Capo 1
NORME GENERALI
Art. 1
Riferimenti Normativi
1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, del D.P.R. 10/09/1990 n°285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998, della Legge n° 130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 del D.P.R. n° 254 del 10/07/2003, la Legge Regionale delle Marche n. 3 del 01/02/2005 ed il Regolamento Regionale n. 3 del 9 febbraio 2009.
Art. 2
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
2.1. per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre.
2.2. per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione.
2.3. per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba.
2.4. per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero.
2.5. per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra.
2.6. per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo.
2.7. per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.
2.8. per ossario comune si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.
2.9. per nicchia cineraria si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni." (v. par. 13.2 Circ. Min Sanità 24/93).
2.10. per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione, a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto
Art. 3
Responsabilità
1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.
Art. 4
Servizi gratuiti e a pagamento
1. L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale, tenendo conto di quanto disposto dalla legge 28/02/2001 n. 26.
2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa di cui alla legge n. 26/2001 è dichiarato dal Servizio Sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni.
3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l’assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro sei giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, l’eventuale fornitura gratuita del feretro o l’eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell’anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro novanta giorni dall’avvio del procedimento conseguente all’accertamento degli atti di interesse per la salma od il cadavere.
Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
4. Per familiari, ai fini dell’applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge o la parte dell’unione civile e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
Art. 5
Atti a disposizione del pubblico
1. Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse.
2. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:
2.1. L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri.
2.2. Copia del presente Regolamento.
2.3. L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.
2.4. L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo.
2.5. L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria.
2.6. Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n° 241.
Capo 2
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI
Art. 6
Depositi di osservazione ed obitori
1. Il Comune dispone di un locale per il ricevimento ed osservazione delle salme e di un obitorio così come previsto dagli art. 12 e 13 del D.P.R. 285/90, istituiti nell'ambito del cimitero. In mancanza di deposito di osservazione nel cimitero, funziona come tale la camera mortuaria (art. 64, comma 3 D.P.R. 285/90).
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio, appositamente allestiti, è autorizzata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio Incaricato, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Per quanto riguarda le salme di persone morte di malattie infettive - diffusive o sospette tali, le stesse, fatto salvo il rispetto di specifiche misure cautelative disposte dai competenti organi dell’ Azienda Sanitaria, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. Per le celle frigorifere che devono essere individuate dall’Azienda Sanitaria di cui all'art. 15 del D.P.R. 285/90, esiste anche la possibilità di stipulare convenzioni di cui al punto 4.2 Circ. Min. Sanità 24/93.
5. La sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita (art. 12 comma 2 e art. 11 del D.P.R. 285/90), può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
Capo 3
TRASPORTI FUNEBRI
Art. 7
Modalità del trasporto e percorso
1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco (art. 22 D.P.R. 285/90).
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Il trasporto dovrà essere oggetto di apposita istanza ed effettuato solo dopo il rilascio della relativa autorizzazione.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Eventuali altri spostamenti dalla prima destinazione al cimitero o ad altra destinazione per cremazione o altro dovranno essere oggetto di nuove apposite istanze e autorizzazioni dei trasporti.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso e' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. La vigilanza sui trasporti spetta al Comune, la verifica dell’idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri spetta alla competente zona territoriale dell’Azienda Sanitaria
7. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 19 del Regolamento Regionale n. 3 del 9 febbraio 2009.
Art. 8
Verifica e chiusura dei feretri
1. L’addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente, compilando il documento di cui all’art. 17 del regolamento regionale n. 3 del 9 febbraio 2009.
2. Per i trasporti all’estero tale verifica viene effettuata dalla competente zona territoriale dell’Azienda Sanitaria, che può disporre l’adozione di particolari misure igienico-sanitarie.
Art. 9
Norme generali per i trasporti
1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.
2. Per il trasporto da Comune a Comune nell’ambito del territorio regionale non è obbligatoria l’effettuazione dell’iniezione conservativa di cui all’articolo 32 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l’obbligo della doppia cassa di cui all’articolo 30 del d.p.r. 285/1990 può essere assolto con l’utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all’interno della cassa di legno, che garantisca l’impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all’assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione, (in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento).
4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al successivo art. 13 comma 1.3 deve restare in consegna al vettore.
6. L'ufficio competente, dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma che dovrà essere spedito all'Ufficio del Comune di provenienza del defunto.
Art. 10
Autorizzazione al trasporto di cadavere
1. Ogni trasporto di cadavere, resti mortali, ossa e ceneri, deve essere autorizzato dal responsabile di servizio del Comune di decesso oppure, se provenienti da pregressa sepoltura, del Comune dove erano sepolti ed accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
2. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Jesi, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo apposto sugli stessi.
3. Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.
Art. 11
Trasporto di ceneri e resti
1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Dirigente del Servizio incaricato.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 40.
Art. 12
Trasporti e sepolture a carico del Comune
1. Il Comune su dichiarazione scritta del Servizio Sociale che accerta lo stato di indigenza, si fa carico del servizio di trasporto e della sepoltura qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno.
2. Il Comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione, i servizi di cui all’art. 18 commi 2 e 3, del regolamento regionale n. 3 del 9 febbraio 2009.
Capo 4
CIMITERI
Art. 13
Elenco Cimiteri
1. Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n° 1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Principale di Jesi, e nei cimiteri rurali di Mazzangrugno, Santa Maria del Colle e Tabano.
Art. 14
Disposizioni generali - Vigilanza
1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Dirigente del servizio incaricato. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90 ed all’art. 9, c. 7, della L.R. 3/2005 ed all’art. 12 del Regolamento Regionale n. 3/2009.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.
3. Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90, alla L.R. 3/2005 ed al R.R. n. 3/2009, in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di Jesi.
Art. 15
Reparti speciali nel cimitero
1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico. (art. 100 D.P.R. 285/90)
Art. 16
Criteri di assegnazione
1. Nei Cimiteri di Jesi, i loculi vengono assegnati soltanto al momento del decesso, previa richiesta scritta del familiare del defunto.
