L'Albo dei Giudici Popolari è un elenco di cittadini che, in possesso dei requisiti di legge, hanno presentato domanda per essere designati quali giudici popolari presso la Corte d’Assise di primo e di secondo grado.
Gli albi dei Giudici Popolari vengono aggiornati ogni 2 anni (negli anni dispari: 2019-2021-2023 …) da una Commissione comunale, composta dal Sindaco e da due Consiglieri Comunali, che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l’elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale . La Commissione può anche procedere all'iscrizione d'ufficio di cittadini in possesso dei requisiti richiesti.
L'iscrizione mantiene la sua validità fino al momento in cui non si verifichi una sopravvenuta causa di impedimento all'iscrizione (ad esempio: perdita dei requisiti stabiliti dalla legge, ecc.). Inoltre l'emigrazione in altro Comune comporta la cancellazione automatica dall'Albo, ma non la reiscrizione in quello del nuovo Comune di residenza (per cui serve apposita domanda).
Requisiti
Per poter essere iscritti negli elenchi occorre possedere i seguenti requisiti:
Per i Giudici Popolari per le Corti di Assise:
- Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- Buona condotta morale
- Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
- Diploma di scuola media inferiore
Per i Giudici Popolari per le Corti di Assise di Appello:
- Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- Buona condotta morale
- Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
- Diploma di scuola media Superiore
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.