TITOLO III - Ordinamento istituzionale

Statuto del Comune di Jesi

CAPO 1 – IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 22
Organi

1. Sono organi del Comune di Jesi il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta.

Art. 23
Norme di carattere generale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità locale ed è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico amministrativo del Comune.

2. In tale veste esso assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici, privati e gli istituti di partecipazione, attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.

3. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai Consiglieri.

4. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge e dallo Statuto.

5. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione; resta fermo quanto stabilito per la supplenza dagli articoli 45 e 59 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000.

6. Il Consiglio dura in carica sino all’elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

7. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 24
I Consiglieri

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l’intero Comune, senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.

2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio. Hanno diritto, inoltre, di presentare domande di attualità, di interrogazione, di interpellanza, di mozione, di ordine del giorno ed emendamento che esercitano nelle forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.
La risposta alle interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo è obbligatoria nel termine di 30 (trenta) giorni. Il Sindaco o gli assessori rispondono entro detto termine se viene richiesta risposta scritta, in questo caso l’interrogazione o l’interpellanza non viene iscritta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale; qualora sia richiesta risposta orale, l’interrogazione o l’interpellanza è iscritta, nei termini e con le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale, all’ordine del giorno dello stesso nella prima seduta utile. Il diritto di iniziativa, si esercita, altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal Consigliere, è trasmessa al Presidente del Consiglio che la inserisce all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dopo aver acquisito, ove necessario, i pareri prescritti dalla legge.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dal Segretario Generale e dai dirigenti e funzionari del Comune, nonché dalle aziende, società partecipate, enti ed istituzioni da esso dipendenti o a cui partecipa, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del mandato consiliare, rimanendo tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge. Le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti posti in essere dal Comune o dallo stesso detenuti in via stabile sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.

4. I Consiglieri debbono intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e ai lavori delle commissioni consiliari di cui fanno parte.

5. Il Consigliere che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto. Il Consigliere che è impossibilitato ad intervenire alla seduta del Consiglio Comunale deve darne comunicazione scritta motivata al Presidente entro 3 (tre) giorni dallo svolgimento della seduta. Il Presidente del Consiglio, dopo la terza assenza consecutiva non giustificata da parte del Consigliere, procede d’ufficio a notificare allo stesso contestazione delle assenze effettuate e non giustificate, richiedendo allo stesso di comunicare, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze. Qualora decorsi 10 (dieci) giorni dalla notifica il Consigliere non presenti nota giustificativa delle assenze, il Consiglio ne dichiara la decadenza e procede, nella stessa riunione, alla surrogazione.

6. Ai titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, e precisamente ai Consiglieri Comunali, al Sindaco e agli Assessori in merito alla situazione patrimoniale si applicano le disposizioni di cui all’art.14 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013, modificato dal D.Lgs. n.97 del 25.05.2016, e della L. n.441 del 05.07.1982.

7. Ciascun candidato nelle elezioni amministrative per la carica di Sindaco, di Consigliere comunale e ciascuna lista partecipante a dette elezioni deve presentare al momento del deposito della candidatura o della lista al Segretario Generale una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante il tipo e l'ammontare delle spese elettorali che si intende sostenere con le relative fonti di finanziamento; la dichiarazione può essere aggiornata ogni 10 (dieci) giorni. Analoga dichiarazione relativa al rendiconto delle spese, deve essere fatta entro 30 (trenta) giorni dal termine della campagna elettorale. Tali documenti sono pubblicati tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune per una durata di 15 (quindici) giorni. Chiunque ne può prendere visione.

8. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono esercitate nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti normative.

Art. 25
Consigliere straniero aggiunto

1. E' istituita la figura del Consigliere straniero aggiunto, riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni residenti il diritto di eleggere propri rappresentanti, chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio Comunale con diritto di convocazione alle sedute del Consiglio, di informazione preliminare sugli oggetti all'ordine del giorno, con solo diritto di parola.

2. Il Consigliere straniero aggiunto partecipa ai lavori delle commissioni consiliari permanenti e delle commissioni speciali con le modalità di cui al 1° (primo) comma, senza concorrere a determinare il numero legale delle sedute.

3. L'elezione del Consigliere straniero aggiunto è disciplinata dal regolamento sulle forme di partecipazione e avviene di norma, in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale. La durata in carica è la stessa del Consigliere comunale.