2. E' ammessa, la concessione di loculi, a persone in vita che al momento della richiesta abbiano compiuto il 75° anno di età.
3. Per poter favorire la vicinanza con il proprio coniuge o con parenti entro il 1° grado già deceduti, al richiedente vedovo che abbia compiuto 75 anni, è possibile concedere 2 loculi vicini. Al momento dell’assegnazione il richiedente dovrà contestualmente presentare richiesta di traslazione del defunto e di retrocessione del loculo già in concessione, dove è già tumulata la salma del coniuge o del parente.
4. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario.
5. Eventuali concessioni dei secondi loculi, contestualmente all’assegnazione di un loculo per la prima tumulazione di una salma, sono ammesse a condizione che:
5.1. il coniuge superstite abbia già superato il 75° anno d'età al momento del decesso del consorte.
5.2. il fratello o la sorella (celibe o nubile) residente con il defunto, abbia superato il 75° anno d'età.
5.3. la richiesta sia inoltrata da genitori, con età superiore a 75 anni, di figlio unico deceduto.
5.4. la richiesta sia inoltrata da figlio unico, (celibe o nubile) che abbia compiuto il 75° anno d'età al momento del decesso di uno dei genitori.
6. La concessione di loculi come specificato nei precedenti commi 2, 3 e 5 è subordinata alla sussistenza di un congruo numero di loculi disponibili per future sepolture. Ogni anno il Dirigente del servizio, tenuto conto del fabbisogno medio annuo, determina il numero di loculi minimo da tenere a disposizione, al di sotto del quale non saranno ammesse le concessioni previste ai precedenti commi 2, 3 e 5.
7. In presenza di tumulazioni provvisorie nei cimiteri del Comune di Jesi, verificatesi per una non disponibilità di loculi, è prioritaria l'assegnazione definitiva seguendo l'ordine cronologico del decesso.
8. Qualora, per mancanza di loculi nel Cimitero Principale, si verificassero tumulazioni provvisorie, nei cimiteri rurali (Tabano, Mazzangrugno e Santa Maria del Colle) di salme, che non avevano il diritto alla tumulazione, il familiare, al momento della disponibilità dovrà obbligatoriamente traslare la salma nel Cimitero Principale; in caso contrario provvederà d'ufficio il Comune.
9. L'assegnazione definitiva per le tumulazioni provvisorie viene fatta con i seguenti criteri:
9.1. Trasformazione, su richiesta del congiunto, della tumulazione provvisoria in definitiva nel loculo provvisorio appartenente al Comune, senza possibilità di assegnazione di secondi loculi.
9.2. Assegnazione fra i loculi disponibili, e conseguente traslazione della salma tumulata provvisoriamente, con riserva anche per il coniuge superstite che, al momento dell'attribuzione del loculo definitivo, abbia compiuto il 75° anno d'età o che sia deceduto successivamente ed anch'esso tumulato provvisoriamente. 10. Nel cimitero Principale di Jesi, debbono essere ricevute:
10.1. Salme di persone morte nel territorio del Comune di Jesi, qualunque ne fosse in vita la residenza, salvo richiesta d'altra destinazione, da parte degli aventi diritto.
10.2. Salme delle persone morte fuori del Comune di Jesi, ma aventi in esso, in vita, la residenza.
10.3. Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o genitori o figli sepolti nei Cimiteri di Jesi
10.4. Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o genitori o figli in vita residenti nel Comune di Jesi.
10.5. Salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune di Jesi.
10.6. Salme di persone non residenti in vita nel Comune di Jesi e morte fuori di esso, ma aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso.
10.7. I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.
10.8. I resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate.
11. Nei Cimiteri rurali di Mazzangrugno, Santa Maria del Colle e Tabano debbono essere ricevute:
11.1. Salme che, che al momento del decesso erano residenti nel rispettivo territorio di pertinenza di cui all'allegato 1.
11.2. Salme che avevano già tumulato negli stessi, a carattere definitivo, il proprio coniuge o genitori o figli.
Art. 17
Modalità di pagamento
1. Il pagamento del corrispettivo delle concessioni dovrà essere eseguito prima della tumulazione definitiva della salma.
2. In via del tutto eccezionale, il Dirigente del servizio, con proprio provvedimento supportato da dichiarazione scritta dell’ASP Ambito 9 che accerta lo stato di indigenza potrà concedere la rateizzazione per un periodo non superiore a 6 mesi. La richiesta di rateizzazione si perfeziona con la presentazione di polizza fidejussoria rilasciata da un istituto di credito o da un'impresa di assicurazione. La garanzia è prestata per l'importo rateizzato, maggiorato degli interessi legali dovuti fino al termine della rateizzazione.
Capo 5
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
Art. 18
Piano regolatore cimiteriale
1. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.
2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.U.R. , applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 2 del Regolamento Regionale n. 3/2009.
3. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:
3.1. dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti.
3.2. della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossarie, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni.
3.3. della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre.
3.4. delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.
4. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.
Capo 6
SEPOLTURE
Art. 19
Sepolture Gratuite
1. Le sepolture gratuite (intendendosi tali, quelle sepolture, per le quali non è previsto il pagamento di una concessione) sono soltanto le inumazioni nei campi comuni.
Art. 20
Sepolture a Pagamento
2. Le sepolture a pagamento per le quali il costo di concessione è stabilito dalla Giunta Comunale sono i loculi, i sarcofagi, le cellette ossario, le nicchie cinerarie, le edicole funerarie, i lotti di terreno.
Capo 7
INUMAZIONE E TUMULAZIONE
Art. 21
Deposito
1. L'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura sarà effettuata solo presso la camera mortuaria del Cimitero di Jesi o presso le case funerarie autorizzate secondo la normativa vigente.
