INDICE
ART. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
ART. 4 SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
ART. 5 CONDIZIONI DI ESERCIZIO
ART. 6 SERVIZI SUSSIDIARI ED INTEGRATIVI DEL TRASPORTO DI LINEA
ART. 7 AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 8 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 10 COMMISSIONE DI CONCORSO
ART. 11 ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO
ART. 12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ART. 15 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA E DELLA AUTORIZZAZIONE
ART. 16 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI TAXI
ART. 17 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE PER NOLEGGIO CON CONDUCENTE
ART. 20 TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 21 TAXI DI SCORTA E AUTOVETTURE DI RISERVA
ART. 22 COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO
ART. 23 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO
ART. 24 TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP
ART. 25 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
ART. 27 TURNI ED ORARI DI SERVIZIO
ART. 28 TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI
ART. 32 SOSPENSIONE DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE
ART. 33 REVOCA DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE
ART. 34 DECADENZA DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE
ART. 36 PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
ART. 37 ENTRATA IN VIGORE E VALIDITA'
ART. 38 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI
NORMATIVA
1 - Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al trasporto di persone mediante AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA.
2 - Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
a - Legge 15.01.1992, n.21
Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
b - Legge regionale 06.04.1998, n.10
Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente;
c - Articoli 19 e 85 del D.P.R. 24.07.1977, n.616
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22.07.1975, n. 382;
d - D. Lgs 30.04.1992, n.285
Nuovo Codice della Strada;
e - D.P.R. 16.12.1992, n.495
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada;
f - D.M. TRASPORTI 15.12.1992, n. 572
Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
g - Art. 8 della Legge 05.02.1992, n. 104
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
h - D.M. TRASPORTI 20.04.1993
Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
i - D.M. TRASPORTI 19.11.1992
Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi;
l - Da ogni altra disposizione generale o speciale in materia
m - D. Lgs 25.07.1998, n.286
Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
n - D.P.R. 31.08.1999, n.394
Regolamento recante norme di attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art.1, comma 6, del D.Lgs. 25.07.1998, n.286;
o - Legge Regionale 24.12.1998, n.45
Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche.
ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
1 - Sono definiti AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, e che vengono effettuati, a richiesta del trasportato o dei trasportati , in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2 - Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il SERVIZIO DI TAXI con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale;
b) il SERVIZIO DI NOLEGGIO con CONDUCENTE con un massimo di nove posti compreso quello del conducente a mezzo di autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale.
1 - Il servizio di TAXI ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad un'utenza indifferenziata. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico, mentre il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, avviene all'interno dell'area comunale.
2 - All'interno dell'area comunale la prestazione del servizio è obbligatoria.
ART. 4 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
1 - Il servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.
ART. 5 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO
1 - L'esercizio del servizio di TAXI e del servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE è subordinato rispettivamente alla titolarità di apposita licenza ed autorizzazione di cui alla legge 15.01.1992, n. 21 e alla legge regionale 06.04.1998, n. 10.
2 - La licenza e l'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo debbono essere intestate alle ditte individuali di cui alle lettere a) e d) dell'art. 7, comma 1, della legge 15.01.1992, n. 21, oppure al legale rappresentante degli organismi associativi previsti alle lettere b) e c) dello stesso art. 7, comma 1, della legge 15.01.1992, n. 21.
3 - Il titolare della ditta individuale o il legale rappresentante degli organismi associativi debbono essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge 15.01.1992, n. 21.
4 - I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di TAXI possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel Ruolo dei Conducenti nei modi e nelle forme di cui all'art. 10 della legge 15.01.1992, n. 21.
5 - I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di TAXI e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE possono avvalersi nello svolgimento del servizio oltre che di dipendenti nei limiti della legge 15.01.1992, n.21 anche della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel Ruolo dei Conducenti di cui all'art.6 della legge 15.01.1992, n.21, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230/bis del codice civile.
6 - La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di TAXI, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di TAXI e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE.
7 - E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE.
