ARTICOLO 1
ORIGINE E SCOPO DEL REGOLAMENTO.
Il presente Regolamento trae origine dal penultimo comma dell'Art; 9 della legge 18 Marzo 1968, n° 337 ed ha lo scopo di disciplinare la concessione delle aree per l'installazione dei tirchi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.
ARTICOLO 2
CONCESSIONE DELLE DELLE AREE AI CIRCHI, EQUESTRI ED
ALLE SINGOLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.
Per ottenere la concessione di aree per l'installazione dei circhi equestri e delle singole attività dello spettacolo viaggiante in occasione di fiere, feste patronali, ecc., gli interessati dovranno presentare domanda, in competente bollo, ai Sindaco, almeno 60 giorni prima delle installazioni delle attrezzature e non oltre 120 giorni. Nella domanda, oltre al nome e cognome e la, ragione sociale del richiedente, dovranno essere indicati gli estremi della autorizzazione Ministeriale prevista dall'Art. 6 della Legge 18 Marzo 1968, n° 337, per esercitare l'attività per la quale si chiede la concessione dell'area nonché gli estremi del numero di codice fiscale.
ARTICOLO 3
CONCESSIONE DELLE AREE AI PARCHI DI DIVERTIMENTO.
Per ottenere la concessione di aree, per l'installazione dei parchi di divertimento, gli interessati dovranno presentare domanda al Sindaco almeno 30 giorni prima della installazione delle attrezzature, e non oltre 120 giorni in competente carta bollata.
La domanda. dovrà contenere le generalità del richiedente e gli estremi della autorizzazione Ministeriale, nonché il numero di codice fiscale..
ARTICOLO 4.
IMPRESE DI NAZIONALITA' STRANIERA.
Le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sorso tenute all'osservanza del presente Regolamento. .
ARTICOLO 5
DURATA DELLA CONCESSIONE.
Le concessioni di cui al precedente Art. 2 non potranno avere durata superiore a giorni 5, mentre quelle di cui al precedente Art. 3 potranno avere una durata massima, di giorni 30.
ARTICOLO 6.
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.
Per ogni concessione dovrà essere presentata apposita domanda. L'istruttoria delle domande è affidata all'Ufficio di Polizia Municipale.
ARTICOLO 7.
LIMITAZIONE DELLE CONCESSIONI.
Le concessioni di aree per circhi equestri, spettacoli viaggianti, parchi di divertimento eco. saranno fatte limitatamente alle aree disponibili, comprese nell'elenco di cui all'art 9, primo comma, della citata Legge.
Qualora il numera delle domande superi la disponibilità delle aree predestinate, l'assegnazione sarà fatta dal Sindaco sannite le organizzazioni sindacali di categoria, dando la precedenza per quarto possibile, a coloro che abitualmente frequentano la Piazza e agli spettacoli averti finalità culturali ed educativi.
ARTICOLO 8.
DIVIETO DI SUB CONCESSIONE DELLE AREE.
E' vietata nel modo più assoluto la sub-concessione delle aree. La violazione del presente articolo comporta la revoca della concessione ed il pagamento di. una sanzione da £. 10.000a. £. 50.000 a titolo di oblazione.
ARTICOLO 9.
DIVIETO DI OCCUPARE AREE PRIMA DELLA CONCESSIONE.
Chiunque occupi aree, destinate agli spettacoli viaggianti, circhi equestri, parchi di divertimento ecc., prima di avere ottenuta l'autorizzazione è punito con una sanzione da £. 10.000 a Lire 93.000
ARTICOLO 10
AREE PRIVATE
Qualora aree private, non recintate, siano comprese nell'elenco di cui al 1° comma dell'Art 9 della Legge, sono considerate aree pubbliche e soggette alla disciplina del presente Regolamento.
ARTICOLO 11
AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
Il concessionario, ottenuta la concessione dell'area, dovrà presentare al Sindaco, ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. e degli artt. 122 e seguenti del Regolamento di esecuzione della legge stessa, domanda in bollo con firma autenticata, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
1) - Copia della licenza annuale
2) - Copia dell'Autorizzazione del Ministero del Turismo e dello spettacolo;
3) - Ricevuta di versamento della Tassa di concessione governativa;
4) - Nulla osta della S.I.A.E
5) - Marca, da bollo da applicare sulla, licenza.