Art. 22
Inumazione
1. Le inumazioni si distinguono in comuni o a concessione; si definiscono comuni le sepolture ad inumazione, come specificatamente descritte dal D.P.R. 285/90, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
2. Il tempo ordinario di inumazione comune è di 10 anni.
2.1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2.3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune di Jesi, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2.2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune di Jesi, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2.3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata, dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, l'installazione (in sostituzione del cippo ordinariamente previsto), di una lapide compatibile con le tipologie indicate dallo stesso Ufficio Servizi Cimiteriali. E' comunque tassativamente vietata la posa di copri tomba di alcun genere.
2.4. La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.
Art. 23
Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni
1. I cimiteri hanno campi comuni distinti per le diverse destinazioni:
1.1. Inumazioni ordinarie decennali.
1.2. Inumazioni straordinarie quinquennali a seguito di estumulazioni.
1.3. Inumazioni ordinarie di feti o bambini di età inferiore ai 10 anni.
1.4. Inumazioni ordinarie di arti.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispone l’art. 6 del Regolamento Regionale n. 3 del 9 febbraio 2009.
Art. 24
Tumulazione
1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l’intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all’articolo 16 del presente Regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all’allegato B al Regolamento Regionale n. 3 del 9 febbraio 2009.
5. Qualora non esistano pareti di separazione fra i feretri o sia necessario, per movimentare un feretro, spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:
a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;
c) separazione di supporto per ogni feretro, al fine di evitare che una cassa sostenga direttamente un'altra.
6. E’ consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo solo in presenza di un feretro (art, 7, c.7, R.R. n. 3/2009). Non è consentita la collocazione di cassette di resti ossei ed urne cinerarie in tumuli vuoti. In ogni caso non potranno essere tumulate urne vuote a seguito di precedente dispersione delle ceneri.
7. Ai fini del rinnovo della concessione di cui al successivo art. 52, occorre rispettare le condizioni sancite dall’art. 24 comma 5.
Art. 25
Tumulazione provvisoria
1. La tumulazione provvisoria di una salma, è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.
1.1. Il Dirigente del servizio incaricato, può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche di cui all’allegato B al regolamento regionale n. 3 del 9 febbraio 2009, previo pagamento del canone stabilito, nei seguenti casi:
1.1.1. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili.
1.1.2. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione
1.1.3. qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
2. Per le tumulazioni provvisorie di cui ai commi 1.1.2 e 1.1.3, debbono essere individuati un numero, adeguato di loculi, per poter soddisfare le eventuali richieste (tali loculi, non potranno essere dati in concessione).
3. Nel caso in cui il familiare non procederà alla tumulazione in sepolture private, di cui al comma 1.1.2 e 1.1.3, entro i termini stabiliti, l'Ufficio procederà all'assegnazione del loculo, secondo i criteri del successivo art. 54 del presente regolamento, tra quelli disponibili.
4. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di un canone di utilizzo stabilito dalla Giunta Comunale.
5. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.
6. Le tumulazioni provvisorie ai commi 1.1.2 e 1.1.3 del presente articolo sono soggette ad un unico rinnovo.
7. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.
8. Le spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva sono a carico del familiare, ad eccezione di quelle al comma 1.1.1, del presente articolo.
Art. 26
Traslazione
1. Per traslazione, si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali, o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri del Comune di Jesi e fuori dal Comune di Jesi. I soggetti autorizzati a richiedere la traslazione sono il coniuge e, in sua assenza, i discendenti e gli ascendenti in linea retta o, in assenza anche di questi ultimi, dai parenti in linea collaterale fino al 4° grado del defunto tumulato. L’autorizzazione alla traslazione è subordinata alla autorizzazione degli intestatari delle concessioni relative ai loculi di partenza e di arrivo nei cimiteri di Jesi.
In presenza di eventuali concessioni intestate a persone defunte, non aggiornabili, l’autorizzazione potrà essere concessa dal responsabile del servizio.
2 Le traslazioni di salme o resti mortali che, a seguito delle operazioni effettuate, comportano la presenza nel loculo di partenza solamente di resti ossei o urne cinerarie richiedono contestualmente la traslazione delle cassette e delle urne, in assonanza di quanto prescritto dall’art. 24 comma 6.
Capo 8
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Art. 27
Esumazioni ordinarie
1. Si definisce ordinaria l’esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni, (ridotta a 5 anni a seguito di inumazione di resti mortali).
2. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione nonché l’applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/1998 e D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile di servizio e possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno, come previsto dall’art. 9 bis della Legge Regionale 3/2005, come modificata dall’art. 8 della Legge Regionale 2/2018 , nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all’accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.
4. Il tempo di inumazione può essere rinnovato di ulteriori 5 anni previa richiesta da parte dei familiari. L’eventuale rinnovo può essere concesso a condizione che vi sia disponibilità di posti salma nel cimitero e che la permanenza di tale sepoltura non pregiudichi la sicurezza delle operazioni di esumazione dei posti adiacenti.
Art. 28
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
1. Annualmente vengono predisposti, per ciascun cimitero, gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie, si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell’anno, come previsto dall’art. 9 bis della Legge Regionale 3/2005, come modificata dall’art. 8 della Legge Regionale 2/2018. Per particolari situazioni che facciano ritenere la necessità di un parere igienico-sanitario, il Comune può richiedere la presenza di personale sanitario.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenzario delle esumazioni ordinarie dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso all’Albo pretorio online e presso ciascun cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, anche per tutto l'anno successivo ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.
4. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate telefonicamente o per posta elettronica alle persone che hanno presentato domanda di inumazione, se reperibili.
5. Nel caso il cadavere esumato, non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, qualora sia previsto il campo degli indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo.
6. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.
Art. 29
Esumazione straordinaria
1. L'esumazione di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.
2. Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario dell’ A.S.U.R. o di personale tecnico dalla stessa delegato.