8 - L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza o l'autorizzazione comunale, e di esibirli a richiesta degli organi di controllo. 9 - Nell'esercizio dell'attività è fatto obbligo all'esercente di osservare, oltre alle norme del presente Regolamento, tutte le altre disposizioni stabilite da leggi e regolamenti in materia, nonché le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.
10 - Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE è obbligatoria la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
ART. 6 - SERVIZI SUSSIDIARI E INTEGRATIVI DEL TRASPORTO DI LINEA
1 - Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di TAXI o di NOLEGGIO con CONDUCENTE possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea ai sensi della normativa vigente.
ART. 7 - AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1 - I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di TAXI o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE possono effettuare il servizio in tutto il territorio della regione, in quello nazionale e negli stati membri della Unione Europea e negli altri stati ove i regolamenti lo consentano.
2 - Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione, viene effettuato con partenza dal territorio del Comune. La prestazione del servizio di TAXI per destinazioni oltre il territorio comunale è facoltativa.
3 - E' consentito all'utente accedere al servizio di TAXI e di NOLEGGIO con CONDUCENTE fuori dai luoghi di stazionamento nei casi e nei modi previsti dalla legge 15.01.1992, n.21 e, previo assenso del conducente, per qualsiasi destinazione con cenno a vista.
4 - Sono luoghi di stazionamento per l'esercizio del servizio di TAXI:
a - Piazza della Repubblica;
b - Piazzale della Stazione Ferroviaria.
Gli esercenti il servizio di TAXI devono prendere posto con l'autovettura nelle aree riservate secondo l'ordine di arrivo. E' consentita la chiamata di prenotazione per qualsiasi destinazione.
5 - Eventuali modifiche e/o integrazioni ai luoghi di stazionamento di cui al precedente comma 4 devono essere approvate con ordinanza sindacale previo parere della associazioni sindacali.
ART. 8 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
1 - La licenza per l'esercizio del servizio di TAXI e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE sono rilasciate dal Comune, attraverso bando di pubblico concorso per titoli ed esame, ai soggetti iscritti nel Ruolo dei Conducenti di cui all'art.6 della legge 15.01.1992, n.21.
2 - Il concorso per l'assegnazione e il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni di cui al successivo art.18 deve essere indetto dal Dirigente del Servizio entro il termine di validità del presente Regolamento. Qualora si siano rese disponibili una o più licenze o autorizzazioni a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, il concorso deve essere indetto entro 180 giorni dalla nuova disponibilità. Il relativo bando, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione, deve essere pubblicato per trenta giorni all'Albo Pretorio del Comune. Nonché:
affisso negli altri consueti luoghi pubblici del Comune;
inviato per la pubblicazione nei comuni confinanti;
inviato alle organizzazioni di categoria.
3 - I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o, alternativamente, di una sola autorizzazione per ogni bando.
4 - Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione al Ruolo dei Conducenti di cui all'art. 6 della legge 15.01.1992, n. 21, rilasciato dalla competente Camera di Commercio o di titolo equipollente rilasciato dalle autorità di un paese della Unione Europea o di altro stato.
1 - Il bando di concorso per l'assegnazione della licenza per l'esercizio del servizio di TAXI o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a) numero delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare;
b) elenco dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
d) termine entro il quale deve essere convocata la Commissione di Concorso di cui all'art.10 del presente Regolamento per la valutazione delle domande presentate.
ART. 10 - COMMISSIONE DI CONCORSO
1 - La Giunta Municipale nomina la COMMISSIONE di CONCORSO per l'assegnazione delle licenze per l'esercizio del servizio di TAXI e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE.
2 - La Commissione di Concorso di cui al primo comma del presente articolo è così composta:
1 - Dirigente del Servizio o suo delegato che la presiede;
2 - Responsabile dell'Ufficio comunale competente in qualità di esperto in materia di servizio pubblico non di linea;
3 - Comandante della Polizia Municipale, ovvero delegato, in qualità di esperto in materia di viabilità, traffico e toponomastica locale;
4 - Dirigente del Servizio SERVIZI AL CITTADINO, o un suo delegato, in qualità di esperto in luoghi e siti storici del Comune;
5 - Segretario Generale, o suo delegato, in qualità di esperto in materia di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale;
6 - due rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale.