ARTICOLO 12
RICONSEGNA DELLE AREE
E' fatto obbligo al concessionario di restituire l'area avuta in concessione, nelle stesse condizioni che gli è stata consegnata.
Ogni modifica o alterazione fatta dal concessionario dovrà essere ripristinata non appena smontata 'attrezzatura.
Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto dal comma precedente, il Sindaco può far eseguire i lavori a spese del concessionario ai sensi dell'art. 153 del T.U. della legge Comunale e Provinciale 4.2.1915, n° 148.
ARTICOLO 13
REVOCA CONCESSIONE PER RAGIONI DI PUBBLICA SICUREZZA
E` in facoltà del Sindaco revocare in ogni momento la concessione dell'area per motivi di P.S. o di ordire pubblico.
ARTICOLO 14.
REVOCA DELLA CONCESSIONE PER COLPA DEL CONCESSIONARIO.
Qualora la revoca della concessione sia provocata dal contegno del concessionario, questi perderà la cauzione e il rimborso della tassa pagata ai sensi dei successivi articoli 13 e 16.
Inoltre sarà escluso da nuove concessioni per la durata di anni due.
ARTICOLO 15
TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
La tassa di occupazione di suolo pubblico prevista nella tariffa deliberata dal. Consiglio Comunale il 17.3.1971 n. 54 ed approvata dal C.R.M. il 22.4.1971, n° 10533/Div. II^, è aumentata del 100% giusta delibera consiliare del 28.3.1978 n. 348 approvata; dal C.C.R.M. in data 18.4.1978 n. 10099/II di prot. con esclusione di qualsiasi aumento di tariffa in occasione di fiere, mercati, festeggiamenti patronali ecc.
ARTICOLO 16
CAUZIONE
Il concessionario prima di ritirare l'autorizzazione ad occupare l'area, deve prestare una cauzione dell'importo variabile da £: 10.000 a £. 200.000= in relazione alla superficie richiesta.
Tale cauzione sarà restituita al concessionario dopo che il medesimo avrà consegnato l'area nelle stesse condizioni esistenti al momento della concessione e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri derivarti dalla concessione stessa.
ARTICOLO 17
SALVAGUARDIA DIRITTI DEI TERZI.
La concessione dell'area non pregiudica i diritti crei terzi.
ARTICOLO 18
PULIZIA DELL'AREA
Il concessionario ha l'obbligo di tenere pulita l'area occupata e per uno spazio circostante da tutti i lati di mt. 10.
ARTICOLO 19.
DECADENZA DELLA CONCESSIONE.
Qualora il concessionario non occupi l'area entro 7 giorni dalla ottenuta concessione, potrà essere dichiarato decaduto dalla concessione, stessa e l'area potrà essere assegnata ad altro richiedente senza che l'interessato passa avanzare diritti di sorta.
Il concessionario dichiarato decaduto deve pagare la. tassa di occupazione del suolo pubblico limitatamente al periodo che ha tenuto impegnata l'area; tassa che sarà trattenuta sulla cauzione prevista dal precedente Art. 15
ARTICOLO 20
ONERI DEL CONCESSIONARIO
Tutte le spese relative alla concessione, bolli, stampati, ispezioni e collaudi degli impianti, sono a carico del concessionario.
ARTICOLO 21.
RICHIAMO ALLA LEGGE.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella Legge 18.3.1968, n° 337, dal T.U. delle leggi di P.S. e relativo Regolamento e nelle altre leggi che disciplinano la materia relativa agli spettacoli viaggianti, circhi equestri e parchi divertimento.
N° ordine | Ubicazione dell'area | Delimitazione dell'area | Dimensione mq. | Adibita a: circhi, giostre ecc. | Note |
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V.le Don Minzoni |
Viale Don Minzoni - proprietà CIARMATORI Pierina Morichelli Attilioi, Valeri Ivara e Manoni | 8.580 | Circhi e parchi divertimenti in genere |