ART. 1
OGGETTO E FINALITA'
L'Amministrazione Comunale, a mezzo dell'Istituzione Centro Servizi Sociali, promuove interventi a favore della famiglia, così come riconosciuti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti, finanziandoli con i fondi regionali assegnati ai sensi della legge regionale 10.08.98, n. 30 o ai sensi della legge regionale 2.03.98 nr. 2 e con risorse proprie di bilancio.
A tal fine, per "famiglia" o "nucleo familiare" si intende "l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi ed aventi dimora abituale nello stesso Comune".
ART.2
CAMPO DI APPLICAZIONE
Gli interventi a sostegno della famiglia sono previsti per:
a) nascita o adozione di figli (Art. 2, comma 1, lett. a , L.R. 30/1998);
b) assistenza integrativa nell'ambito familiare a propri componenti non autosufficienti o con problemi di salute mentale (Art. 2, comma 1, lett. b , L.R. 30/1998);
c) superamento di situazioni di disagio sociale o economico (Art. 2, comma 1, lett. d , L.R. 30/1998).
I presenti criteri e modalità vengono applicati anche ai progetti a sostegno del "Diritto all'abitazione" di cui all'art. 19 della legge regionale 2.03.1998, nr. 2 che prevedano l'erogazione di contributi alle famiglie extracomunitarie a titolo di integrazione del canone di locazione. In questo caso i relativi benefici non sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 11 della legge 9.12.1998, nr. 431.
ART. 3
RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI
I fondi, previsti nell'apposito capitolo di bilancio, verranno ripartiti stabilendo 8 classi di ISEE e il contributo fisso minimo previsto per i singoli interventi, stabilito anno per anno dal Consiglio di Amministrazione dell' Istituzione C.S.S., viene maggiorato proporzionalmente in base al valore di ogni aliquota assegnata ad ogni singola classe:
Aliquota
1^ classe: da 0 a 2.000.000 13
2^ classe: da 2 a 4.000.000 4,33
3^ classe: da 4 a 6.000.000 2,6
4^ classe: da 6 a 8.000.000 1,85
5^ classe: da 8 a 10.000.000 1,44
6^ classe: da 10 a 12.000.000 1,18
7^ classe: da 12 a 14.000.000 1
8^ classe: da 14 a 16.000.000 0
La ripartizione dei contributi verrà effettuata dall'Istituzione Centro Servizi Sociali tenendo conto delle domande ritenute ammissibili e delle disponibilità finanziarie. Lo stanziamento complessivo previsto in bilancio sarà costituito dal contributo regionale (90%) e dalla quota a carico dell'Istituzione (10%).
Verranno esclusi dal contributo i richiedenti che hanno una situazione economica complessiva superiore alle fasce di cui all'allegato B) al presente atto.
ART. 4
REQUISITI PER L'ACCESSO
Sono destinatari degli interventi:
1) Coloro che alla data della presentazione della domanda di contributo, risiedono anagraficamente nel Comune di Jesi;
2) I nuclei familiari composti dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, titolari di una situazione economica complessiva non superiore alle fasce di cui all'allegato B) al presente atto pari ad un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a £ 14.000.000 (per intervento per disagio sociale o economico) o a £ 16.000.000 (altri interventi).
3) Non vengono considerati i redditi da pensione di guerra, le rendite vitalizie INAIL, le indennità di accompagnamento ed altre provvidenze di tipo assistenziale che non sono configurabili come reddito ai sensi della legislazione vigente in materia, corrisposta ai soggetti portatori di handicap, ad eccezione di quanto previsto per l'intervento di cui al successivo articolo 6.
Non possono essere accolte le domande di contributo presentate da parte di coloro che, per interventi in materia specifica, hanno avuto l'assegnazione e l'erogazione di provvidenze nell'ambito familiare, ai sensi di altre leggi regionali e/o statali di settore.
ART.5
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER NASCITA O ADOZIONE DI FIGLI
L'assistenza economica della famiglia in occasione della nascita o adozione di figli è attuata mediante l'assegnazione di un contributo minimo fissato di anno in anno dal Consiglio d'Amministrazione dell'Istituzione CSS sulla base delle domande ritenute ammissibili e alle disponibilità finanziarie, fermo restando che il suo ammontare dovrà essere incrementato di lire 500.000 nei casi di parto plurigemellare o di pluri adozione.
L'evento (nascita o adozione) deve essere avvenuto nell'anno antecedente la scadenza del bando per la presentazione delle domande. (fissata per il 28 febbraio di ogni anno) ; ad esempio per l'anno 2002 l'evento dovrà essere avvenuto tra il 1^ marzo 2001 e il 28 febbraio 2002, per l'anno 2003 tra il 1^ marzo 2002 e il 28 febbraio 2003, e così via.
L'Istituzione accerta d'ufficio l'evento dichiarato nella domanda.
Non è ammissibile la domanda per questo intervento da parte di quei nuclei familiari che richiedono o abbiano richiesto l'assegno di maternità previsto dall'art. 66 della legge 448/98 erogato dall'INPS.
