Non trovarsi nelle seguenti condizioni:
- essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata;
- avere subìto l'interdizione dai pubblici uffici.
Agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni, pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con ‘istituzioni private’: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445).
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria la autenticazione della firma.