari comunali competenti, degli incaricati delle riscossioni, degli agenti della Polizia Municipale e della forza pubblica.
ART. 4 - REVOCA
1 - L'autorizzazione e la concessione di occupazione possono sempre essere revocate dal responsabile del provvedimento, per motivi di ordine pubblico, di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
2 - Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7.8.90 n. 241, con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
3 - Il provvedimento di revoca delle autorizzazioni dà diritto al rimborso,senza interessi o altre indennità, della tassa già pagata in proporzione al periodo di mancato utilizzo.
Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile della gestione del tributo, al quale dovrà essere comunicata la intervenuta revoca entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento.
ART. 5 - SOSPENSIONE
1 - Ove i motivi che danno adito alla revoca, previsti dal comma1 dell'art. 4 del presente regolamento, da enunciare e porre a base delle motivazioni del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile, può procedere alla sospensione della autorizzazione o concessione individuandone la durata.
2 - Quanto al provvedimento di sospensione ed ai relativi effetti, si seguono le norme relative alla revoca.
ART. 6 - MODIFICA
1 - Qualora sussistano i motivi di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, il responsabile del provvedimento può disporre la modifica dell'autorizzazione o concessione individuandone i nuovi termini e prescrizioni, dandone comunicazione al Responsabile dell'U.O. Tasse e Tributi per i provvedimenti di competenza.
ART. 6/bis – RINUNCIA
1 - Per le occupazioni temporanee di carattere non ricorrente la rinuncia all’occupazione effettuata prima del termine di scadenza dell’autorizzazione non dà diritto al rimborso della tassa già versata. In ogni caso è dovuto la tassa per l'intero periodo di occupazione come indicato nell'atto di autorizzazione.
2 - Per le occupazioni permanenti la rinuncia non dà diritto al rimborso della tassa già versata. La rinuncia comunicata entro il 31 dicembre dell’anno ha effetto a decorrere dall’anno successivo. Fino alla data di effettiva decorrenza della rinuncia, il rinunciante ha l’obbligo di corrispondere la tassa per intero.
3 - Il mancato ritiro dell'autorizzazione e/o concessione equivale a rinuncia dell'occupazione. In tal caso si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.
4 -La mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente o nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea, equivale a rinuncia. In tal caso si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.
ART. 7 - DECADENZA
1 - Sono cause di decadenza dell'autorizzazione o concessione:
- le reiterate violazioni, da parte dell'occupante o dei suoi dipendenti o collaboratori, delle norme di legge e regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli o degli obblighi stabiliti dal provvedimento rilasciato;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente o nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- la mancata presentazione, entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto e comunque entro il 31 dicembre dell'anno del rilascio stesso, della denuncia di occupazione di cui all'art. 50 del D.Lgs 507/93;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione oltre il termine di 10 giorni dalla sua naturale scadenza.
2 - Il provvedimento di decadenza è adottato dal Responsabile del provvedimento e va notificato all'interessato.
3 - Il provvedimento di decadenza non dà luogo a diritti, rimborsi o indennizzi da parte dell’Amministrazione Comunale a favore del titolare della autorizzazione o concessione. Il soggetto decaduto ha comunque l'obbligo di pagare la relativa tassa per l'intero periodo autorizzato in caso di occupazione temporanea e per tutto l'anno in cui è avvenuta la decadenza in caso di occupazione permanente.
ART. 8 - RIMOZIONE DELLE OPERE
1- In caso di revoca, decadenza, sospensione, modifica o rinuncia dell’autorizzazione o concessione, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti la occupazione e/o al ripristino del suolo pubblico, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente ufficio, entro il termine assegnato nel provvedimento stesso.
2 - Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere; ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune, previa diffida, ad adempiere nell'ulteriore termine di gg.10.
3 - Decorso infruttuosamente tale termine, si provvederà sulla base della vigente normativa con rivalsa di spesa e applicazione delle sanzioni amministrative.
4 - Per quanto riguarda le rimozioni di opere installate nella sede stradale si fa riferimento al D.Lgs 285/92.
ART. 9 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI
1 - Le occupazioni scadono con lo spirare del tempo per il quale furono autorizzate, salvo proroga o rinnovo da chiedersi almeno 3 giorni prima della scadenza.
2 - Per le occupazioni che, di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
ART. 10 - ESPOSIZIONE DI MERCE
1 - L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta ad autorizzazione comunale.
ART. 11 - ESECUZIONI DI LAVORI E OPERE
1 - Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con sosta di veicoli, con terra di scavo e materiale di scarto, nell'autorizzazione dovranno essere indicati i modi dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.
2 - Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.
