Le parti, quando si uniscono, hanno infatti la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni con apposita dichiarazione oppure la legge straniera applicabile ai loro rapporti patrimoniali (se una o entrambe le parti sono cittadini stranieri). Invece, qualora non si optasse per la separazione dei beni o la legge straniera del caso, saranno soggetti al regime della comunione dei beni. Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.
Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.