Regolamento di videosorveglianza ambientale per contrastare l'abbandono e lo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale

Approvato con delibera di C.C. n. 135 del 30/09/2013

CAPO I
PRINCIPI GENERALI


Art. 1 Oggetto e norme di riferimento
1. Il presente regolamento definisce la funzionalità del sistema di videosorveglianza ambientale per controllare l’abbandono e lo smaltimento di rifiuti nel territorio del Comune di Jesi e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante i suddetti impianti.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al testo unico in materia di protezione dei dati personali emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, di seguito denominato “codice”, e al Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 - emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento e del codice si intende:
a) per “banca dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
d) per “titolare”, il Comune di Jesi competente a disporre per l’adozione e il funzionamento dell’impianto di videosorveglianza nonché a definire le finalità, le modalità del trattamento dei dati personali ed il profilo delle misure di sicurezza per l’utilizzo del predetto impianto;
e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
f) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
g) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
h) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
j) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
k)per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 Finalità, descrizione e accesso al sistema di videosorveglianza ambientale
1. Il Comune di Jesi, al fine di controllare l’abbandono e il corretto smaltimento di rifiuti nel territorio, si avvale di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante la utilizzazione di telecamere collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio.
2. Il sistema di videosorveglianza ha come finei la prevenzione, l’accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall’utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti.
3. L’impianto non prevede la visione in diretta delle immagini rilevate dalle telecamere. Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette.
4. Le immagini non possono essere utilizzate per l’irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui al comma 1.
5. Le telecamere sono configurate con dei preset per il loro tour automatico. Le riprese video a colori, qualora le condizioni di visibilità scendano al di sotto di un soglia impostata, vengono commutate automaticamente in bianco/nero. Gli apparati di ripresa e i software devono funzionare con dei preset o altri accorgimenti idonei che evitano, durante la cosiddetta funzione in tour automatico, la ripresa dell’interno delle finestre degli edifici. 6. Il termine massimo di durata della conservazione delle immagini, considerate le speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività e chiusura degli uffici, è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
7. La tecnologia usata garantisce un’adeguata protezione contro l’accesso e l’utilizzo abusivo delle immagini. L’accesso e l’esportazione delle immagini registrate avviene mediante credenziali di autentificazione abilitanti il soggetto incaricato.
8. La relativa gestione delle immagini può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

CAPO II
OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

Art. 4 Titolare del trattamento
1. Il Comune di Jesi nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt.37 e 38 del Codice.

Art. 5 Responsabile
1. Il Comandante della polizia municipale è nominato con decreto del Sindaco quale responsabile al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art.2 lett. b) del presente regolamento.
2. E’ consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del responsabile nominato, previa comunicazione al Sindaco.
3. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
4. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale vigila sulla puntuale osservanza del presente regolamento e delle disposizioni di legge.

Art. 6 Incaricato al trattamento
1. Il responsabile designa gli incaricati individuandoli tra gli Ufficiali ed Agenti della polizia locale in servizio che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
2. La gestione dell’impianto di videosorveglianza è riservata al personale avente qualifica di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art.57 del Codice di Procedura Penale.
3. Con l’atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l’utilizzo dell’impianto. In particolare gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.

CAPO III
DIRITTI DELL’INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI


Art. 7 Esercizio del diritto d’accesso da parte dell’interessato
1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) degli estremi identificativi del titolare e del responsabile;
c) delle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
d) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento.
2. L’interessato ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
3. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
4. I diritti dell’interessato sono esercitati dietro presentazione di apposita istanza come da all’allegato 1, che non potrà essere reiterata, dallo stesso soggetto, se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l’esistenza di giustificati motivi.
5. Il responsabile del trattamento darà esito all’istanza senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione all’interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.
6. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. a), c) e d) può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
7. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
8. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
9. L’istanza di cui al presente articolo può essere trasmessa al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente. Il responsabile dovrà provvedere, in merito, entro e non oltre i termini di cui al comma 5 del presente articolo.
10. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 8 Modalità di raccolta dati e informativa
1. Nelle aree sottoposte a videosorveglianza per fini di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dall’utilizzo abusivo dell’area impiegata come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché di rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti, sono posizionati appositi cartelli – informativa minima – collocati prima del raggio di azione delle telecamere o in prossimità delle stesse. I cartelli hanno caratteristiche tali da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale ed in orario notturno come riportato nel fac-simile dell’allegato n.1 del provvedimento del garante della privacy n.1712680 del 08/04/10, riportanti la dicitura “la registrazione è effettuata dalla Polizia Municipale di Jesi per fini di prevenzione e repressione degli illeciti concernenti lo smaltimento dei rifiuti”.
2. Nel trattamento dei dati vengono osservate le prescrizioni fornite, in materia, dal Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento ai fini ed alle modalità del trattamento.
3. I dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza.
4. I dati sono raccolti e registrati per le finalità dell’art. 3 del presente regolamento e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi.
5. I dati sono raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
6. Le immagini sono conservate per un periodo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve le esigenze di ulteriore conservazione quali la necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso, ovvero per adempiere alla procedura sanzionatoria amministrativa ex art.13 della Legge 689/81 riconducibile alla finalità del trattamento.
7. Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto delle misure indicate dal Codice.
8. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti della normativa e possono essere visionati, estratti e trattati solo da personale autorizzato ed accreditato.

CAPO IV
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA’ DEI DATI, TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE


Art. 9 Comunicazione dei dati
1. La comunicazione dei dati personali da parte del titolare e del responsabile a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria e solo esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di preventiva comunicazione al Garante di cui all’art.39 comma 2 del Codice.
2. È sempre ammessa la comunicazione dei dati all’Autorità Giudiziaria e alla polizia giudiziaria per le finalità di accertamento o repressione di reati.
3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile.
4. E’ in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, ai sensi dell’art.58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.
5. La comunicazione dei dati può avvenire solo a seguito di autorizzazione di volta in volta rilasciata dal responsabile al trattamento.

Art. 10 Cessazione del trattamento dei dati
1. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento i dati personali sono:
a) distrutti;
b) eccezionalmente conservati in relazione a procedimenti connessi alle finalità di cui all’art.3 del presente regolamento.

Art. 11 Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt.142 e seguenti del Codice.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt.4-6 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dall'art.5 del presente regolamento.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI


Art. 12 Disposizioni finali
1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell’Autorità Garante dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. L’installazione di telecamere per la videosorveglianza ambientale per le finalità di cui all’art.3 del presente regolamento, nelle aree più soggette al fenomeno di abbandono e non corretto smaltimento dei rifiuti, viene eseguita previa disposizione del Comandante della Polizia Municipale, in conformità a quanto prescritto dal regolamento stesso.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale ed è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale online nonché trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali.

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Ultimo aggiornamento: 06/11/2024

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