ART. 12 - OCCUPAZIONI CON TENDE E TENDONI
1 - Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, degli sbocchi e negli archi di porticato, è richiesta la concessione comunale e l'osservanza delle disposizioni previste dal piano per l'ornato pubblico, adottato con deliberazione C.C. n. 229 del 06.03.1989, fatti salvi i divieti previsti dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs 285/92.
ART. 13 - AFFISSIONI
1 - Sugli steccati, recinzioni, impalcature, pali o altro, il Comune su riserva il diritto di affissione e pubblicità senza oneri nei confronti dei concessionari.
ART. 14 - CARTELLI E CONTRASSEGNI
1 - La Giunta Comunale, qualora lo ritenga opportuno, potrà imporre agli occupanti spazi ed aree pubbliche, l'obbligo di munirsi a proprie spese, di appositi cartelli o contrassegni riportanti il numero progressivo dell'autorizzazione o concessione e la data di scadenza dell'occupazione
ART. 15 - OCCUPAZIONI ABUSIVE E RIMOZIONE MATERIALI
1 - Si ha occupazione abusiva da parte di chi occupa lo spazio pubblico in mancanza di regolare autorizzazione o concessione.
2 - L'occupante abusivo è tenuto al pagamento della tassa.
3 - Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere.
4 - Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia.
ART. 16 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1 - Il concessionario ha l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le prescrizioni stabilite nel provvedimento di concessione.
2 - Ogni oggetto che occupa il suolo pubblico deve essere collocato in modo da non costituire pericolo per i passanti, da non danneggiare i fabbricati vicini ed il suolo sul quale viene posto e da non intralciare la viabilità o l'accesso alle abitazioni ed ai negozi.
3 - É vietato alterare in alcun modo il suolo occupato, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione od il terreno, a meno che ciò sia espressamente consentito; in tal caso l'occupante è tenuto al ripristino, a propria cura e spese e secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
4 - Il concessionario ha l'obbligo di mantenere e lasciare, al termine della occupazione, in perfette condizioni di ordine e pulizia lo spazio occupato, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
5 - Ogni violazione alle disposizioni di cui sopra, anche se compiuto dall'occupante abusivo, è soggetta alle sanzioni stabilite; il contravventore è tenuto inoltre al risarcimento di eventuali danni.
ART. 17 - CAUZIONE
1 - Il Dirigente preposto, con proprio decreto, può stabilire i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione o concessione è subordinato alla preventiva prestazione di idonea cauzione, a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario.
2 - Ha altresì facoltà di pretendere idonea cauzione anche per casi eccezionali non previsti dal suddetto provvedimento.
3 - Con il medesimo atto, determina altresì le modalità per la costituzione e lo svincolo della cauzione.
ART. 18 - NUOVE STRADE
1 - Le strade, gli spazi ed altre aree pubbliche di nuova formazione prendono la classifica da quelle di maggiore categoria dalle quali si dipartono o nelle quali sfociano.
APPLICAZIONE DELLA TASSA
ART. 19 - OGGETTO DELLA TASSA
1 - Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, su strade, corsi, piazze, pubblici mercati, portici, parchi, giardini, ecc. e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2 - Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti al suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3 - La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti ed aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4 - Sono soggette alla tassa, infine, le occupazioni realizzate sui tratti delle strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, come delimitato con deliberazione G.M. n. 872 del 24.06.93.
ART. 20 - ESCLUSIONI ED ESENZIONI
1 - Sono escluse dalla tassa le occupazioni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale.
2 - Sono esenti dalla tassa, oltre quelle indicate nelle lettere a) b) c) d) e) f) g) dell'art. 49 del D.Lgs. 507/93, le seguenti occupazioni occasionali, individuate ai sensi della lettera d) del predetto articolo, ferme restando le necessarie autorizzazioni:
a - occupazione di durata non superiore a 6 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali e di beneficenza, celebrative, sportive e del tempo libero;
b - occupazioni non superiori a 12 ore con ponti, pali, mezzi meccanici, operativi e simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione del verde, per traslochi ecc.;
c - occupazioni con tappeti o moquettes, vasi o fioriere (in numero non superiore a 2 e poste a ridosso del muro);
d - occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie;
e - occupazioni fino al massimo di 1 ora per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in forma itinerante;
f - occupazioni in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
g - occupazioni che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3 - Sono esenti dalla tassa:
a - le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
b - le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
c - le occupazioni realizzate con impianti pubblicitari aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
d - le occupazioni richieste e gestite direttamente dal Comune, ad eccezione di quelle che, pur essendo promosse dal Comune, sono realizzate da altri soggetti con l’intento di addivenire a finalità economiche o di lucro (soggettive ed oggettive).
e ˗ le occupazioni temporanee richieste e gestite direttamente dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
(NB - le esenzioni di cui ai punti b - c hanno effetto retroattivo)
4) (soppresso)
ART. 21 - RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI
1 - Oltre alle riduzioni e maggiorazioni previste in misura fissa dal D.Lgs 507/93, si applicano quelle indicate nella tabella delle tariffe allegata al presente Regolamento, a formarne parte integrante e sostanziale (allegato B).
ART. 22 - SOGGETTI PASSIVI
1 - La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dell'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico.
2 - É occupante di fatto colui che ha, materialmente ed all'evidenza, la disponibilità dello spazio o area pubblica anche se nell'interesse di terzi.
ART. 23 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE
1 - Le occupazioni si dividono in "Permanenti" e "Temporanee":
a - sono "Permanenti" le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di "atto di concessione", aventi, comunque, durata uguale o superiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b - sono "Temporanee" le occupazioni di durata inferiore all'anno, effettuate a seguito del rilascio di apposita "autorizzazione".
2 - Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
3 - Le occupazioni di carattere non stabile, ovvero quelle edili o realizzate con tavoli e sedie adiacenti ad un pubblico esercizio, possono essere rilasciate per un periodo massimo di 180 giorni, rinnovabili per ulteriori periodi di pari durata.
CRITERI DI APPLICAZIONE
ART. 24 - GRADUAZIONE E COMMISURAZIONE DELLA TASSA
1 - La tassa è graduata a seconda della categoria cui appartiene l'area sulla quale insiste l'occupazione.
2 - L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche rimane quello adottato con deliberazione di C.C. n. 298 del 23.10.1992.
3 - La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati (mq) o in metri lineari (ml).
4 - In ogni caso si applica secondo le tariffe previste dalla tabella allegata al presente regolamento (allegato B).
ART. 25 - GRADUAZIONE IN RAPPORTO ALLA DURATA
1 - Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare.
2 - Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a mq. o ml. in relazione alle ore di occupazione, divise, nell'arco delle 24 ore, nelle seguenti fasce orarie:
FASCIA 1^ - dalle ore 06.00 alle ore 14.00
FASCIA 2^ - dalle ore 14.00 alle ore 06.00
Le tariffe sono quelle riportate nella tabella delle tariffe allegata all'atto di cui al comma 1 dell'art. 21 del presente Regolamento.
2/B - Per le occupazioni temporanee di mercati inerenti ai contribuenti che hanno assegnata una postazione fissa, si applica la tariffa a fascia e non ad ora.
3 - Per le occupazioni non inferiori a gg. 15 la tariffa giornaliera è ridotta del 50%.
ART. 26 - MISURA DEGLI SPAZI OCCUPATI
1 - I criteri di misurazione degli spazi occupati, salvo che non sia diversamente stabilito, sono quelli indicati nei commi 4 e 5 dell'art. 42 del D.Lgs. 507/93.
2 - L'estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell'oggetto al suolo, partendo dalle linee più sporgenti.
3 - Nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampade o simili, sia o meno tale occupazione recinta da balaustre od altro, si valuta la superficie del massimo poligono, entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione.
4 - Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa, anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico, di conservazione o estrazione delle merci.
PASSI CARRABILI
ART. 27 - PASSI CARRABILI E ACCESSI AI FONDI
1 - Si considerano passi carrabili quelle modificazioni praticate ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale, oppure alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, onde permettere o facilitare l'accesso con veicoli alla proprietà privata.
2 - Esso può essere identificato anche da quei manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi.
3 - Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avviene a raso, rispetto al filo stradale, senza opere visibili che denotino occupazione di superficie, è consentito, in conformità e con le procedure e modalità previste dal comma 8, art. 44 D.Lgs. 507/93, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq.10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1 metro, tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di alcuna attività.
4 - La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
ART. 28 - CONCESSIONE
1 - Non possono essere stabiliti passi carrabili senza la preventiva concessione rilasciata dal Dirigente competente
individuato in base alle linee funzionali approvate dalla Giunta Comunale o da suo delegato, con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento e comunque previa verifica:
- del rispetto della normativa edilizia e del Codice della Strada;
- dell’esistenza di manufatti (marciapiede o altro);
- delle caratteristiche e misure del passo carrabile;
- della superficie di suolo pubblico occupato.
2 - Una copia della concessione sarà inviata alla Unità Operativa Tasse e Tributi, per i provvedimenti di competenza.
ART. 29 - MODALITÁ PER LA CONCESSIONE
1 - Chiunque intenda usufruire di un passo carrabile deve fare istanza in bollo, su apposito stampato, all’Amministrazione Comunale, secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente Regolamento.
ART. 30 - DURATA DELLA CONCESSIONE
1 - La concessione del passo carrabile è rilasciata per un anno e si intende rinnovata con il versamento della relativa tassa entro il 31 gennaio, salvo disdetta del concessionario da darsi almeno un mese prima della suddetta scadenza.
2 - In caso di disdetta, di scadenza o decadenza dalla concessione, sarà obbligo del titolare ripristinare, a propria cura e spese, lo spazio occupato, nel termine che gli sarà assegnato dall'Ufficio preposto; in caso contrario, si provvederà d'ufficio, con onere a carico del titolare stesso e come alle prescrizioni dell'art. 8 del presente Regolamento.
ART. 31 - REVOCA
1 - La concessione del passo carrabile può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
2 - La revoca dà diritto alla sola restituzione della tassa pagata in anticipo, senza corresponsione di interessi o indennizzi.
ART. 32 - SEGNALE
1 - I passi carrabili autorizzati e gli accessi per i quali viene disposto il divieto di sosta nell'area antistante, ai sensi del comma 8 dell'art. 44 del D.Lgs. 507/93, devono essere segnalati mediante apposizione del segnale prescritto dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada a cura e spese dei proprietari, secondo le prescrizioni e direttive dell'Ufficio Comunale e comunque come da Ordinanza Sindacale n. 775 del 24.04.1992.
ART. 33 - TASSA
1 - I titolari dei passi carrabili e degli accessi di cui al precedente articolo, sono tenuti alla denuncia dell'utilizzazione del passo ed al pagamento della tassa, con le modalità di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93.
2 - La tassa può essere definitivamente assolta mediante versamento, in qualsiasi momento e a richiesta dell'interessato, di una somma pari a 20 annualità del tributo.
GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA
ART. 34 - GESTIONE DELLA TASSA
1 - Il funzionario responsabile del Servizio, designato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 507/93, provvede all'organizzazione e gestione della tassa e si avvale, a tal fine, della collaborazione delle Unità operative competenti per le occupazioni e degli altri Uffici e Servizi comunali, nonché dell'attività di controllo e di accertamento svolta dalla Polizia Municipale.
2 - In caso di inerzia, il Funzionario ha l'obbligo di sollecitare i predetti Uffici.
ART. 35 - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1 - Ottenuta l'autorizzazione o la concessione comunale, il richiedente dovrà presentare alla Unità operativa Tasse e Tributi del Comune, la denuncia di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93,utilizzando il modulo messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale.
2 - La medesima denuncia dovrà essere presentata, negli anni successivi, solo in caso di variazione anche di un solo elemento compreso nella occupazione stessa.
ART. 36 - MODALITÁ DI PAGAMENTO
1 - La tassa deve essere pagata mediante appositi bollettini di conto corrente postale intestati al Comune di Jesi o al Concessionario del Servizio, secondo le modalità di cui all'art. 50 D.Lgs. 507/93. Per necessità informatiche possono essere utilizzati bollettini di versamento non perfettamente conformi alle disposizioni ministeriali, ma idonei allo scopo.
2 - L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 24 del presente Regolamento.
3 - Nei casi in cui è consentito, il versamento diretto va effettuato all'incaricato della Unità operativa Tasse e Tributi, che ne darà quietanza da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati dal Funzionario responsabile del Servizio e dall'Economo Comunale.
ART. 36/bis - VERSAMENTO DELLA TASSA
1 - Per le occupazioni permanenti, il versamento della tassa dovuta, per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto della concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 507/93.
1 bis - Per le occupazioni temporanee effettuate da operatori del commercio su aree pubbliche,titolari di posteggio,il pagamento va effettuato in concomitanza al rilascio dell'atto di autorizzazione e/o concessione salvo l'applicazione dei commi 4 e 5 del presente articolo. Negli anni successivi a quello del rilascio,in mancanza di variazioni nelle occupazioni,dovrà essere effettuato entro il mese di gennaio; per i medesimi operatori non titolari di posteggio (spuntisti) il pagamento dovrà essere in ogni caso effettuato in concomitanza dell'autorizzazione all'utilizzo del posteggio.
2 - Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo.
3 - Per le occupazioni temporanee , diverse rispetto a quelle del comma 1 bis,l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione e quindi in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, in deroga ai commi 4 e 5 del presente articolo. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione provvede al rilascio dello stesso atto dietro presa visione della ricevuta di pagamento della tassa da allegare in copia alla medesima autorizzazione.
