ART. 1 – Ambito di applicazione e soggetto responsabile
1. Il presente regolamento disciplina la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria per le quali non siano previste, relativamente alla specifica fase di riscossione dell’entrata, diverse forme di pagamento rateale, in base a norme di legge o regolamenti di settore già vigenti.
2. La ripartizione in rate può essere concessa esclusivamente per gli importi richiesti a mezzo dei seguenti atti:
- avvisi di accertamento ed atti finalizzati alla riscossione coattiva delle entrate tributarie;
- atti finalizzati alla riscossione di entrate patrimoniali, volti al recupero di somme non versate alle relative scadenze.
3. Soggetto competente all’adozione di tutti i provvedimenti concernenti la concessione delle rateizzazioni è il Funzionario Responsabile dell’entrata, o in mancanza il Dirigente cui fa capo l’entrata specifica, ovvero, in caso di affidamento a terzi della gestione dell’entrata, preposto è il Funzionario Responsabile individuato dalla società affidataria.
ART. 2 – Ammissione al beneficio della rateizzazione
1. La concessione di rateizzazioni ha natura eccezionale e può essere concessa limitatamente ai debiti di importo superiore ad Euro 100,00 in caso di oggettiva, seria e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi ad opera del soggetto di cui al comma 3 del precedente articolo.
2. Il debitore presenta apposita domanda di accesso alla rateizzazione, da inoltrare in carta semplice all’Ufficio competente alla gestione dell’entrata, con modalità idonea a comprovarne la ricezione.
3. Tale domanda deve essere adeguatamente motivata e corredata di documentazione utile a comprovare lo stato di difficoltà del debitore e dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
a. generalità e codice fiscale del soggetto che sottoscrive la domanda e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b. motivazione per cui si richiede la rateizzazione, specificando le ragioni di fatto alla base della situazione di disagio del debitore;
c. estremi del provvedimento o dei provvedimenti da cui scaturisce il debito;
d. la durata del piano rateale, nei limiti di cui al successivo articolo 4.
4. Al debitore può essere richiesta ulteriore documentazione, anche in relazione all’entità della somma che si chiede di rateizzare, da presentarsi entro il termine che verrà indicato, a pena di diniego della domanda di rateizzazione.
5. Per importi superiori ad Euro 5.000,00 può essere richiesta, ai fini della concessione della rateizzazione, la presentazione di polizza fideiussoria o fidejussione bancaria, che copra l’importo complessivo del piano di rateizzazione ed avente scadenza un anno dopo quella dell’ultima rata. La suddetta garanzia contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione ed il pagamento a semplice richiesta del beneficiario.
6. Qualora la disciplina della specifica entrata preveda una riduzione in caso di versamento del debito entro un termine prefissato, ad esempio entro il termine per proporre ricorso avverso gli avvisi di accertamento tributari, l’importo da rateizzare sarà quello ridotto, a condizione che la domanda di cui ai precedenti commi sia presentata entro e non oltre tale termine. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, verrà riscosso l'importo del debito in misura piena, dedotto quanto già versato.
7. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, il valore o importo dei debiti da rateizzare è quello riferito al singolo provvedimento indicato nella domanda di cui ai precedenti commi; in caso di più debiti, si considera la somma degli importi dei provvedimenti indicati nella domanda, purché riferiti alla medesima tipologia di entrata.
ART. 3 – Provvedimenti conseguenti all’istanza di rateizzazione
1. Il soggetto di cui al comma 3 dell’articolo 1 si pronuncia in relazione alle domande di rateizzazione.
2. Il provvedimento, in caso di accoglimento delle domande, contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.
3. La presentazione delle istanze di rateizzazione o l’accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l’intera obbligazione del debitore, né può sospendere in alcun modo i termini d’impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.
ART. 4 – Modalità di rateizzazione
1. Il piano di ammortamento è a rate costanti. La prima rata scade l'ultimo giorno del mese successivo alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione; le rate successive scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nel piano di rateizzazione.
2. La durata del piano rateale non può eccedere i 24 (ventiquattro) mesi per debiti d’importo inferiore o uguale ad Euro 6.000,00 ovvero i 36 (trentasei) mesi per quelli d’importo superiore ad Euro 6.000,00. L’ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad Euro 25,00. Dalla data di scadenza dell’ultima rata fino al successivo eventuale termine di decadenza, fissato da norme statali, per la notificazione del titolo esecutivo ai fini della riscossione coattiva, devono intercorrere, in ogni caso, almeno sei mesi. A domanda del debitore, in caso di comprovato peggioramento della condizione di difficoltà economica e/o finanziaria, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo, la cui durata massima rimane quella sopra stabilita. Ai fini della proroga possono essere richieste le garanzie di cui al precedente articolo 2, comma 5, anche per importi inferiori a quello ivi previsto, fermo restando che l'ulteriore richiesta di dilazione può essere negata se il suddetto peggioramento non sia adeguatamente comprovato oppure se la condizione di difficoltà risulti di carattere non temporaneo, ma permanente.
3. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il relativo importo dovrà essere versato entro il mese successivo all'invio di apposito sollecito; diversamente il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’importo ancora dovuto, che non può più essere rateizzato, è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di scadenza possono essere sospesi o differiti per i contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.
ART. 5 – Interessi
1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi su base giornaliera nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
2. Gli interessi sono calcolati dall’inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell’ultima rata e sono corrisposti unitamente alla rata dovuta.
ART. 6 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.