ART. 6
ASSISTENZA INTEGRATIVA NELL'AMBITO FAMILIARE A PROPRI COMPONENTI NON AUTOSUFFICIENTI O CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE
L' assistenza economica alla famiglia in cui è presente un componente non autosufficiente o con problemi di salute mentale è attuata mediante l'erogazione di un contributo minimo fissato di anno in anno dall' Istituzione, come previsto per l'intervento di cui all'art. 5.
Alla domanda dovrà essere allegato il certificato medico attestante la non autosufficienza o i gravi problemi di salute mentale che richiedono assistenza quotidiana.
L'assistito non deve essere beneficiario dell'indennità di accompagnamento né di rendita o indennità INAIL.
ART.7
SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE O ECONOMICO
L'assistenza per il superamento di situazioni di disagio sociale ed economico è attuata con l'erogazione di un contributo minimo fissato di anno in anno con le modalità di cui al precedente articolo 5.
Non è ammissibile la domanda per questo intervento da parte di quei nuclei familiari che richiedono o abbiano richiesto l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 65 della legge 448/98 erogato dall'INPS.
ART.8
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine per la presentazione delle domande ai sensi della l.r. 30/98 scade il 28 febbraio di ogni anno. La data di scadenza, se diversamente stabilita, sarà notificata mediante pubblico avviso.
Le domande, in carta semplice, dovranno essere presentate all'Istituzione Centro Servizi Sociali, anche tramite soggetti esterni convenzionati (es: CAAF) mediante l'utilizzo di appositi stampati predisposti dagli uffici dell'Istituzione con allegata l'eventuale documentazione prescritta, stampati che verranno messi a disposizione anche dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.
Quanto dichiarato nella domanda e nella dichiarazione sostitutiva della situazione economica potrà essere oggetto di verifica da parte dell'Istituzione.
GLI INTERVENTI PREVISTI DAL PRESENTE ATTO AI SENSI DELLA L.R. 30/98 NON SONO CUMULABILI FRA LORO.
ART.9
COSTITUZIONE COMMISSIONE
Per la valutazione delle domande pervenute ai sensi della l.r. 30/98 ed ai sensi dei criteri stabiliti con il presente atto, viene costituita una Commissione, con il compito di ammettere le domande a contributo e stilare apposita graduatoria, composta dal Direttore dell'Istituzione C.S.S., dall'impiegato responsabile del procedimento ed integrata dalla assistente sociale dell'Istituzione.
ALLA DELIBERAZIONE N. 47 DEL 10.10.2001
LIMITI DI REDDITO PER POTER ACCEDERE AI BENEFICI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA
- Intervento per disagio sociale ed economico:
NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE |
PARAMETRO DELLA SCALA DI EQUIVALENZA |
INDICATORE I.S.E.E. |
LIMITE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA COMPLESSIVA |
Per 1 componente |
1 |
L.14.000.000 |
L. 14.000.000 |
Per 2 componenti |
1,57 |
L.14.000.000 |
L. 21.980.000 |
Per 3 componenti |
2,04 |
L.14.000.000 |
L. 28.560.000 |
Per 4 componenti |
2,46 |
L.14.000.000 |
L. 34.440.000 |
Per 5 componenti |
2,85 |
L.14.000.000 |
L. 39.900.000 |
Per 6 componenti |
3,20 |
L.14.000.000 |
L. 44.800.000 |
Per 7 componenti |
3,55 |
L.14.000.000 |
L. 49.700.000 |
I limiti di reddito di cui sopra sono così elevati, nei casi sotto indicati:
- maggiorazione di lire 2.800.000 nel caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- maggiorazione di lire 7.000.000 per presenza di componenti con handicap psicofisico permanente o invalidità superiore al 66%;
- maggiorazione di lire 2.800.000 per nuclei familiari con figli minori ed entrambi i genitori che svolgono attività di lavoro e di impresa.
- Interventi per nascita o adozione di figli o per l'assistenza integrativa nell'ambito familiare a propri componenti non autosufficienti o con problemi di salute mentale e interventi a sostegno del diritto all’abitazione:
NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE |
PARAMETRO DELLA SCALA DI EQUIVALENZA |
INDICATORE I.S.E.E. |
LIMITE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA COMPLESSIVA |
Per 1 componente |
1 |
L. 16.000.000 |
L. 16.000.000 |
Per 2 componenti |
1,57 |
L. 16.000.000 |
L. 25.120.000 |
Per 3 componenti |
2,04 |
L. 16.000.000 |
L. 32.640.000 |
Per 4 componenti |
2,46 |
L. 16.000.000 |
L. 39.360.000 |
Per 5 componenti |
2,85 |
L. 16.000.000 |
L. 45.600.000 |
Per 6 componenti |
3,20 |
L. 16.000.000 |
L. 51.200.000 |
Per 7 componenti |
3.55 |
L. 16.000.000 |
L. 56.800.000 |
I limiti di reddito di cui sopra sono così elevati, nei casi sotto indicati:
- maggiorazione di lire 3.200.000 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- maggiorazione di lire 8.000.000 per presenza di componenti con handicap psicofisico permanente o invalidità superiore al 66%;
- maggiorazione di lire 3.200.000 per nuclei familiari con figli minori ed entrambi i genitori che svolgono attività di lavoro e di impresa.