4. Il Consigliere straniero aggiunto gode degli stessi diritti del Consigliere comunale per quanto attiene all'iniziativa su ogni atto di competenza del Consiglio. Hanno analogamente diritto di interrogazione, di interpellanza, di mozione e di emendamento che esercitano nelle forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale. Gli stessi hanno inoltre diritto di ottenere dal Segretario Generale e dai dirigenti e funzionari del Comune, nonché dalle aziende, enti ed istituzioni dipendenti dal Comune o a cui lo stesso partecipa, tutte le informazioni e copie di atti e documenti utili per l’espletamento del suo incarico. Le modalità di esercizio del diritto di cui sopra sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.

5. E' demandata al Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini la determinazione del numero dei Consiglieri stranieri aggiunti, nonché le modalità di elezione degli stessi.

Art. 26
Consigliere giovane aggiunto

1. È istituita la figura del consigliere giovane aggiunto riconoscendo il diritto ai giovani, che frequentano gli Istituti secondari di 2° grado della città e residenti a Jesi, di eleggere un proprio rappresentante chiamato a partecipare attivamente ai lavori del Consiglio Comunale, con diritto di convocazione alle sedute del Consiglio Comunale e con diritto di parola.
Il consigliere giovane aggiunto entra a far parte di diritto degli organismi di partecipazione per i giovani previsti dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. Ogni anno i rappresentanti delle scuole secondarie di 2° grado di Jesi che fanno parte della consulta provinciale degli studenti eleggono al loro interno il Consigliere giovane aggiunto tra coloro che hanno offerto la loro disponibilità a candidarsi.
In caso di decadenza da componente della consulta provinciale degli studenti per qualunque causa, il consigliere giovane aggiunto viene sostituito dal primo dei non eletti, ove esistente.

3. La data dell'elezione è resa pubblica e viene contemporaneamente comunicata alle Istituzioni Scolastiche con l’indicazione dei tempi e dei modi di elezione.
Le Istituzioni Scolastiche dovranno comunicare al Comune, nei termini richiesti, i nominativi degli studenti residenti a Jesi che intendono candidarsi alla carica di consigliere giovane aggiunto.
Le operazioni elettorali, da tenersi entro il mese di novembre, si svolgono presso la Sede Comunale alla presenza del Segretario Generale o persona dallo stesso delegata e del Presidente del Consiglio Comunale o Consigliere dallo stesso delegato, per la verifica della regolarità.
Il consigliere giovane aggiunto eletto resta in carica un (1) anno e può svolgere un solo mandato.

Art. 27
Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto nella prima seduta del Consiglio, tra i suoi membri, con l’esclusione dell’elettorato passivo del Sindaco, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati. Se dopo il primo scrutinio nessun candidato ottiene la maggioranza prevista si procede, con successive votazioni da tenersi nella stessa seduta, a maggioranza semplice e con voto limitato ad un candidato; in caso di parità è eletto il Consigliere più anziano per età.

2. Agli adempimenti di cui al precedente comma il Consiglio procede in seduta pubblica e a voto segreto.

3. Nella stessa seduta e con le stesse modalità si procede alla elezione di un vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

4. I poteri del Presidente sono:
a) la rappresentanza del Consiglio;
b) la predisposizione dell'ordine del giorno che è autonoma per le funzioni proprie dei singoli Consiglieri e per quanto attiene alle dimissioni, decadenze, supplenze degli stessi; mentre è ricettiva dei punti presentati dal Sindaco, dalla Giunta e dagli altri soggetti previsti dallo Statuto e dal Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini;
c) la direzione dei lavori del Consiglio assicurando l’ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;
d) la fissazione della data delle riunioni del Consiglio, previa consultazione con l’ufficio di presidenza;
e) la sottoscrizione e la diramazione degli avvisi di convocazione di Consiglio;
f) la proclamazione del risultato delle votazioni;
g) l’informazione preventiva ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
h) la presidenza della conferenza dei capigruppo e dell’ufficio di presidenza;
i) l’attivazione e il coordinamento delle commissioni consiliari e delle altre commissioni eventualmente istituite e la vigilanza sul loro regolare funzionamento;
l) l’autorizzazione ai Consiglieri Comunali all’effettuazione delle missioni;
m) la cura dei rapporti periodici del Consiglio con l’organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico regionale qualora l’Ente abbia allo stesso affidato le funzioni di difesa civica comunale, previa stipula di specifica convenzione secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

5. Il Presidente è garante dell'autonoma responsabilità di indirizzo, di programma, di pianificazione e di controllo dell'organo consiliare; nell'espletamento delle sue funzioni non compete allo stesso alcuna discrezionalità e i suoi provvedimenti debbono essere motivati sulla base dello Statuto e del Regolamento del Consiglio.

