Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed in attuazione dell’articolo 1, comma 11-quater, del D.L. n. 148/2017, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali di natura tributaria non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emessi da concessionari della riscossione di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997.
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata
1. Relativamente alle entrate comunali di cui all’articolo 1 non riscosse, a seguito di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 notificate entro il 16 ottobre 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
c) le spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento;
d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata
1. Ai fini della definizione di cui all’articolo 2, il debitore presenta al Concessionario della riscossione apposita istanza entro il 15 maggio 2018, a pena di decadenza.
2. L’istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell’istanza e l’eventuale richiesta di rateizzazione dell’importo dovuto di cui all’articolo 4. Nell’istanza il debitore indica altresì se intende avvalersi della rateizzazione, entro il numero massimo di due rate, di cui l’ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, nonché l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Concessionario della riscossione mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento.
4. L’istanza deve essere presentata mediante consegna diretta al Concessionario della riscossione ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, posta elettronica o fax, ai numeri od indirizzi indicati nella modulistica all’uopo predisposta.
Articolo 4 – Comunicazione dell’esito dell’istanza e delle modalità di pagamento
1. Il Concessionario della riscossione comunica l’accoglimento o il rigetto dell’istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l’eventuale provvedimento di rigetto ed indicando ai debitori, in caso di accoglimento, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
a) versamento unico: entro il mese di luglio 2018;
b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2018 e settembre 2018.
Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel Regolamento per la disciplina delle rateizzazioni per il pagamento di entrate comunali (ossia gli interessi al tasso legale).
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell’ingiunzione di pagamento; in tal caso vanno specificati, nell’istanza di cui al precedente articolo 3, gli importi per i quali il debitore intende aderire.
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi già oggetto di rateizzazione
1. L’adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario della riscossione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all’articolo 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi dell’articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento
1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all’articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.
Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso
1. A seguito della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Concessionario della riscossione, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati, fatto salvo quanto previsto dall’art.6 del presente Regolamento.
Articolo 9 – Funzionario responsabile e disposizioni di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.
2. Il Funzionario responsabile per la gestione della definizione agevolata di cui al presente Regolamento è lo stesso Funzionario responsabile della gestione dell’entrata oggetto di definizione.