Istituto del reclamo/mediazione

L'istituto del reclamo/mediazione è uno strumento deflativo del contenzioso tributario, introdotto dal 1° gennaio 2016 e finalizzato a risolvere controversie evitando l’intervento del giudice tributario.

È un istituto obbligatorio ed è disciplinato dall’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni (a cui si rimanda per i dettagli).

AMBITO DI APPLICAZIONE

La suddetta norma di legge dispone che per le controversie tributarie di valore non superiore a 20.000,00 € (50.000,00 € per gli atti notificati dal 1° gennaio 2018) il ricorso proposto dal contribuente produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Sono comunque escluse le controversie di valore indeterminabile o superiore a 20.000,00 € (50.000,00 € per gli atti notificati dal 1° gennaio 2018).

Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato e coincide con l'importo del tributo al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione di atti che irrogano esclusivamente sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Le controversie per cui si applica il reclamo/mediazione sono tutte quelle che hanno ad oggetto atti impugnabili innanzi al Giudice Tributario, individuati dall’articolo 19 del D.lgs. n. 546 del 1992.

Ai sensi del suddetto articolo sono atti impugnabili, per esempio: avvisi di accertamento per omesso/insufficiente versamento di tributi o per omessa/infedele dichiarazione; dinieghi di rimborso (espressi o taciti); dinieghi di agevolazioni tributarie; avvisi di pagamento che contengono una compiuta e definita pretesa tributaria; cartelle esattoriali a seguito di iscrizione a ruolo (solo per vizi della cartella e nei confronti dell’Agente della riscossione); ecc..

MODALITÀ E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Quando il contribuente intende contestare uno dei suddetti atti (ad esempio un avviso di accertamento per omesso versamento IMU), è tenuto a notificare un formale ricorso al Comune, così come avveniva antecedentemente all’introduzione del reclamo/mediazione ed entro i termini previsti per l’impugnazione degli atti tributari. Il ricorso produce automaticamente gli effetti di un reclamo e può  contenere (facoltativamente) una proposta di mediazione da parte del contribuente, con rideterminazione di quanto richiesto dall’ente impositore.

Presentando il suddetto ricorso, si apre quindi la fase di mediazione obbligatoria, che si deve concludere nel termine di novanta giorni dalla data di notifica del ricorso (motivo per cui quest’ultimo non può essere depositato in Commissione Tributaria prima del decorso dei suddetti novanta giorni); a tale termine si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Il ricorso è quindi preso in carico dall’ufficio e dal soggetto preposto alla gestione del reclamo/mediazione (ossia il Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie), così come individuati dal Comune all’interno della propria struttura organizzativa.

Durante la fase istruttoria del procedimento, il contribuente può essere invitato al contraddittorio, per valutare se vi siano le condizioni per raggiungere un accordo di mediazione; inoltre, l’Ufficio può anche decidere di formulare al contribuente una propria proposta di mediazione.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di reclamo-mediazione può concludersi, tenuto conto degli orientamenti della giurisprudenza e quindi dell’esito ragionevolmente pronosticabile del giudizio, con:

  • un provvedimento di diniego della mediazione;
  • l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato (totale o parziale);
  • un accordo di mediazione, che accoglie totalmente o parzialmente le richieste del contribuente, rideterminando l’ammontare del tributo ed applicando la riduzione delle sanzioni prevista dalla normativa;
  • nessuna risposta (che equivale a silenzio rigetto).

RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

Trascorsi novanta giorni dal ricevimento del ricorso senza che sia stata conclusa la mediazione, inizia a decorrere il termine di trenta giorni per l’eventuale costituzione in giudizio del contribuente (con deposito del ricorso innanzi la Commissione Tributaria Provinciale così come avveniva antecedentemente all’introduzione del reclamo/mediazione).

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