6. Il Presidente si fregia di un segno distintivo costituito da una fascia con i colori della municipalità.

Art. 28
Mozione di sfiducia - Presidenza del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio può essere revocato sulla base di una mozione di sfiducia presentata da almeno 2/5 (due quinti) dei Consiglieri e votata a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata sulla base di violazione di leggi, dello Statuto o dei regolamenti.

Art. 29
Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente convoca e presiede l'ufficio di presidenza del Consiglio, organismo consultivo del Presidente per la definizione del programma dei lavori del Consiglio e per il coordinamento delle attività delle commissioni consiliari.

2. Dell’ufficio di presidenza del Consiglio fanno parte, oltre al Presidente ed al vice Presidente, i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, alle sue riunioni è di norma invitato il Sindaco o suo delegato. Si riunisce almeno una volta al mese e si avvale della collaborazione del Segretario Generale e del responsabile affari generali.

Art. 30
Funzionamento del Consiglio

1. L'attività del Consiglio, nel rispetto delle norma statutarie, è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento disciplina le modalità per la convocazione, per la validità delle sedute, per la presentazione e la discussione delle proposte, sulla base dei principi di indirizzo fissati dallo Statuto.

2. Sono istituite in seno al Consiglio Comunale commissioni permanenti, per settori organici di materia, con funzioni referenti, consultive e di istruttoria delle pratiche da trattare nelle adunanze. Il regolamento ne disciplina il funzionamento, il numero e la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, salvaguardando la presenza di ciascun gruppo.

3. Alle commissioni consiliari può essere deferito dal Consiglio, con eventuale predeterminazione dei criteri guida, il compito di studiare ed approfondire questioni specifiche di natura programmatica, nonché di redigere il testo di atti deliberativi anche di natura regolamentare. Gli atti redatti dalla commissione possono essere sottoposti alla votazione del Consiglio senza discussione generale, qualora abbiano ottenuto il voto unanime favorevole di tutti i componenti della commissione competente, fatte salve le dichiarazioni di voto.

4. Le commissioni consiliari esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti dal Comune o dallo stesso vigilate.

5. Il Consiglio Comunale può altresì istituire con le modalità previste dal regolamento, commissioni speciali di studio per l'esame di particolari materie o attività, fissandone preventivamente la durata.

6. A maggioranza assoluta dei propri membri il Consiglio può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. Le commissioni debbono rispecchiare, tenuto conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari, la composizione del Consiglio Comunale.

7. La deliberazione che istituisce la commissione di indagine indica l'oggetto, la composizione e il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio. La commissione provvede ad eleggere un proprio Presidente. Essa è sciolta di diritto subito dopo aver riferito al Consiglio. Il Regolamento del Consiglio stabilisce le norme per la nomina del Presidente e disciplina l’esercizio dei poteri e il funzionamento della commissione.

8. Il Consiglio Comunale al fine di assicurare l’organico e tempestivo esercizio delle funzioni di controllo istituisce una commissione consiliare di controllo e garanzia alla quale è attribuito il compito di effettuare le verifiche previste dall’articolo dello Statuto relativo all’attività di controllo del Consiglio Comunale. La composizione della commissione di controllo e di garanzia è stabilita dal Consiglio in modo da assicurare con criteri proporzionali la partecipazione spettante alla maggioranza e all’opposizione. La presidenza di detta commissione è attribuita all’opposizione secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

9. Le commissioni previste da leggi o regolamenti sono disciplinate dalle norme istitutive delle stesse.

10. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento, dal vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano.

11. Il Consiglio Comunale è riunito validamente in prima convocazione con la presenza della metà dei Consiglieri in carica, senza computare a tal fine il Sindaco. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei Consiglieri in carica, senza computare a tal fine il Sindaco. Il Consiglio delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento consiliare.

