Lo Statuto tra le varie forme di consultazione e partecipazione del cittadino e delle associazioni e dei soggetti portatori di interessi diffusi ha previsto anche lo strumento dell'istruttoria pubblica finalizzato a meglio configurare l'interesse pubblico concreto da perseguire in relazione a particolari atti e attività di interesse generale.
L'istruttoria pubblica è regolata dall'Art. 18 dello Statuto
1. Nei procedimenti amministrativi di particolare interesse partecipativo concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale è preceduta da una istruttoria pubblica allo scopo di configurare l'interesse pubblico concreto da perseguire.
2. L'istruttoria pubblica è indetta dal consiglio comunale su iniziativa della giunta, di almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri assegnati, di un consiglio di circoscrizione o da numero 100 (cento) cittadini.
3. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto di parte, oltre alla giunta e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere diffuso.
4. Le modalità di svolgimento dell'istruttoria sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale. (art. 92)