4 - 4 - In base all'art. 50, comma 5/bis, del D.Lgs. 507/93, come modificato dall'art.1/ter della legge 29-3-1995 n. 95, la tassa, se di importo superiore ad euro 258,23, può essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo.
5 – Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenze rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.
ART. 37 - RISCOSSIONI IN CONVENZIONE
1 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verifichino con carattere ricorrente, la tassa dovrà essere riscossa mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento, come prescritto all’art. 45, comma 8, del D.Lgs. 507/93.
2 - Per effetto della convenzione il pagamento della tassa deve essere effettuato, anche in deroga a quanto disposto dall’art. 50, comma 5 e 5-bis del D.Lgs. 507/93, anticipatamente in unica soluzione.
3 - La convenzione non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione non avesse luogo o avesse durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.
4 - Nel caso di fiere, festeggiamenti, mercati straordinari, ecc., eventi comunque subordinati alle norme sul commercio, il pagamento, per poter beneficiare della tassazione agevolata di cui al I° comma, dovrà avvenire inderogabilmente all’atto della scelta del posteggio e/o del rilascio della relativa autorizzazione.
5 - Qualora, per effetto di modifiche regolamentari e/o tariffarie, la tassa determinata al momento della stipula della convenzione risultasse inferiore a quanto dovuto, il Comune o il concessionario del servizio potrà comunque richiedere la tassa corretta, anche ad integrazione degli importi eventualmente già versati.
6 - La validità della convenzione è comunque subordinata al versamento della relativa tassa con le modalità ivi previste.
ART. 38 - CONTRIBUENTI MOROSI
1 - A seguito della notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata, a carico dei contribuenti morosi, si procederà in via coattiva entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
2 - In caso di morosità, le concessioni soggette a rinnovazione periodica si intendono decadute di diritto, qualora l'occupazione permanesse, sarà ritenuta abusiva e quindi soggetta alle sanzioni di legge.
ART. 39 - RIMBORSI
1 - Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, il loro rimborso entro cinque anni dal pagamento, oppure dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, allegando alla richiesta l'originale dell'attestazione di pagamento.
2 - L'Ufficio comunale, dopo aver accertato il diritto, ne dispone il rimborso, entro 180 gg. dalla richiesta.
3 - Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi nel rispetto del tasso di interesse legale.
4 - I contribuenti possono chiedere di compensare le somme a credito con quelle eventualmente a debito soltanto se riguardano la stessa imposta e lo stesso anno di competenza, su richiesta.
5 - L’importo minimo fino a concorrenza del quale non sono effettuati versamenti o rimborsi è di euro uno.
6 - Gli importi sono in ogni caso arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 40 - SERVIZIO IN CONCESSIONE
1 - Il servizio di accertamento e riscossione della tassa, oltre che essere fatto dal Comune per mezzo di suoi dipendenti, può essere affidato in concessione a terzi, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 507/93.
ART. 41 - SANZIONI
1- Le violazioni alle norme che disciplinano la presentazione della denuncia per l’occupazione di suolo pubblico ed il versamento della tassa sono punite come previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 507/93.
2- Tutte le altre violazioni al presente regolamento, non previste o disciplinate dalle norme di cui al precedente comma, sono punite ai sensi dell’art. 10 della Legge 24.11.1981 n. 689, con i criteri di cui all’art. 11 della stessa Legge, applicata secondo la seguente tabella valida per 12 mesi:
- 1a violazione Euro 51,00
- 2a violazione Euro 77,00
- 3a violazione Euro 103,00
- 4a violazione Euro 129,00
- 5a violazione Euro 180,00
- 6a violazione Euro 258,00
- 7a violazione Euro 516,00.
3- Per la loro riscossione si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689.
ART. 42 - PUBBLICITÁ DEL REGOLAMENTO E DELLA TARIFFA
1 - Una copia del regolamento e della tariffa deve essere sempre esposta nei locali dell'Ufficio Comunale, ovvero del Concessionario del Servizio, a disposizione del pubblico per la consultazione.
ART. 43 - ENTRATA IN VIGORE
1 - Il presente Regolamento, esecutivo ai sensi di legge e pubblicato all'Albo pretorio per 15 gg. consecutivi, entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
ART. 44 - NORMA TRANSITORIA
1 - Le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono convalidate sino alla loro naturale scadenza.
2 - I passi carrabili già esistenti, ove sprovvisti di concessione, dovranno essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni del presente regolamento.
ART. 45 - NORMA FINALE
1 - Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento.
2 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 507/93, al D.Lgs. 285/92, successive modificazioni e integrazioni e ai relativi regolamenti di esecuzione