12. Per le nomine e le designazioni, espressamente riservate dalla legge alla competenza consiliare, è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti.

13. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

14. Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta ed il voto è segreto, salvi i casi previsti dalle legge, dal presente Statuto e dal regolamento consiliare.

15. Le commissioni consiliari permanenti e l'ufficio di presidenza possono procedere ad audizioni con soggetti pubblici e privati e con gli organismi della partecipazione, anche su richiesta degli stessi, per questioni di particolare rilevanza e di competenza del Consiglio. I rispettivi regolamenti del Consiglio Comunale e della partecipazione ne disciplinano le forme e le modalità.

16. Di ogni seduta del Consiglio è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dal regolamento.

17. Il Segretario Generale sopraintende alla redazione del verbale di cui è unico responsabile. Il verbale riporta in modo sintetico le posizioni espresse dal Consiglio. Nella redazione del verbale il Segretario Generale può avvalersi di personale idoneo, utilizzando i mezzi tecnici a disposizione.

Art. 31
Conferenza dei gruppi consiliari

1. La conferenza dei gruppi consiliari è formata dal Presidente del Consiglio Comunale, dal vice Presidente del Consiglio Comunale e dai capigruppo consiliari o loro delegati e dal Consigliere straniero aggiunto che vi partecipa con diritto di parola.

2. La conferenza dei gruppi consiliari è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o da chi ne fa le veci. Essa si riunisce di norma prima di ciascuna seduta del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare la conferenza entro 5 (cinque) giorni su richiesta motivata del Sindaco o di almeno 4 (quattro) capigruppo consiliari.

3. La conferenza esercita le funzioni attribuitele dal Regolamento del Consiglio Comunale e in particolare concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni.

4. Le sedute della conferenza sono valide se sono presenti i capigruppo in rappresentanza di almeno la metà dei componenti il Consiglio Comunale.

5. Il Segretario Generale o suo incaricato e il responsabile degli affari generali o personale assegnato a supporto del Consiglio Comunale, assistono ai lavori della conferenza.

Art. 32
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi. La costituzione dei gruppi consiliari avviene secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

2. Ai gruppi sono assicurati idonei spazi e supporti tecnico-organizzativi per il loro funzionamento. Il Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di assegnazione e di gestione degli spazi, delle attrezzature e dei servizi necessari.

Art. 33
Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma almeno 1 (una) volta al mese. Si riunisce inoltre, quando ulteriormente occorra, su convocazione del Presidente del Consiglio, sentito l'ufficio di presidenza.

2. Il Presidente è tenuto ad indire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.


3. Il Presidente del Consiglio può concordare con l'ufficio di presidenza il calendario di più sedute consiliari.

4. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, che fissa il giorno e l’ora della seduta. L’avviso di convocazione, comprendente l’elenco degli argomenti da trattare, è inviato ai singoli Consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale, prevedendo che, su richiesta dei destinatari, lo stesso possa avvenire anche a mezzo di posta telematica od elettronica.

5. L’adunanza in seconda convocazione deve avvenire in altro giorno da prevedersi nell’avviso in prima convocazione, dandone avviso ai Consiglieri assenti nella prima adunanza.

Art. 34
Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti, dal Sindaco e deve tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione.

2. La seduta è presieduta dal Consigliere anziano per la convalida degli eletti e l'elezione del Presidente e del vice Presidente dell'assemblea. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto.

3. Il Consiglio Comunale, sempre nella prima seduta, prende atto dell’intervenuta nomina del Sindaco a suffragio universale diretto, riceve il giuramento dello stesso e la comunicazione dei componenti della Giunta dal medesimo nominati. Uno degli assessori assume funzioni vicarie in base alla designazione fatta dal Sindaco.

Art. 35
Competenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è l’organo che stabilisce l’indirizzo amministrativo-politico generale del Comune. Approva lo Statuto, adotta gli atti fondamentali. Le sue funzioni non possono essere delegate ad altri organi comunali.

2. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni e le competenze attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti ed in particolare le competenze allo stesso attribuite dall’articolo 42 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000.