3 - La Commissione di Concorso opera validamente solo con la presenza di tutti i suoi componenti.
4 - La Commissione di Concorso dura in carica tre anni. Essa è convocata dal Presidente nei termini di cui all'art. 9, primo comma, lettera d), del presente Regolamento.
5 - Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di qualifica non inferiore alla categoria "c" del C.C.N.L. dei dipendenti degli enti locali appartenente all'Ufficio comunale competente nominato dal Presidente della Commissione di Concorso.
6 - Le sedute della Commissione di Concorso sono pubbliche.
ART.11 - ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO
1 - La Commissione di Concorso di cui all'art.10 del presente Regolamento, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'Albo Pretorio del Comune e nei locali ove si svolgono gli esami.
2 - La data degli esami deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda entro un termine prestabilito dalla Commissione di Concorso.
3 - La Commissione di Concorso, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati nel bando. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone, alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovate dal certificato di iscrizione nel Casellario Giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel Comune o in un altro del territorio nazionale.
4 - Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci punti. Alla visione dei compiti scritti, alle interrogazioni orali e alle relative valutazioni debbono esser presenti tutti i commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi. In relazione alle domande presentate dai candidati relative all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, la Giunta Municipale provvede, se necessario, ad integrare la Commissione di Concorso con esperti nelle lingue prescelte dai candidati. In questo caso muta, proporzionalmente all'inserimento di nuovi commissari, il sistema di valutazione complessiva e delle singole prove.
ART. 12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1 - Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale ed indirizzate al Dirigente del Servizio, per l'assegnazione della licenza per l'esercizio del servizio di TAXI e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE debbono essere presentate direttamente all'Ufficio Archivio del Comune, o spedite a mezzo raccomandata A.R.
2 - Nelle domande di cui al comma 1 del presente articolo debbono essere indicati:
a - cognome e nome;
b - luogo e data di nascita;
c - cittadinanza;
d - residenza o domicilio al quale debbono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
e - codice fiscale;
f - titolo di studio;
g - numero e data di iscrizione al Ruolo dei Conducenti;
h - dichiarazione attestante il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
i - numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio, e/o al Registro delle Imprese Artigiane, ai sensi della legge 08.08.1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
l - dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, commi 2 e 4 del D.lgs 31.03.1998, n.114;
m - dichiarazione di non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773;
n - dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);
o - dichiarazione di non aver trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni;
p - dichiarazione di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione anche da parte di altri comuni;
q - dichiarazione di essere fisicamente idoneo al servizio;
r - eventuale dichiarazione ai sensi dell'art.12 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773.
3 - Alle domande possono essere allegati eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del presente Regolamento.
4 - Eventuali altri requisiti per la partecipazione al concorso di cui al primo comma del presente articolo possono essere stabiliti a cura del Dirigente del Servizio nel relativo bando di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
1 - Le materie d'esame per l'assegnazione della licenza per l'esercizio del servizio di TAXI e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE riguardano:
a - conoscenza delle norme vigenti in materia di AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA;
b - conoscenza del presente Regolamento comunale;
c - conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del Comune e della provincia;
d - conoscenza della disciplina della circolazione stradale con particolare riferimento ai mezzi destinati al servizio pubblico non di linea;
e - elementi di diritto civile, commerciale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione.
2 - Al fine di conseguire un maggior punteggio, il candidato, nella domanda di ammissione al concorso, può chiedere di essere sottoposto ad una ulteriore prova orale riguardante la conoscenza pratica di una o più lingue straniere tra le seguenti:
- inglese;
- francese;
- tedesco;
- spagnolo.
3 - L'accertamento della conoscenza della lingua straniera è effettuato contestualmente alle prove d'esame.
