Le attività temporanee dei cantieri edili (esterni ed interni) e stradali, temporanei o mobili, che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e che possono determinare il superamento dei limiti di rumore ambientale vigenti devono ottenere, ai sensi dell’art. 6 comma 1 della legge 447/95, preventiva autorizzazione in deroga ai limiti di rumore.
L'attività temporanea dei cantieri viene svolta normalmente in tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00.
Le lavorazioni disturbanti devono rispettare gli orari e i valori limite delle emissioni sonore stabilite nel Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose Temporanee ovvero:
- l'utilizzo di macchinari particolarmente rumorosi (seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa, betoniere, ecc.) dovranno svolgersi esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00.
- devono rispettare il valore limite pari a LAeq = 70 dB(A)/ (65 dB(A) in caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria), con tempo di misura TM > 10 minuti.
Qualora sia necessario, per il ripristino urgente dell’erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l’incolumità della popolazione, installare un cantiere temporaneo, viene ammessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.
Una volta valutate la tipologia e l’entità dei lavori, le casistiche sono due:
- Rispetto dei limiti di rumore e di orario: occorre inoltrare all’Ufficio Tutela Ambientale del Comune apposita domanda in deroga ai parametri previsti dall’art 2 della L.n.447/95 almeno 15 gg prima dell’inizio dell'attività, redatta secondo la scheda-tipo n. 1.
Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l’autorizzazione si considera tacitamente concessa.
- Non sono rispettati i limiti di rumore e/o di orario: occorre richiedere una deroga specifica presentando 30 gg prima dell’inizio dell’attività, la scheda-tipo n. 2, corredata dalla documentazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica.