Iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari

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Iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri


Il regolamento per l'iscrizione anagrafica del cittadino extracomunitario è una normativa che regola la procedura di registrazione degli individui extracomunitari presso gli uffici anagrafici dei comuni italiani.

A chi è rivolto

È rivolto a tutte le persone provenienti da paesi al di fuori dell'Unione Europea che desiderano stabilirsi legalmente in un comune italiano.

Descrizione

I cittadini extracomunitari possono fissare la propria residenza nel Comune di Jesi se qui pongono la loro dimora abituale.

Il regolamento per l'iscrizione anagrafica del cittadino extracomunitario è una normativa che regola la procedura di registrazione degli individui extracomunitari presso gli uffici anagrafici dei comuni italiani. Questo regolamento stabilisce i requisiti, le modalità e i documenti necessari per l'iscrizione anagrafica di cittadini provenienti da paesi al di fuori dell'Unione Europea.

Requisiti

Essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Rinnovo della dimora abituale

I cittadini extracomunitari devono rinnovare all’ufficiale di Anagrafe, presentandosi personalmente agli sportelli la dichiarazione di dimora abituale entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno ( art.7 comma 3 DPR 223/89).

La mancata dichiarazione comporta, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio a provvedere nei successivi 30 giorni, la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente
(art. 11 DPR 223/1989 ).

Come fare

L’Ufficiale di Anagrafe, ricevuta la richiesta, effettua gli accertamenti necessari per verificare l’esistenza della dimora abituale, avvalendosi anche degli Agenti di Polizia Municipale; qualora il richiedente provenga da un altro Comune, trasmette al Comune di precedente iscrizione anagrafica il relativo modello per la cancellazione.

Se l’accertamento è positivo, il richiedente risulterà iscritto nell’anagrafe della popolazione residente.

Se l’accertamento risulta negativo, verrà notificato al richiedente il motivo del mancato accoglimento.

Dalla data della notifica decorre il termine di trenta (30) giorni per inoltrare ricorso al Prefetto, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 1228 del 1954.

Cosa serve

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

  • Passaporto valido;
  • Permesso o carta di soggiorno in corso di validità;
  • Nell’ipotesi di permesso di soggiorno scaduto, ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo ( la suddetta domanda deve essere stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso), unitamente al permesso di soggiorno scaduto;
  • Presenza dell’intestatario scheda anagrafica in caso di coabitazione munito di documento di identità valido;
  • Codice fiscale;
  • Eventuali atti di nascita- matrimonio-divorzio, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale ( come previsto dall’art.2 DPR394/1999 e dall’art.2 del DPR 334/2004;
  • Qualora titolari di patente di guida italiana e/o intestatari di veicoli dovrà essere compilato un modulo da ritirare presso l’ufficio anagrafe.


Per motivi di lavoro (circolare Ministero dell’Interno 20 febbraio 2007)

  • Passaporto valido;
  • Ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno
  • Nulla osta dello sportello unico per l’immigrazione;
  • Contratto di soggiorno stipulato presso lo sportello unico per l’immigrazione;
  • Presenza dell’intestatario scheda anagrafica in caso di coabitazione munito di documento di identità valido;
  • Codice fiscale del richiedente e degli eventuali familiari;
  • Eventuali atti di nascita- matrimonio-divorzio, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale ( come previsto dall’art.2 DPR394/1999 e dall’art.2 del DPR 334/2004;


Per ricongiungimento familiare (circolare Ministero dell’Interno 43/ 2007)

  • Passaporto valido;
  • Visto d’ingresso per ricongiungimento;
  • Ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno;
  • Nulla osta della Questura o dello Sportello unico per l’immigrazione al ricongiungimento;
  • Presenza dell’intestatario scheda anagrafica in caso di coabitazione munito di documento di identità valido
  • Eventuali atti di nascita- matrimonio-divorzio, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale ( come previsto dall’art.2 DPR394/1999 e dall’art.2 del DPR 334/2004;

Cosa si ottiene

Si ottiene il riconoscimento della residenza presso il Comune di Jesi.

Questo permette di godere dei diritti e dei doveri legati alla posizione di residente, tra cui l'accesso ai servizi pubblici locali, l'esercizio dei diritti civili e politici, l'ottenimento di documenti come la carta d'identità e il certificato di residenza.

Tempi e scadenze

Entro 2 giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione del cittadino (art. 18 Dpr 223/1989) decorre la nuova residenza.

L'eventuale annullamento dell'iscrizione anagrafica avviene dopo 45 giorni dal ricevimento della dichiarazione, qualora gli accertamenti non siano andati a buon fine. Termine oltre il quale si applica la regola del silenzio-assenso.

La cancellazione dall’anagrafe del Comune di precedente residenza e l’iscrizione nell’anagrafe del Comune di Jesi avranno la stessa decorrenza, cioè quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato all’Ufficio Anagrafe.

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede del Comune di Jesi - Servizi FrontOffice in Via Mura Occidentali,8

Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, URP

Via Mura Occidentali, 8, 60035 Jesi AN, Italy

L'ufficio si occupa dei servizi di front office relativamente ad Anagrafe, Stato civile, Elettorale e URP

Ulteriori informazioni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge 24 dicembre 1954 n.1228
  • D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223
  • Legge 06 marzo 1998 n. 40
  • D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334
  • Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286
  • D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394
  • Circolare Ministeriale n. 42/2006
  • Circolare Ministero dell’Interno 20 febbraio 2007
  • Legge 28 maggio 2007 n. 68

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Responsabile

Comune di Jesi - Servizi FrontOffice

Via Mura Occidentali, 8, 60035 Jesi AN, Italy

(+39) 0731 538249

protocollo.comune.jesi@legalmail.it

Contatti

Telefono:

(+39) 0731 538249
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 29/08/2024

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