ART. 14 - TITOLI DI PREFERENZA
1 - A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria per la licenza di TAXI, il candidato che ha esercitato il servizio di TAXI in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, o nella collocazione in graduatoria per l'autorizzazione di NOLEGGIO con CONDUCENTE il candidato che ha esercitato il servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE in qualità di collaboratore familiare, dipendente o socio, per analogo periodo.
2 - In entrambi i casi di cui al primo comma del presente articolo si fa riferimento ad imprese operanti nell'ambito del territorio comunale sulla base di specifica licenza o autorizzazione di esercizio.
3 - In subordine, è preferito chi ha svolto la stessa attività per analogo periodo in imprese di trasporto persone operanti in altro comune del territorio nazionale o in altro stato della Unione Europea o in altro stato.
4 - Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:
a - l'essere in possesso di altra licenza di NOLEGGIO con CONDUCENTE nello stesso comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
b - l'essere associati in forma cooperativa, di società o di consorzio imprese purché esercitanti;
c - la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
d - l'aver svolto sul territorio nazionale, il servizio di trasporto pubblico urbano od extraurbano;
ART. 15 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA E DELLA AUTORIZZAZIONE
1 - Il Dirigente del Servizio, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di Concorso di cui all'art.10 del presente Regolamento, provvede all'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni. Unitamente alla licenza o all'autorizzazione viene rilasciato un contrassegno contenente nome e stemma del Comune che deve essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.
2 - La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di Concorso ha validità di 1 anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.
ART. 16 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI TAXI
1 - Sono condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di TAXI:
a - iscrizione nel Registro dei Mestieri Girovaghi di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S., approvato con R. D. 18.06.1931, n. 773;
b - proprietà o piena disponibilità del veicolo.
ART. 17 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE PER NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Sono condizioni per il rilascio della autorizzazione per l'esercizio del servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE:
a - possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S, approvato con R. D. 18.06.1931, n. 773.
Nel caso che l'esercente sia titolare di un solo mezzo che conduca personalmente, non occorre la licenza prescritta dall'art. 86 del T.U.L.P.S, essendo sufficiente l'iscrizione nel Registro dei Mestieri Girovaghi di cui all'art. 121 dello stesso T.U.L.P.S.;
b - proprietà o piena disponibilità del veicolo.
ART. 18 - CONTINGENTE NUMERICO
1 - Il contingente numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle LICENZE per l'esercizio del servizio di TAXI è fissato nel modo seguente:
LICENZE DI PROGETTO : N. 6
LICENZE IN ATTO : N. 4
LICENZE DISPONIBILI : N. 2
Eventuali modifiche al contingente numerico nel periodo di validità del presente Regolamento sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello locale.
2 - Il contingente numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle AUTORIZZAZIONI per l'esercizio del servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE è fissato nel modo seguente:
AUTORIZZAZIONI DI PROGETTO : N. 4
AUTORIZZAZIONI IN ATTO : N. 2
AUTORIZZAZIONI DISPONIBILI : N. 2
Eventuali modifiche al contingente numerico nel periodo di validità del presente Regolamento sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello locale.
1 - Il titolare della licenza per l'esercizio del servizio di TAXI e il titolare della autorizzazione per l'esercizio del servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE debbono iniziare il servizio entro sei mesi dal rilascio del titolo, ovvero dall'atto di trasferimento o dalla data di accettazione dell'eredità, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 20 del presente Regolamento.
2 - Il termine di cui al primo comma del presente articolo è prorogabile fino ad un massimo di sei mesi qualora il titolare della licenza o autorizzazione ovvero l'acquirente per atto tra vivi o per causa di morte dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.
ART. 20 - TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE
1 - Le licenze per l'esercizio del servizio di TAXI e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE sono trasferibili nei casi e nei modi previsti dall'art. 9 della legge 15.01.1992, n.21.
2 - L'acquirente per atto tra vivi o per causa di m orte deve dare comunicazione del trasferimento al Comune che, accertata l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di legge, rilascia la nuova licenza o autorizzazione all'avente titolo.