Art. 36
Funzioni di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio

1. L’attività di indirizzo politico-amministrativo è esercitata dal Consiglio Comunale:
a) con l’adozione dello Statuto e dei regolamenti;
b) con la partecipazione alla definizione ed all’adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco;
c) con l’adozione, al fine della predisposizione del bilancio di previsione triennale, del Documento Unico di Programmazione che contiene le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse per aggregati significativi in termini qualitativi e quantitativi;

d) con la determinazione dei criteri generali per l’adozione da parte della Giunta del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
e) con gli indirizzi stabiliti per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
f) con la espressione degli indirizzi per il coordinamento e l’organizzazione da parte del Sindaco degli orari delle attività;
g) con la definizione dei compiti degli organismi di partecipazione;
h) con gli indirizzi da osservare da parte delle aziende e società pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) con eventuali indirizzi orientativi espressi con ordini del giorno o mozioni sulle attività o funzioni esercitate dal Comune;
l) con la valutazione dell’esito di referendum e la determinazione degli indirizzi di attuazione;
m) con ogni altra attività, funzione ed intervento per i quali la legge o il presente Statuto dispongono l’esercizio da parte del Consiglio delle funzioni di indirizzo;
n) con il dibattito e decisione su petizioni e proposte di atto deliberativo presentate per iniziativa popolare.

Art. 37
Attività di controllo del Consiglio Comunale

1. Entro 4 (quattro) mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, elabora ed invia al Presidente del Consiglio il documento programmatico relativo alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, al fine di esperire la procedura per la definitiva redazione del programma di mandato.

2. Entro 1 (un) mese dal ricevimento del documento, di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio promuove sullo stesso la partecipazione e la valutazione del Consiglio Comunale che esprime proposte, contributi ed osservazioni. La risultanza di detto esame è trasmessa al Sindaco per apportare le eventuali richieste di modifiche ed integrazioni. Entro lo stesso termine il documento, con le eventuali modifiche apportate, è approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti con votazione palese.

3. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con il Documento Unico di Programmazione; nell’atto deliberativo di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e del bilancio di previsione si dichiara espressamente la coerenza di tali documenti con il Documento Unico di Programmazione.

4. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene, almeno, con cadenza annuale, nei termini fissati dal Regolamento del Consiglio, per iniziativa del Presidente e per il tramite della commissione consiliare di controllo e garanzia. La commissione redige una relazione in ordine allo stato di avanzamento dell’azione e dei progetti compresi nelle linee programmatiche. Copia della relazione è inviata dal Presidente del Consiglio al Sindaco e per suo tramite alla Giunta almeno 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza consiliare nella quale la commissione riferisce al Consiglio.

5. Il Consiglio, su proposta della commissione di controllo e garanzia, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire. L’adeguamento del programma può essere effettuato anche su proposta del Sindaco, sentita la Giunta, sia in base alle risultanze della verifica e delle valutazioni sullo stesso espresse dal Consiglio, sia per motivi ed eventi sopravvenuti. L’adeguamento del programma è in entrambi i casi approvato dal Consiglio con le modalità di cui al comma 2. (due) del presente articolo.

6. Le ulteriori funzioni di controllo esplicate dal Consiglio sono:
a. il controllo del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nel programma - elenco annuale dei lavori pubblici;
b. la verifica delle risultanze della relazione sulla performance relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con il piano esecutivo di gestione/piano degli obiettivi;
c. l’esame del rendiconto della gestione e della documentazione allegata, nonché, l’esame della relazione relativa al controllo strategico;
d. l’esame della relazione al rendiconto di gestione del collegio dei revisori dei conti;
e. la valutazione delle relazioni periodicamente presentate dai rappresentanti del Comune nominati in istituzioni, consorzi, aziende e società dipendenti dal Comune, o da esso controllati o partecipati.

7. L’attività di controllo è funzione che compete al Consiglio Comunale ed a tutti i Consiglieri.

CAPO 2 – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 38
Norme di carattere generale

1. La Giunta è organo di governo del Comune. La Giunta collabora con il Sindaco per l'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio, ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio.

Art. 39
Elezione del Sindaco e nomina del Vice Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e, nella prima seduta successiva alle elezioni, ne dà comunicazione al Consiglio, dopo il giuramento.

Art. 40
Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori compreso tra un minimo di 4 (quattro) ed un massimo di 7 (sette), assicurando condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della legge 10.04.1991 n. 125.

2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri.

3. La carica di assessore comunale è incompatibile con quella di Consigliere. In caso di nomina, il Consigliere decade dalla carica all'atto dell'accettazione e al suo posto subentra il primo dei non eletti.