Art. 30
Estumulazione
1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del Responsabile di servizio, allo scadere della Concessione a tempo determinato, o comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenzario delle concessioni dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso all’Albo pretorio online e presso ciascun cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, nel rispetto ed in esecuzione del provvedimento Dirigenziale e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere dei venti anni della concessione:
5.1. su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art. 37 D.P.R. 285/90),
5.2. a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Dirigente del servizio incaricato, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (art. 88 D.P.R. 285/90) o cremarla.
6. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite in qualunque periodo dell’anno alla presenza di personale incaricato della gestione del cimitero, che opera secondo le modalità definite dal Comune. Per particolari situazioni che facciano ritenere la necessità di un parere igienico-sanitario, il Comune può richiedere la presenza di personale sanitario.
Le estumulazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.S.U.R. o di personale tecnico dalla stessa delegato.
Art. 31
Raccolta dei resti ossei
1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei, possono essere avviati a cremazione, previo assenso degli aventi diritto (art. 3, c. 1, lett. g) della legge 130/2001); le ossa vengono introdotte nel crematorio all’interno di un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.
Art. 32
Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
1. Si definiscono resti mortali, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.
2. I trattamenti consentiti per i resti mortali all'esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:
2.1. Permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere, se la permanenza di tale sepoltura non pregiudichi la sicurezza delle operazioni di esumazione dei posti adiacenti.
2.2. Trasferimento in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione.
2.3. Essere avviato, previo assenso degli aventi diritto (art. 3, c. 1, lett. g) della legge 130/2001), a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:
3.1. Essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa); qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno.
3.2. Essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco (qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno), in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
4. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.
5. Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro inumazione.
Nel caso di accertata irreperibilità dei familiari, i resti mortali possono essere avviati a cremazione previa pubblicazione di apposito avviso all’albo pretorio per 30 giorni, a norma dell’art. 3, c. 1, lett. g) della legge 130/2001.
6. E' consentito addizionare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i resti mortali da inumare o reinumare, e/o nell'immediato interno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).
7. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:
7.1. 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti.
7.2. 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
8. Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali, con particolari sostanze biodegradanti favorenti la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, rammentando quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978, ovvero che non è consentito l’uso di monumenti e lastre che coprano una estensione maggiore dei due terzi della fossa.
9. Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali o al personale dell'Ufficio Servizi Cimiteriali da lui delegato il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, di resti mortali. La cremazione è autorizzata dall’Ufficiale dello Stato Civile.
Art. 33
Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario.
1. E' richiesta la presenza del Personale Sanitario dell'A.S.U.R. nei seguenti casi:
1.1. Esumazione straordinaria;
1.2. Estumulazione straordinaria di cui all'art. 30 del presente regolamento,
1.3. Risanamento tombe;
1.4. Estumulazione per traslazione di feretro in altro Cimitero del Comune di Jesi o fuori Comune;
1.5. Estumulazione straordinaria effettuata per verifica di spazio all'interno del loculo ai fini dell'inserimento di cassette per resti mortali o di urne cinerarie.
Art. 34
Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.
1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli art. 4, 12 e 13 del D.P.R. 254/03.
Art. 35
Oggetti da recuperare
1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia. A questa seconda copia del verbale deve essere anche allegata documentazione fotografica degli oggetti consegnati.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte del responsabile cimiteriale della custodia e della vigilanza, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Del deposito viene redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato, entro il giorno successivo, all’ufficio Servizi Cimiteriali e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.
3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.
Art. 36
Verbale e presenza dei familiari
1. Delle operazioni di esumazione o estumulazione deve essere redatto verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata al Responsabile del Servizio Cimiteriale. Il verbale deve essere trasmesso il giorno stesso dell’operazione effettuata tramite posta elettronica e consegnato in originale entro il giorno successivo all’Ufficio Servizi Cimiteriali.
2. Alle operazioni cimiteriali effettuate su istanza del cittadino potrà essere ammessa la presenza di massimo due familiari del defunto, previa espressa richiesta scritta da presentare all’Ufficio Servizi Cimiteriali prima della data fissata per le operazioni.
Art. 37
Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente nei casi previsti dalla legge del 28/02/2001 n. 26.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonchè le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle ordinate dall’Autorità Giudiziaria il pagamento della tariffa è a carico di chi ne ha chiesto e promosso il provvedimento.
Capo 9
CREMAZIONE
Art. 38
Crematorio
1. Il Comune fino a quando non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, si avvale del o degli impianti funzionali più facilmente raggiungibili, da individuare con appositi atti della Giunta Comunale, oppure di quelli scelti dai familiari del defunto.
Art. 39
Cremazione
1. L’autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130, anche per quanto riguarda le forme di manifestazione di volontà da parte delle persone decedute o dei loro familiari aventi titolo.
2. L’ufficiale dello stato civile di Jesi è competente ad autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune e dei cadaveri o dei resti mortali di persone già sepolte in un cimitero di questo comune.
3. Per la cremazione dei resti mortali si applica l’art. 3, comma 1, lett. g) della legge 130/2001 e non sono necessari la certificazione medica che esclude il sospetto di reato o il nulla osta A.G.
4. Per la cremazione di salma, estumulata prima di 20 anni o esumata prima di 10 anni dalla tumulazione o sepoltura, il richiedente, per ottenere la relativa autorizzazione, dovrà in ogni caso presentare in originale il certificato medico in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di
morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato, così come previsto dalla Legge 130/2001.
Art. 40
Urne Cinerarie
1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
a) tumulata;
b) conservata in un cinerario comune all'interno del cimitero;
c) consegnata ai familiari per l’affidamento o la dispersione.
2. A richiesta degli interessati, previo pagamento della concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
3. Qualora la famiglia non abbia provveduto, entro 90 giorni dall’arrivo, per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune e dell’operazione sarà redatto un verbale, da consegnare, entro il giorno successivo, all’Ufficio Servizi Cimiteriali. Il Comune non apporrà nessuna targhetta commemorativa con i dati del defunto.