ART. 21 - TAXI DI SCORTA E AUTOVETTURE DI RISERVA
1 - Il Consiglio Comunale può definire, con contingente distinto, il numero delle licenze per l'esercizio del servizio di TAXI in soprannumero rispetto alla dotazione organica e le condizioni per la loro assegnazione da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico.
2 - Nell'ipotesi di cui al primo comma del presente articolo, il Consiglio Comunale stabilisce contemporaneamente i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei veicoli.
3 - Previa comunicazione al Comune, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di TAXI possono dotarsi, singolarmente o congiuntamente, di un'autovettura di riserva opportunamente collaudata.
ART. 22 - COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO
1 - Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di :
a) prestare il servizio;
b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
f) consegnare al Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
h) tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
i) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura TAXI, la condizione di vettura libera o occupata.
l) dare immediata comunicazione al Comune in caso di incidente o di guasto del veicolo.
2 - E' fatto divieto di:
a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta dell'utente o in caso di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
d) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalla normativa vigente in materia.
3 - Restano a carico dei titolari delle licenze e delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.
ART. 23 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO
1 - Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente dovrà pagare soltanto l'importo corrispondente al percorso effettuato.
ART. 24 - TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP
1 - Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2 - La prestazione del servizio di TAXI o di NOLEGGIO con CONDUCENTE è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
3 - I veicoli in servizio di TAXI o di NOLEGGIO con CONDUCENTE appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
ART. 25 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
1 - Le autovetture adibite al servizio di TAXI e al servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE debbono avere le caratteristiche di cui all'art. 12 della legge 15.01.1992, n. 21. La colorazione esterna delle autovetture adibite al servizio di TAXI, ai sensi del D.M. TRASPORTI 19.11.1992, deve essere bianca.
2 - Fatta salva la verifica tecnica prevista in capo agli organi della MCTC, il Dirigente del Servizio può disporre, direttamente o per il tramite dell'Ufficio di Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.
3 - Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza o della autorizzazione, entro il termine stabilito dal Dirigente del Servizio, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sua sostituzione. In mancanza, il Dirigente del Servizio, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione ai sensi dell'art.32 del presente Regolamento.
4 - Con apposito verbale l'Ufficio di Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.
5 - Il titolare della licenza per l'esercizio del servizio di TAXI o dell'autorizzazione per il servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE può essere autorizzato dal Dirigente del Servizio alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in miglior stato d'uso. In tale ipotesi sulla licenza o autorizzazione stessa deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
1 - Le tariffe per l'esercizio del servizio di TAXI sono fissate annualmente dalla Giunta Municipale su proposta delle associazioni di categoria e in relazione ai costi del servizio risultanti localmente e sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2 - Le tariffe per l'esercizio del servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE sono fissate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla Giunta Municipale e adeguate in base ai criteri del Ministero dei Trasporti.
3 - Nel caso di servizi integrativi o sostitutivi del servizio di linea effettuati con TAXI o con NOLEGGIO con CONDUCENTE ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano di norma le tariffe previste da specifici contratti tra committente e vettore.
ART. 27 - TURNI ED ORARI DI SERVIZIO
1 - I servizi di TAXI sono regolati da turni ed orari stabiliti con ordinanza del Sindaco su proposta delle associazioni di categoria.
2 - Durante i turni di riposo è vietato prestare servizio. E' consentito però espletare il servizio con prenotazione.
ART. 28 - TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI
1 - E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dalla Giunta Municipale ai sensi dell'art.26 del presente Regolamento.
2 - E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.
1 - E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2 - L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.
1 - Il Dirigente del Servizio vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, può promuovere inchieste d'ufficio, o in seguito a reclamo degli interessati, assumere proprie determinazioni e formulare proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.
1 - Il Dirigente del Servizio diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:
a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che ne legittimano l'attività;
b) non eserciti con regolarità il servizio;
c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dal Comune;
d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Comune;
e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni.
2 - Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli delpresente Regolamento.
