ART. 1
FINALITA'
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle Leggi 142 e 241 del 1990, al Decreto Legislativo 77 del 1995, alla Legge 127 del 1997 ed al Decreto Legislativo 446 del 1997, che disciplina le entrate relative ai tributi comunali, alle entrate patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti, proventi e relativi accessori, alle entrate derivate dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate dell’Ente Locale ad eccezione di quelle derivate dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali, ha lo scopo di:
a) ridurre gli adempimenti in capo ai Cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
b) ottimizzare l’attività amministrativa dell’Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
c) individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello Statuto del Comune e nel Regolamento di contabilità;
d) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell’Ente Locale;
e) attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale.
2. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le Leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie si tiene riferimento alla specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e della aliquota massima determinata per ogni singolo tributo.
ART. 2
DISCIPLINA DELLE ENTRATE
1. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la certifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per la emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva, e quant’altro necessario alla gestione dei tributi stessi.
2. Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.
ART. 3
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI
1. Il Consiglio Comunale determina le aliquote, le tariffe e prezzi, relativi alle entrate di cui al precedente articolo, entro i limiti previsti dalle Leggi, ed entro il termine per l’approvazione del Bilancio.
ART. 4
AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI
1. Nel rispetto della normativa sorgente ed in ossequio al principio della autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico Regolamento.
2. Eventuali e successive modificazioni dei Regolamenti, dovute ad una variazione della normativa ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per la approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla Legge e dal presente Regolamento.
ART. 5
AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE
1. In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza il Consiglio Comunale adotta il Regolamento di autotutela per definire l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, di revoca o di rinuncia alla imposizione, in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all’importo ritraibile dal tributo ovvero alla loro difesa.
2. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il Consiglio Comunale, in base ai criteri enunciati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché sui principi desumibili dall’articolo 3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, adotta il Regolamento recante le disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.
ART. 6
RESPONSABILE DELLE ENTRATE
1. Sono responsabili delle singole entrate i dirigenti ed i funzionari responsabili del servizio di gestione delle entrate medesime, cui sono state affidate dal Piano Esecutivo di Gestione.
2. Spetta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate, in correlazione alle risorse specificatamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.
3. Spettano al responsabile delle entrate tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.
4. Il dirigente del servizio responsabile dell’entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l’individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell’indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
5. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazione tributarie il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla Legge e dai Regolamenti attuativi.
ART. 7
RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA
1. La riscossione delle entrate, spontanea e coattiva, avviene secondo quanto disposto dal presente regolamento, salve le differenti e specifiche disposizioni legislative o regolamentari relative alle singole tipologie di entrata.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie avviene, anche disgiuntamente, tenuto conto della tipologia e delle peculiarità della singola entrata: (A) sulla base dell’ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili; ovvero (B) sulla base della procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, con affidamento alla società Equitalia S.p.A. od alle società dalla stessa partecipate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.
3. [ABROGATO]
4. [ABROGATO]
5. [ABROGATO]
6. Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivati dalle entrate patrimoniali, qualora il dirigente ne determini l’opportunità e/o la convenienza economica.
7. Ove applicata la riscossione mediante ruolo, compete ai dirigenti ed ai funzionari responsabili dei servizi la formazione dei ruoli coattivi per le entrate di loro competenza. Gli stessi sono responsabili del visto di esecutorietà.
8. [ABROGATO]
9. [ABROGATO]
10. [ABROGATO]
ART. 8
SANZIONI TRIBUTARIE
1. In considerazione del disposto del comma 133, lettera l) dell’articolo 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i criteri a cui confermare l’applicazione delle sanzioni tributarie sono i seguenti:
a) la gravità della violazione commessa, desunta anche dalla condotta dell'agente, in relazione all'azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonchè dall'azione del medesimo per l'eleiminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa.
b) la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;
c) le condizioni economiche e sociali del trasgressore;
d) l’esclusione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno all’Ente Locale;
e) l’attenuazione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;
f) l’applicazione dei massimi previsti per la irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasione totale;
g) l’ulteriore inasprimento della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
h) l’applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.
2. La Giunta Comunale indirizza, con propria deliberazione, la misura delle sanzioni da irrogare secondo la fattispecie delle violazioni. L’irrogazione delle sanzioni compete al funzionario responsabile del tributo.
3. Qualora le violazioni o gli errori del contribuente, relativi al disposto delle norme tributarie, derivano da verifiche e controlli compiuti autonomamente ovvero da accertamenti precedentemente notificati dall’Ente Locale, non sono irrogate le sanzioni a seguito dell’accertamento del maggior tributo dovuto.
4. Per gli anni di vigenza del presente Regolamento e per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997, e 1998, le sanzioni relative alle entrate tributarie, non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a favore di un Comune diverso.
ART. 9
ATTIVITA’ DI VERIFICA E DI CONTROLLO
1. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta Comunale individua i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate.
2. Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai cittadini dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Per un Progetto di Intervento Finalizzato di attività di controllo e di verifica delle entrate comunali, salvo non diversamente disposto, il coordinamento di tutto il personale impiegato compete al responsabile del progetto medesimo, anche se il personale dipende funzionalmente e gerarchicamente da altri uffici o servizi.
4. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile del procedimento - prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell’ingiunzione - può invitare il contribuente o l’utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.
5. Il responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti, ottimizza le risorse assegnate, verificando l’economicità di attuare in parte o completamente le attività di controllo.
6. Le attività di controllo e verifica dei Tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associate previste dagli articoli 24, 25, 26 e 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
ART. 9-bis
MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI COMUNALI
1. Gli operatori economici che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di tributi di competenza del Comune di Jesi, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune stesso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contatti pubblici). Alla verifica sull’insussistenza di violazioni relative ad imposte e tasse di competenza statale si affianca quindi, ai fini dell’aggiudicazione del contratto, anche quella sull’insussistenza di violazioni relative a tributi comunali, ferme restando le modalità di verifica, anche semplificate, previste dalla normativa sui contratti pubblici.
2. L’esercizio di attività commerciali o produttive è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi di competenza del Comune di Jesi, previa adozione di uno specifico regolamento attuativo ai sensi dell’articolo 15-ter del D.L. n. 34/2019. Tale disposizione si applica ai soggetti che richiedano o che siano in possesso di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, il cui rilascio competa al Comune di Jesi, nonché ai soggetti che inoltrino od abbiano inoltrato segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, la cui ricezione competa al Comune stesso.
3. Ai sensi dell’art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo, di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, l’Ente può destinare il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’IMU e della TARI, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate, se necessario, ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti in applicazione dell’art. 1, del D.L. n. 203/2005. Le modalità per la costituzione e la ripartizione del relativo fondo incentivante saranno successivamente disciplinate dallo specifico regolamento che sarà approvato dalla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
ART. 10
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento e quelli relativi alle specifiche tipologie di entrata sono adottati dal Consiglio Comunale, entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, ed entrano in vigore a far tempo dal 1° gennaio dell’anno successivo alla loro approvazione. Entro trenta giorni dalla loro approvazione o modificazione sono trasmessi, unitamente all’atto deliberativo al Ministero delle Finanze. Sono pubblicati, mediante avviso sintetico, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Tutte le modificazioni alla legislazione sulle entrate comunali si vogliono automaticamente acquisite.