4. Gli assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari con facoltà di prendere la parola, ma senza diritto di voto e senza concorrere al quorum per la validità delle rispettive adunanze e sedute.

5. E' fatto divieto agli assessori di ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

6. Il Sindaco e ciascun assessore, all’inizio e alla fine del mandato, sono tenuti a dichiarare e a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina le forme di pubblicità.

7. Le dimissioni dalla carica di assessore vanno presentate al Sindaco; esse hanno effetto dal momento della loro presa d'atto da parte del Sindaco.

8. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 41
Mozione di sfiducia - dimissioni – impedimento – rimozione – decadenza – sospensione o decesso del Sindaco

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) dei Consiglieri assegnati senza computare il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione al protocollo generale del Comune. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 (venti) giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si ha la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario. Qualora si verifichi taluna delle altre cause di cui all’articolo 53, commi 1 e 2 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

4. Il Vice Sindaco è tenuto a svolgere l'ordinaria amministrazione al solo fine di assicurare il regolare funzionamento della Giunta Comunale per gli atti riguardanti l'attuazione dei programmi deliberati dal Consiglio Comunale.

Art. 42
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa.

3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale ed in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario. I verbali delle deliberazioni adottate dalla Giunta sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco, degli assessori e dei dipendenti a cui sono state attribuite funzioni di direzione. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dalle attestazioni e dai pareri richiesti dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

6. Gli assessori coadiuvano il Sindaco per assicurare l’integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo o nella realizzazione di un progetto. In particolare la Giunta collabora con il Sindaco per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione. Gli assessori elaborano ed aggiornano annualmente un programma delle attività del settore a cui sovrintendono. In detto programma vanno determinati gli indirizzi di azione e i risultati da raggiungere. Il programma è predisposto con il contributo del responsabile del servizio di competenza, è approvato dalla Giunta e costituisce il termine di riferimento per la stesura degli obiettivi sulla cui attuazione l’assessore vigila e risponde personalmente al Sindaco e alla Giunta.

7. Il Sindaco e la Giunta Comunale riferiscono annualmente al Consiglio sulla propria attività.

8. La Giunta invia periodicamente all’ufficio di presidenza del Consiglio il proprio programma generale dei lavori.

Art. 43
Competenza della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, del Testo Unico n. 267 del 18.08.2000 nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio e che non ricadano tra le competenze, attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti al Sindaco.

2. La Giunta opera attraverso atti di indirizzo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essa spetta in particolare:
a) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;
b) la predisposizione di schemi di atti e regolamenti di competenza del Consiglio previsti dalla legge e dallo Statuto;
c) l’approvazione di progetti preliminari e definitivi relativi a singole opere pubbliche previste nei relativi programmi;
d) l’adozione del Regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio Comunale;
e) la determinazione dei contributi, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, fatti salvi i compiti attribuiti agli organi burocratici dallo Statuto e dai regolamenti comunali;
f) la determinazione di tariffe, canoni, aliquote ed analoghi oneri a carico di terzi;
g) la predisposizione dello schema di bilancio di previsione e di tutti gli altri documenti allegati;
h) la definizione, sentita la conferenza dei Dirigenti, del piano esecutivo di gestione;
i) la determinazione in aumento o in diminuzione delle indennità del Sindaco e degli assessori;
l) l’attribuzione delle risorse umane attraverso il piano triennale di assunzioni;
m) gli atti di controllo dell’azione gestionale da compiere con gli ausili degli organismi di controllo previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
n) l’attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione.

CAPO 3 – IL SINDACO

Art. 44
Competenza del Sindaco

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione comunale.

2. Il Sindaco rappresenta l’ente, sovrintende al funzionamento degli uffici e all’esecuzione degli atti e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali delegate o sub delegate al Comune e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

3. Il Sindaco assicura l’unità di indirizzo amministrativo dell’azione comunale, promuovendo e coordinando l’attività degli assessori, che gli rispondono personalmente. Spetta al Sindaco la responsabilità di garantire la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in atti e programmi operativi che ne consentano la realizzazione.

4. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, dirige e coordina i lavori della stessa garantendone la collegialità dell’azione e mantenendo l’unità di indirizzo politico-amministrativo.

5. Il Sindaco, nel rispetto della legge e dello Statuto, ha facoltà di delegare proprie funzioni agli assessori, al Segretario Generale ed ai dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione. Spetta al Sindaco, in quanto organo responsabile dell’amministrazione comunale:
a) nominare il Segretario Generale ed i Dirigenti secondo quanto previsto dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e conferire gli incarichi di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) risolvere eventuali conflitti di competenza, attivi e passivi, nonché coordinare e dare impulso agli interventi la cui progettazione, sovraintendenza e verifica siano affidati al compito congiunto di più organi o apparati dell’amministrazione, ovvero richiedano l’integrazione funzionale rispetto all’ordinario assetto delle competenze;
c) promuovere iniziative ed impartire direttive atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, società o altri enti pubblici o privati appartenenti al Comune o a cui lo stesso partecipa, svolgano la loro attività secondo gli indirizzi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli obiettivi attuativi espressi dalla Giunta;
d) promuovere indagini e verifiche amministrative sull’attività del Comune, nonché delle Istituzioni, Aziende, Società o altri Enti pubblici e privati appartenenti o partecipati dal Comune;
e) rappresentare il Comune nell’assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per tale incombenza un proprio delegato, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio;
f) assumere l’iniziativa, concludere e sottoscrivere accordi di programma, ferma restando la sua facoltà di delegare assessori o dirigenti comunali per la partecipazione alle singole sedute;
g) promuovere il coordinamento dell’azione dei diversi soggetti pubblici operanti nel territorio, sia nelle forme di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con iniziative per attivare flussi e scambi di informazioni sull’attività dei soggetti pubblici di interesse della collettività locale;
h) sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l’attività delegata ai singoli assessorati per sottoporli all’esame della Giunta;
i) provvedere, sulla base degli indirizzi consiliari, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
l) convocare forum dei cittadini a livello comunale;
m) convocare i comizi per i referendum comunali.

5.bis Il Sindaco può attribuire ai Consiglieri Comunali incarico per svolgere attività di studio di determinati problemi e progetti e di formulazione di proposte o per coadiuvare il Sindaco e/o gli assessori delegati su determinate questioni nell'interesse dell'amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

6. Il Sindaco esercita altresì quale autorità locale le funzioni attribuitegli da specifiche disposizioni di legge. In particolare:
- in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta ordinanze contingibili ed urgenti;
- coordina e riorganizza, in base agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi e uffici pubblici, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

7. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. In caso di emergenza connessa con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando per circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi e uffici pubblici.

8. Al Sindaco è interdetto ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, società ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

9. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono la denominazione di decreti.

Art. 45
Linee programmatiche

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, elabora le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato amministrativo. Entro 4 (quattro) mesi dalla prima seduta del Consiglio invia detto documento al Presidente del Consiglio, al fine di esperire la procedura per la definitiva redazione del programma di mandato nei termini e con le modalità di cui all’Art. 37 (trentasette) del presente Statuto.

2. Il Sindaco, ove ravvisi la necessità di un adeguamento del programma, sia in base alle risultanze della verifica e delle valutazioni espresse dal Consiglio, sia per motivi ed eventi sopravvenuti, provvede, sentita la Giunta, alle integrazioni e modifiche ritenute necessarie inviando il documento di adeguamento al Presidente del Consiglio per l’approvazione da parte del Consiglio stesso nei modi e nei termini di cui al documento iniziale.

Art. 46
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

2. In caso di contestuale assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dagli assessori secondo l’ordine di elencazione nel documento di comunicazione al Consiglio della composizione della Giunta.

Art. 47
Deleghe

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli assessori l’esercizio delle proprie attribuzioni.

2. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti.

3. L’atto di delega in forma scritta obbligatoria indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

4. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

5. La delega può essere revocata dal Sindaco, con provvedimento motivato, in qualunque momento.

6. I provvedimenti di delega e di revoca sono comunicati al Consiglio.

Art. 48
Responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della gestione.

Art. 49
Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge i componenti degli organi comunali debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti, aziende, consorzi o società partecipate dipendenti o sottoposte alla sua amministrazione, vigilanza o controllo. Parimenti debbono astenersi quando si tratta d’interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Il divieto di cui al comma 1 (uno) comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

3. Il presente articolo si applica anche al Segretario Generale e al Vice Segretario.

TITOLO III - Ordinamento istituzionale

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