Art. 41
Dispersione delle ceneri
1. La autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile di questo Comune per le persone qui decedute.
2. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed è eseguita dai familiari o dall’esecutore testamentario.
3. La volontà alla dispersione delle ceneri è espressa nelle forme di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) n. 1 e 2 della legge 130/2001.
4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest’ultimo è scelto dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nell’apposita area cimiteriale e dell’operazione sarà redatto un verbale, da consegnare, entro il giorno successivo, all’Ufficio Servizi Cimiteriali. Il Comune non apporrà nessuna targhetta commemorativa con i dati del defunto.
5. Nel territorio di questo comune la dispersione delle ceneri è ammessa nell’apposita area cimiteriale, in aree pubbliche, in aree private, ad almeno 200 metri da qualsiasi insediamento.
6. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interramento.
7. La dispersione è vietata all’interno del centro abitato, come definito dall’articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
8. Per la dispersione in aree private è necessario l’assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E’ fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l’assenso alla dispersione.
9. L’area cimiteriale per la dispersione è appositamente individuata all’interno del Cimitero principale di via Friuli. Di ogni operazione di dispersione effettuata all’interno del Cimitero principale sarà redatto un verbale, da consegnare, entro il giorno successivo, all’Ufficio Servizi Cimiteriali
10. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l’intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
E’ vietata la dispersione in aria (al vento).
La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
11. Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario annesso al regolamento comunale di polizia mortuaria, le seguenti operazioni:
- dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
- dispersione eseguita dal personale autorizzato dal comune di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) della legge 130/2001;
12. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lett. d) dell’art. 3 della L.R. 130/2001, provvede alla dispersione il personale individuato nell’operatore cimiteriale.
13. L’urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso, rientra nella piena disponibilità degli aventi titolo.
Art. 42
Affidamento e conservazione delle urne cinerarie
1. A norma dell’art. 6, comma 5, della L.R. n. 3/2005, la consegna dell’urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell’urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l’impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
2. La procedura per l’affidamento e conservazione delle ceneri è la seguente:
Nel caso sia previsto l’affidamento delle ceneri, nell’istanza di autorizzazione alla cremazione dovranno essere indicati i seguenti dati:
- generalità e residenza dell’affidatario individuato dal defunto o dai familiari aventi titolo;
- il luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme che sanciscono i reati per la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell’urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell’urna in cimitero, qualora il familiare non intendesse più conservarla;
- per gli affidatari residenti in Jesi, l’obbligo di informare in forma scritta l’amministrazione comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 10 giorni nonché eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’ Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e e, per gli affidatari residenti in Jesi, il consenso per eventuali controlli da parte dell’amministrazione comunale;
- la persona eventualmente incaricata a cui sarà consegnata l’urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna.
All’ istanza dovrà essere allegata la volontà espressa dal defunto o copia conforme in una delle seguenti forme:
- testamento pubblico, segreto oppure olografo, debitamente pubblicato;
- in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
3. Nella autorizzazione al trasporto di cadavere o resti mortali al forno crematorio andrà indicato, quale destinazione delle ceneri, il luogo ove le stesse verranno conservate.
4. Qualora la conservazione avvenga in altro comune, il responsabile di servizio ne dà notizia al medesimo Comune.
5. Il responsabile del forno crematorio verbalizza la consegna dell’urna, a norma dell’art. 81 del DPR n. 285/1990. Il verbale è redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del forno crematorio o del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile che ha autorizzato la cremazione.
6. In caso di decesso dell’affidatario è obbligatorio che le ceneri siano conferite al cimitero. Nel rispetto della volontà espressa in vita del defunto, su istanza presentata dai familiari di grado più prossimo, si potrà procedere ad un nuovo affido o alla tumulazione o alla dispersione delle ceneri.
Capo 10
POLIZIA DEI CIMITERI
Art. 43
Orario
1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. Per comprovati motivi può essere, comunque, di volta in volta autorizzata la visita al cimitero fuori dell'orario stabilito.
CIMITERO PRINCIPALE
1. Apertura tutti i giorni, feriali e festivi alle ore 08,00
1.1. Nei mesi di maggio - giugno - luglio - agosto, l'apertura è anticipata alle 07,00
2. La chiusura, è regolata dagli orari come sotto stabilito:
2.1. Novembre - Dicembre - Gennaio - Febbraio alle ore 17,00.
2.2. Marzo - Ottobre - alle ore 18,00.
2.3. Aprile - Settembre alle ore 19,00
2.4. Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - alle ore 19,30.
CIMITERI RURALI
1. I cimiteri rurali (Tabano, Mazzangrugno, Santa Maria del Colle) osservano gli stessi orari del Cimitero Principale, nei giorni sotto specificati:
1.1. Mazzangrugno: mercoledì, sabato, domenica.
1.2. Santa Maria del Colle: mercoledì, sabato, domenica.
1.3. Tabano: mercoledì, sabato, domenica.
2. I cimiteri rurali, osserveranno anche l'apertura, sempre con gli orari sopra riportati, nella settimana antecedente le festività Pasquali, la Commemorazione dei defunti e a Natale.
3. Il predetto orario potrà essere variato, secondo le necessità, con ordinanza del Sindaco.
Art. 44
Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli
1. Nei cimiteri non si può entrare che a piedi.
E' sempre, comunque, consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap.
2. All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nei cimiteri.
3. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.
4. Possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.
5. Nei Cimiteri è vietato l'ingresso:
5.1. Alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione.
5.2. Alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo.
5.3. A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
Art. 45
Norme di comportamento all'interno dei cimiteri
1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
1.1. Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce.
1.2. Introdurre animali al seguito, come cani, gatti, ecc.
1.3. Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.
1.4. Introdurre oggetti irriverenti.
1.5. Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.
1.6. Consumare cibi e bevande.
1.7. Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
1.8. Danneggiare e deturpare manufatti o edifici.
1.9. Rimuovere dalle tombe altri fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi.
1.10. Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.
1.11. Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.
1.12. Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
1.13. Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari).
1.14. Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati.
1.15. Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.
1.16. Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati, o svolgere qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
Art. 46
Manifestazioni
1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali, devono essere autorizzate dal Sindaco.
Art. 47
Divieto di attività commerciali
1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.
Art. 48
Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe
1. Per il ritiro, la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno darne preventiva comunicazione, tramite comunicazione scritta, all’Ufficio Servizi Cimiteriali, indicando su quale sepoltura sarà effettuato il lavoro, l’oggetto dell’intervento e la durata presunta.
2. Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni feriali dalle 7,30 alle 12,30.
3. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi.
4. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre le imprese, non potranno all'interno dei Cimiteri, eseguire lavori di alcun genere.
5. E' vietato entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi; pertanto le imprese dovranno dotarsi di appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.
6. Alle imprese, non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.
7. Tuttavia, in caso di effettiva necessità e comunque solo con apposita autorizzazione da parte dell’Ufficio Servizi Cimiteriali, le imprese potranno entrare con un veicolo nei Cimiteri.
Art. 49
Coltivazione di fiori ed arbusti
1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura; nei lotti di terreno riservati per le inumazioni di famiglia è consentita la costruzione di cippi o monumenti marmorei commemorativi. La superficie del lotto dovrà essere mantenuta a verde e vi sarà consentita soltanto la piantagione di fiori.
2. Il perimetro di ciascun lotto potrà essere recintato soltanto con siepi sempre verdi.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
Art. 50
Riti funebri
1. All'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile della custodia.
Art. 51
Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.
1. Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.
4. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato al Responsabile del servizio completo di traduzione asseverata in italiano, prima della sua posa in opera.
5. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.
6. Sulle tombe, possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta in relazione al carattere del cimitero.
7. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. - che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.
8. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
9. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori,di barattoli di recupero.
10. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
Capo 11
SEPOLTURE PRIVATE - CONCESSIONI
Art. 52
Concessioni per sepolture private
1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:
1.1. Sepolture individuali, (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.),
1.2. Sepolture per famiglie, Enti e collettività (tombe a più posti).
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali.
3. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
4. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
5. L'atto di concessione deve indicare:
5.1. La natura della concessione e la sua identificazione.
5.2. L'inizio e la fine della concessione
5.3. La durata.
5.4. La/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore), concessionaria/e.
5.5. Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte
5.6. Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
Art. 53
Durata e Decorrenza delle Concessioni
1. Le concessioni cimiteriali a pagamento possono essere ventennali, quarantennali o novantanovennali rinnovabili.
2. La decorrenza della concessione avrà inizio dalla data di tumulazione del primo defunto e, comunque, non oltre il quindicesimo anno dalla data di stipula del contratto di concessione. Tale decorrenza avrà validità anche per gli eventuali secondi loculi dati in concessione alle condizioni riportate all’ art. 16 del presente regolamento.
3 Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del relativo canone, stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, che dovrà essere versato prima della tumulazione.
4. A richiesta del concessionario, da presentare a partire da un anno prima della scadenza e fino alla data di termine della concessione, può essere consentito il rinnovo per una sola volta della concessione in essere per la durata di 10 anni per le concessioni ventennali, di 30 anni per le concessioni quarantennali, di 50 anni per le concessioni novantanovennali, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della concessione rinnovata. Il rinnovo della concessione è subordinato al pagamento del relativo canone, stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.
5. LE CONCESSIONI VENTENNALI SI DISTINGUONO IN:
3.1. Aree per inumazione
6. LE CONCESSIONI QUARANTENNALI SI DISTINGUONO IN:
6.1. Loculi o sarcofagi per adulti.
6.2. Loculi per bambini deceduti in età inferiore ai sette anni, compresi i nati morti.
7. LE CONCESSIONI NOVANTANENNALI RINNOVABILI SI DISTINGUONO IN:
7.1. Edicola di famiglia.
7.2. Loculi ossario.
7.3. Eventuali lotti di terreno per edificarvi monumenti di famiglia.
8. Allo scadere della concessione e previa comunicazione dell’Ufficio Servizi Cimiteriali, se il concessionario non abbia presentato richiesta di rinnovo e purché siano decorsi i previsti 10 anni dall’inumazione o i 20 anni dalla tumulazione del defunto, si provvederà all'estumulazione o all’esumazione della salma ivi tumulata o sepolta, conformemente a quanto dettato dagli art. 86 - 87 - 88 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990; gli eredi aventi diritto potranno richiedere in concessione un loculo ossario per tumularvi i resti ossei, o tumulare gli stessi, in altri loculi di loro concessione. Nel caso non fossero reperibili gli aventi diritto o questi non avessero presentato nessuna richiesta in merito alla destinazione dei resti ossei, l'Amministrazione Comunale è autorizzata alla loro sistemazione presso l'ossario comune.
9. Allo scadere della concessione dei loculi, se il concessionario non abbia già presentato richiesta di rinnovo, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l'inumazione della salma, qualora questa non sia completamente mineralizzata, al campo comune per un periodo minimo di cinque anni (ridotta a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti), per poi procedere alla sistemazione definitiva presso l'ossario comune.
10. Per le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente al 21/10/1975 e per le concessioni novantanennali rinnovabili, qualora non vi siano impedimenti od opposizioni, a richiesta degli aventi diritto e con autorizzazione del concessionario, si può procedere all'estumulazione delle salme per essere inumate, se non completamente mineralizzate, per un periodo minimo di cinque anni (ridotta a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti) e raccogliere poi i resti ossei in cassetta ossario, per creare un nuovo posto salma e consentire quindi la tumulazione di un avente diritto.
Art. 54
Modalità di concessione
1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 1 dell'art. 52, può concedersi solo in presenza:
1.1. Di salma per i loculi,
1.2. Di resti ossei per le cellette ossario,
1.3. Di salme di neonati per loculi bambini.
1.4. Di ceneri per le nicchie per urne cinerarie.
2. Per l'assegnazione dei loculi si procederà esaurendo le zone definite secondo i criteri individuati con provvedimento dirigenziale.
3. Ultimati gli spazi individuati, verranno indicate dal Dirigente competente, quali altre aree dovranno essere concesse di volta in volta.
4. L'assegnazione dei loculi avverrà d'ufficio, a seconda delle disponibilità.
5. Verrà effettuata concedendo loculi singoli o doppi, secondo la richiesta del familiare.
6. L'assegnazione avverrà, partendo dall'alto in basso e da sinistra a destra iniziando dalla 1° fila in alto, per poi passare alle file inferiori, senza lasciare loculi liberi.
7. La richiesta di 2 loculi, comporterà sempre ed esclusivamente la concessione in senso orizzontale.
8. La concessione delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
9. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, collettività ed Enti, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando criteri di evidenza pubblica.
10. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
Art. 55
Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti
1. Le concessioni cimiteriali di sepolture non individuali, oltre che per uso di una sola o due famiglie, ovvero di una società legalmente costituita, possono essere accordate anche nei confronti di titolari di concessioni che intendessero dar vita a forme societarie successive nei modi previsti dalla legge.
2. In ogni caso una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento per le concessioni, in esecuzione del presente regolamento ed in base alle tariffe prefissate.
3. Le concessioni cimiteriali di sepolture individuali potranno essere intestate solamente ad una persona vivente e non cointestate.
4. Il Dirigente responsabile, provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente ai concessionari.
5. In tutti i casi nei quali si renda necessario la verifica della titolarità della concessione, qualora si riscontrasse la mancanza di documentazione reperibile presso gli uffici comunali, il cittadino potrà dimostrarne la titolarità con la produzione della copia della documentazione in suo possesso. La stessa sarà ritenuta comprovante fino a prova contraria.
Art. 56
Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private
1. La tumulazione nel loculo, edicola o monumento di famiglia è consentita, oltre che per la salma del concessionario, per la quale non è richiesta autorizzazione, per le altre persone eventualmente indicate nella concessione.
2. Per familiari o congiunti si intendono:
a. Il coniuge
b. Gli ascendenti, i discendenti e i collaterali entro il 4° grado,
c. I suoceri, i generi e le nuore.
Al coniuge è equiparato il convivente moro uxorio, purché la convivenza risulti anagraficamente al momento del decesso del convivente.
Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli adottati.
3. Il diritto di sepolcro è, per altro, dal Comune considerato cosa fuori commercio e perciò dichiarato non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso.
Art. 57
Manutenzione
1. I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato ed in ogni loro parte, le edicole, i loculi e i monumenti, le aree edificabili e non, di loro concessione.
2. In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Responsabile di servizio stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie, trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.
Capo 12
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE
Art. 58
Cessazione della sepoltura
1. Allo scadere del periodo della concessione, qualora non si sia richiesto il rinnovo della concessione nei termini stabiliti dall’art. 53, o quando il periodo del rinnovo della concessione è terminato, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.
I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta.
Art. 59
Cessazione della concessione
1. Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.
Art. 60
Divisione, Subentri
2. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta sotto forma d'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste e dichiarazioni sono comunque recepite e registrate dagli Uffici Servizi Cimiteriali. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizi del diritto d'uso.
4. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, il coniuge, o in assenza, i discendenti o gli ascendenti in linea retta, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione a favore del coniuge o di uno dei discendenti o ascendenti in linea retta.
5. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, in assenza del coniuge superstite e dei discendenti o ascendenti in linea retta, la concessione non potrà essere aggiornata e, alla sua scadenza, la sepoltura tornerà a disposizione del Comune di Jesi per essere liberata e riassegnata.
6. Trascorso il termine di tre anni senza che gli eventuali interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza.
7. Il subentro a una concessione perpetua potrà essere effettuato solo con una concessione a scadenza determinata dalla tipologia della sepoltura come indicato all’articolo 53.
8. Il diritto al subentro ad una concessione non può essere disposto per volontà testamentaria anche in presenza di persone nominate eredi universali.
Art. 61
Rinuncia a concessione a tempo determinato (40 - 99 anni)
1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato purché la sepoltura non sia occupata da salma o quando, essendo occupata, la salma sia trasferita nell'ambito dello stesso cimitero, in altre sepolture, per le quali esista già una concessione, o in altro cimitero.
1.1. In tal caso, spetterà al concessionario, il rimborso di una somma pari al prezzo di concessione in vigore, decurtato del 15% (30% se utilizzato), diviso per il numero degli anni di concessione, e moltiplicato per il numero di anni residui alla concessione stessa, considerando le frazioni di anno, come anno intero. Il periodo di concessione viene calcolato a decorrere dalla data di stipula o da quella di prima tumulazione, se antecedente, e termina alla data di presentazione della rinuncia o alla data delle operazioni di svuotamento della sepoltura, se successiva.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
Art. 62
Rinuncia a concessione di manufatti in perpetuità
1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione in uso di manufatti a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
1.1. In tal caso, spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma pari al prezzo di concessione in vigore, decurtato di un 15% (30% in caso di utilizzo);
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
Capo 13
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE
Art. 63
Revoca
1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90 è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Comune tramite il Dirigente del servizio incaricato, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà esser data notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
Art. 64
Decadenza
1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
1.1. Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione o cremazione.
1.2. Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.
1.3. In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
1.4. Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati,
1.5. Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e che l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 50 anni.
1.6. Quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
1.7. Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione,
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai commi 1.5, 1.6 e 1.7 di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario.
3. La diffida viene pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune e affissa sulla sepoltura per la durata di 60 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite il Dirigente del servizio incaricato.
Art. 65
Provvedimenti conseguenti la decadenza
1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente del servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
Art. 66
Estinzione
1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
Capo 14
IMPRESE E LAVORI PRIVATI
Art. 67
Esecuzione opere ed accesso al cimitero
1. Spetta al Comune nelle forme di cui al precedente art. 3, l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.
2. E' comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili.
4. Per effettuare manutenzioni straordinarie all’interno del cimitero la Ditta dovrà munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall’ufficio competente, da presentare al responsabile della Custodia al momento dell’accesso.
Art. 68
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Il personale dei cimiteri è comunque tenuto:
1.1. A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
1.2. A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.
1.3. A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
2. Al personale suddetto è vietato:
2.1. Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
2.2. Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte.
2.3. Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
2.4. Esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.
2.5. Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
Capo 15
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 69
Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
1. Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, negli appositi spazi individuati dal Piano dei Cimiteri.
Art. 70
Registro delle operazioni cimiteriali
1. Il personale di custodia è tenuto a redigere ai sensi del D.P.R. 10/09/1990 n°285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.
Art. 71
Schedario dei defunti
1. E' istituito lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.
2. Lo schedario, riporta annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. In ogni scheda saranno riportati:
2.1. Le generalità del defunto,
2.2. Il numero della sepoltura,
2.3. Le operazioni cimiteriali eseguite sul defunto
Art. 72
Schedario delle concessioni
1. E' istituito lo schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
Capo 16
DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE
Art. 73
Efficacia delle disposizioni del Regolamento
1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. La normativa comunale di concessione loculi cimiteriali e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.
Art. 74
Autorizzazioni e Cautele
1. Il Codice Civile, riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela (art. 74 - 75 - 76 - 77), pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza dell’Ufficio Servizi Cimiteriali (trasporto, inumazione, tumulazione, ecc. esclusa la cremazione) si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice, (allegato 2).
Per le operazioni di esumazione e di estumulazione prima della scadenza della concessione serve il consenso espresso da tutti gli aventi titolo. Per la cremazione è sufficiente la maggioranza degli stessi.
2. In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
Art. 75
Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria
1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 ed in rapporto alle reali funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il responsabile od i responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria.
2. I suddetti Responsabili dei Servizi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, si avvalgono della competente struttura del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria.
Art. 76
Concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio e rinunce
1. Salvo quanto previsto dall'art. 77 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. I concessionari di sepolture individuali a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato. la trasformazione è assentibile con il rispetto delle modalità previste dal presente regolamento per le concessioni a tempo determinato.
2. Il Comune ha inoltre la facoltà di accettare anche le rinunce della concessione con l'applicazione delle condizioni già previste dall'art. 60 del presente regolamento.
3. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n°1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, il Consiglio Comunale può stabilire le modalità per il riconoscimento dell'immemoriale, quale presunzione "Juris Tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione. Il Consiglio Comunale stabilisce che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anzichè ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.
4. L'emanazione dei provvedimenti derivanti dalle procedure di cui ai commi precedenti spetta al Comune tramite il Dirigente del servizio incaricato.
Art. 77
Sanzioni
1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689, nonché, in quanto applicabili, alle sanzioni di cui all’art. 12 della legge regionale n. 3/2005.
Art. 78
Rinvio dinamico
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
Art. 79
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. È abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento.
ALLEGATO 1
ELENCO DELLE VIE SITUATE NEI TERRITORI DI PERTINENZA, COME RISULTA DALLE PLANIMETRIE ALLEGATE, PER LA TUMULAZIONE DI DEFUNTI NEI CIMITERI RURALI.
TERRITORIO DI COMPETENZA DEL CIMITERO DI MAZZANGRUGNO:
Via della Barchetta
Provinciale della Barchetta.
Provinciale Castelferretti Montecarotto Via Mazzangrugno.
Via Ripa Bianca.
Via Maccarata.
Via Montegranale.
Via Bagnatora.
Via Venetica.
Via Castelletta.
TERRITORIO DI COMPETENZA DEL CIMITERO DI SANTA MARIA DEL COLLE:
Via Cannuccia.
Via Santa Maria del Colle.
Via Torre.
Strada Statale n° 362 Jesina (via Macerata).
Strada Provinciale Della Val Musone (via Castelrosino".
Via Gangalia Alta.
Via Gangalia Bassa.
Via Briglia di Gangalia.
Strada Statale di Cingoli n° 502.
Vicinale Piandelmedico.
TERRITORIO DI COMPETENZA DEL CIMITERO DI TABANO:
Via Colle Onorato.
Provinciale di Acquasanta.
Via Acquasanta.
Via Montesecco.
Via Tabano.
Via Montecappone.
Via Colle Olivo.
Via del Burrone.
Strada Statale n° 76.
ALLEGATO 2
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile).
Art. 74 (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.
Art. 75 (Linee della parentela). - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.
Art. 76 (Computo dei gradi). - Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite
Art. 77 (Limite della parentela). - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati".
De cuius, dal latino, colui della cui eredità si tratta.
ASCENDENTI |
IV Grado III Grado II Grado I Grado |
Trisavi Bisnonni Nonni Genitori |
II grado |
Fratelli Sorelle |
ñ |
|
|
III grado |
Zii Nipoti (figli di fratelli e/o sorelle) |
DE CUIUS |
ð |
COLLATERALI |
IV grado |
Prozii Pronipoti Primi cugini |
ò |
|
|
V grado |
Figli di prozii Secondi nipoti Secondi cugini |
DISCENDENTI |
I Grado II Grado III Grado IV Grado |
Figli Nipoti (figli dei figli) Pronipoti Figli dei pronipoti |
VI grado |
Altri cugini |
La parentela e i suoi gradi nella famiglia
Parentela in linea retta: |
Persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia) |
Parentela in nlinea collaterale: |
Persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote). |
Affini (i suoceri, i cognati, la nuora, il genero): |
L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità. La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio agli affini. |
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado ... (art. 77 e 572 cc)