Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 per disciplinare l’applicazione dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
- Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell’imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
Art. 2 – Presupposto dell’imposta e soggetti passivi
- Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Jesi, come individuate dalla vigente normativa regionale.
- L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento, fino ad un massimo di sei pernottamenti consecutivi purché effettuati nella medesima struttura ricettiva. In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti effettuati all’interno dello stesso mese solare l’imposta si applica limitatamente ai primi sei pernottamenti.
- L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Jesi e di età maggiore di anni sedici, che pernottano in una delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.
- Il gettito dell’imposta è destinato a finanziare gli interventi a favore del turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
- L’imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno.
Art. 3 – Tariffe
1. L’imposta di soggiorno è applicata sulla base di fasce di prezzo, riferite al costo per persona per singolo pernottamento (comprensivo della colazione e al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi).
2. Le tariffe per persona per singolo pernottamento sono le seguenti:
- 1,50 euro per fascia di pernottamento da 1,00 a 180,00 euro;
- 2,00 euro per fascia di pernottamento oltre 180,01 euro
Art. 4 – Esenzioni
- Sono esentati dal pagamento:
- coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, per un massimo di un accompagnatore per paziente;
- i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
- i volontari appartenenti ad organismi riconosciuti che prestano servizio in occasione di calamità;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- gli studenti non residenti che frequentano istituti superiori o universitari situati nel territorio comunale.
- i soggetti regolarmente iscritti a concorsi pubblici indetti dal Comune di Jesi, per i soli giorni interessati dalle prove concorsuali
- entrambi i genitori che assistono la figlia o il figlio di età inferiore a 18 anni in regime di Day hospital o di ricovero ospedaliero
- Le suddette esenzioni sono subordinate, a pena di decadenza, alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di una dichiarazione, sulla base della modulistica predisposta dal Comune, che specifichi il motivo dell’esenzione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Art. 5 – Riscossioni, versamenti e responsabilità d’imposta
- Il gestore della struttura ricettiva, al termine di ciascun soggiorno, provvede alla riscossione addebitando ai soggetti passivi l’imposta dovuta, esigendo ed incassando il relativo versamento e rilasciandone quietanza.
- Il gestore della struttura ricettiva versa al Comune di Jesi tutte le somme riscosse o comunque dovute dai soggetti passivi entro il sedicesimo giorno dal termine di ogni trimestre dell’anno (con conteggio dei trimestri a partire da gennaio), relativamente al complessivo debito d’imposta maturato nel trimestre stesso. Il versamento avviene con una delle seguenti modalità: mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (cosiddetto “modello F24”), oppure attraverso altri strumenti di pagamento elettronici eventualmente previsti dalla normativa vigente.
- Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
Art. 6 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Oltre a quanto stabilito dai precedenti articoli e dalla normativa applicabile, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Jesi sono tenuti a:
- rendere disponibili ai propri ospiti, in appositi e visibili spazi fisici e sul sito internet della struttura, se predisposto, le informazioni riguardanti l’applicazione, le tariffe le esenzioni dell’imposta di soggiorno che il Comune avrà cura di predisporre;
- rendere disponibili i suddetti modelli di dichiarazione per fruire delle esenzioni e richiederne la compilazione ai soggetti passivi;
- in qualità di responsabili del pagamento dell’imposta, presentare la dichiarazione annuale cumulativa di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con apposito decreto ministeriale. Laddove il gestore non abbia avuto presenze è comunque tenuto a presentare la dichiarazione al fine di consentire al Comune lo svolgimento dell’attività di controllo.
- I gestori hanno l’obbligo di conservare tutta la documentazione utile alla determinazione dell’imposta di soggiorno dovuta, almeno fino al termine del quinto anno successivo a quello in cui il soggetto passivo avrebbe dovuto versare l’imposta (in particolare le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rese dai clienti per l’esenzione dell’imposta).
Art. 7 – Verifiche e controlli
- Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo il Comune di Jesi, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
- invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
Art. 8 – Sanzioni, accertamento e rimborsi
- Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile del pagamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento al Comune di Jesi dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Oltre all’irrogazione delle sanzioni, il Comune potrà procedere in via diretta al recupero dell’imposta non versata dal responsabile, avvalendosi delle disposizioni disciplinanti l’attività di accertamento tributario degli enti locali.
- Per le violazioni degli altri obblighi di natura non tributaria stabiliti dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge in caso di violazione di regolamenti comunali.
- Per l’effettuazione dei rimborsi si applicano le normative generali di tempo in tempo vigenti. Non si procede a rimborsi per importi inferiori a 12,00 euro.
Art. 9 – Funzionario responsabile
- Il Funzionario responsabile dell’imposta di soggiorno è il responsabile del Servizio Tributi, che provvede all’organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.
Art. 10 – Disposizioni finali e di rinvio
- Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.
- Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute, regolanti la specifica materia.