ART. 32 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE
1 - Il Dirigente del Servizio sospende la licenza o autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
a) violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di trasporto tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
b) violazione, per tre volte nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 35 del presente Regolamento;
c) utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
d) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
e) fermo dell'autoveicolo, interruzione del servizio o deviazione di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2 - Il Dirigente del Servizio determina il periodo di sospensione della licenza o autorizzazione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3 - Il provvedimento di sospensione deve essere preceduto da richiamo scritto che precisi i motivi del medesimo.
ART. 33 - REVOCA DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE
1 - Il Dirigente del Servizio dispone la revoca della licenza o autorizzazione nei seguenti casi:
a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti previsti dal D.M. TRASPORTI 20 dicembre 1991, n. 448;
b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione, adottati ai sensi dell'articolo 32 del presente Regolamento;
c) quando le stesse siano state cedute in violazione alle norme contenute negli artt.19 e 20 del presente Regolamento;
d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore ai due anni;
e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
g) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2 - Il provvedimento di revoca deve essere preceduto da richiamo scritto che precisi i motivi del medesimo e/o da sospensione temporanea.
ART. 34 - DECADENZA DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE
1 - Il Dirigente del Servizio dispone la decadenza della licenza o autorizzazione nei seguenti casi:
a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.19 del presente Regolamento;
b) per morte del titolare della licenza o autorizzazione, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'articolo 9, comma 2, della legge 15.01.1992, n. 21 e dagli artt. 19 e 20 del presente Regolamento;
c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro quattro mesi;
d) per mancato e ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi.
1 - Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni alle presenti norme, che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, sono punite nel seguente modo:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 500.000 per la violazione della norma di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del presente Regolamento;
b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per la violazione della norma di cui all'articolo 31, comma 1,lettera b),del presente Regolamento;
c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per la violazione della norma di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), del presente Regolamento;
d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 500.000 per la violazione della norma di cui all'articolo 31, comma 1, lettera d), del presente Regolamento;
e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per la violazione della norma di cui all'articolo 31, comma 1, lettera e), del presente Regolamento;
f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per la violazione delle norme tariffarie;
g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per l'esercizio dell'attività di trasporto di persone, mediante autoservizi pubblici non di linea, senza aver ottenuto l'iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di cui all'articolo 3 della legge regionale 06.04.1998, n. 10, ovvero senza la licenza o l'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15.01.1992, n.21 e fuori dei casi di sostituzione alla guida di cui all'articolo 10 della stessa legge 15.01.1992, n. 21;
h) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per il rifiuto, da parte dell'esercente il servizio di TAXI, della prestazione nell'area a cui la licenza si riferisce.
2 - Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare o un dipendente, l'illecito è contestato anche al titolare della licenza o autorizzazione, come obbligato in solido al pagamento della sanzione, fermo restando il carattere personale dell'eventuale responsabilità penale.
ART. 36 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
1 - L'accertamento e la contestazione delle violazioni compete agli addetti al servizio di Polizia Municipale, ai sensi della legge regionale 5 luglio 1983, n.16.
2 - Competente all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 35 del presente Regolamento è il Sindaco secondo le procedure previste dalla legge regionale 5 luglio 1983, n.16.
3 - Il Dirigente del Servizio comunica il provvedimento di sospensione, revoca e decadenza, oltre che all'interessato, anche al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per i provvedimenti di competenza. La stessa comunicazione va effettuata al servizio di Polizia Municipale.
ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE E VALIDITA'
1 - Il presente Regolamento ha validità quadriennale ed entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione ai sensi dell'art.83 dello Statuto Comunale.
2 - Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente Regolamento, si rinvia alle normative vigenti in materia.
ART. 38 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI
1 - Sono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dal Comune e incompatibili con il presente Regolamento.
1 - Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento;
2 - Copia del presente Regolamento sarà inviata alla Regione Marche - Servizio Trasporti ed ai titolari delle licenze per l'esercizio del servizio di TAXI e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE.