Imposta municipale propria (IMU)

Approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 159 del 18/12/2017

Di determinare come segue le aliquote per l’anno 2018 dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, confermando quelle in vigore nell’anno precedente, fatte salve tutte le esclusioni od agevolazioni stabilite direttamente dalle norme di legge:

0,0 per mille per le seguenti categorie di immobili (in virtù dell’assimilazione all’abitazione principale stabilita dal regolamento comunale per la disciplina della IUC):
l’unità immobiliare e relative pertinenze (nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, purché non adibite ad uso commerciale o locate), posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3,0 per mille per le seguenti categorie di immobili:
abitazioni principali ed assimilate classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7 assume l’aliquota dell’abitazione cui si riferisce, anche se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) applicando la detrazione di Euro 200,00;

7,6 per mille per le seguenti categorie di immobili:
abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). Tra di esse, l’IMU non si applica ad una sola unità immobiliare posseduta in Italia, in quanto assimilata all’abitazione principale dall’art. 13, c. 2, del D.L. n. 201/2011, a condizione che il possessore sia pensionato nel rispettivo Paese di residenza e che l’abitazione non sia locata o data in comodato d’uso;
alloggi regolarmente assegnati dall’ERAP (Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica), applicando la detrazione di Euro 200,00;

8,1 per mille per le seguenti categorie di immobili:
fabbricati del gruppo catastale B e D (eccetto la categoria D10);
fabbricati delle categorie catastali  C1, C3, C4 e C5;

9,0 per mille per le seguenti categorie di immobili:
abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Per tali abitazioni, eccetto quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l’art. 13, c. 3, lett. 0a), del D.L. n. 201/2011 riconosce una riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

10,0 per mille per le seguenti categorie di immobili:
aree fabbricabili;

10,6 per mille per le seguenti categorie di immobili:
altri fabbricati, tra cui quelli del gruppo catastale A non abitazione principale e le categorie catastali C2 – C6 – C7 non pertinenza di abitazioni principali. L’art. 13, c. 6-bis, del D.L. n. 201/2011 riconosce una riduzione del 25% se tali immobili sono locati in regime di canone concordato di cui all’art. 2, c. 3, della Legge n. 431/1998;
terreni agricoli;

Imposta municipale propria (IMU)

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