In base al Codice dei beni culturali e del paesaggio, disciplinato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, per poter eseguire interventi su tali beni devono richiedere l’autorizzazione paesaggistica all’amministrazione competente.
Sono beni oggetto di tutela gli immobili e le aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142 del D.Lgs. n° 42/2004, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157 D.Lgs. N° 42/2004.