Regolamento per l'uso di locali comunali da parte dei partiti e dei movimenti durante le elezioni e per le consultazioni referendarie

LEGGE 10/12/1993, n. 515 artt. 19 e 20

Regolamento per l'uso di locali comunali da parte dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale per l'elezione dei rappresentanti alla Camera dei Deputati, al senato della Repubblica, al Parlamento Europeo, per l'elezione del Consiglio Regionale, del Consiglio Provinciale, del Consiglio Comunale e del Presidente della Provincia, nonché per le consultazioni Referendarie previste da norme statali, regionali, provinciali e dallo statuto comunale.

ART. 1
Il presente Regolamento disciplina le modalità, i termini e le condizioni con cui il Comune di Jesi mette a disposizione i propri locali durante le campagne elettorali per l'elezione:
1 - dei rappresentanti alla Camera dei Deputati;
2 - dei rappresentanti al Senato della Repubblica;
3 - dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo;
4 - del Consiglio della Regione Marche;
5 - del Presidente del Consiglio della Provincia di Ancona;
6 - del Sindaco e del Consiglio del Comune di Jesi;
nonché durante le campagne elettorali per le consultazioni referendarie previste da norme statali, regionali, provinciali e dallo Statuto Comunale.

ART. 2
I locali di proprietà comunale destinati a conferenze e dibattiti durante la campagna elettorale sono individuati:
1) SALA CONVEGNI

ART. 3
Il predetto locale, per gli scopi di cui al precedente articolo 2 verrà messo a disposizione a decorrere dal 30° giorno antecedente sino alle ore 24.00 del venerdì precedente la data delle elezioni.

ART. 4
Possono inoltrare domanda per usufruire dei locali di cui al precedente articolo 2, i partiti ed i movimenti presenti nelle competizioni elettorali di cui al precedente art. 1, nonché gruppi di candidati o singoli candidati che partecipano direttamente alle competizioni stesse.

ART. 5
Ogni partito o movimento presente nella competizione elettorale per le elezioni di cui dai punti da 1 a 6 all’art. 1, nonché ogni candidato o gruppi di candidati per le elezioni di cui dai punti da 1 a 5 all’art. 1, che partecipano alla competizione stessa, hanno diritto di ottenere, durante il periodo come stabilito al precedente art.3, l'uso della sala, per complessive sei ore ciascuno. Nel giorno del venerdì che precede le votazioni, i soggetti di cui sopra potranno usufruire dei predetti locali, fermo il tetto massimo di sei ore, per non più di due ore ciascuno.

ART. 6
I locali saranno concessi a seguito di domanda da farsi in duplice copia nel periodo dal quinto giorno (120 ore) al primo giorno (24 ore) precedente la manifestazione in apposito modulo che verrà compilato dal Comune. Una copia verrà restituita immediatamente al richiedente, munita del timbro dell'Ufficio preceduto dall'indicazione del giorno ed ora della presentazione.
Detti moduli potranno essere presentati nei giorni feriali dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18, nei festivi dalle 9 alle 13 presso il Comando P.M.; a cura dello stesso Comando verrà data comunicazione della sala impegnata alle Direzioni della Pinacoteca ed all'Ufficio Economato per quanto di rispettiva competenza.
Per l'ordine di utilizzazione della sala nell'ultimo giorno della campagna elettorale, nel caso di richieste totalmente o parzialmente concomitanti ed in assenza di accordo tra i richiedenti, si procederà ad estrazione a sorte.
Nel caso in cui nell'ultimo giorno di campagna elettorale le richieste siano tali da non consentire a tutti l'utilizzo dei locali, il Segretario Generale provvederà a limitare i tempi in modo da consentire a tutti i richiedenti un identico uso.

ART. 7
Il costo orario per l'uso dei locali viene stabilito, per ogni campagna elettorale, tenuto conto dei seguenti elementi di costo orari, che il Comune dovrà sostenere:
- personale di sala;
- personale di pulizia;
- illuminazione;
- riscaldamento.
Il pagamento dell'uso della sala richiesta dovrà avvenire anteriormente all'uso stesso. Il personale addetto alla sala è autorizzato a vietare l'uso ove il richiedente non dimostri di aver assolto al pagamento esibendo quietanza rilasciata dal Comune.

ART. 8
Durante il periodo di cui al precedente art. 3, le richieste dei soggetti di cui al precedente art. 4, hanno precedenza su qualsiasi altra domanda per l'utilizzo delle sale predette.

Formati disponibili

Licenza di distribuzione

Ultimo aggiornamento: 05/11/2024

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