In caso di matrimonio religioso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia il certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco o l'autorizzazione per il Ministro di Culto.
Per i matrimoni civili celebrati in un altro Comune italiano, l'atto di "delega" viene trasmesso d'ufficio al Sindaco del Comune prescelto.
La celebrazione del matrimonio
Il Sindaco o un suo delegato, vestito in forma ufficiale, officerà la cerimonia alla presenza degli sposi e di due testimoni maggiorenni in una sala aperta al pubblico. Nel caso di matrimoni religiosi la funzione di pubblico ufficiale viene svolta dal parroco.
Dopo aver letto gli Artt. 143, 144 e 147 del Codice Civile il celebrante raccoglierà il loro consenso a prendersi in marito e moglie e li dichiarerà uniti in matrimonio.
Seguirà quindi la lettura del verbale della cerimonia che dovrà essere sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dal celebrante stesso.
La celebrazione del matrimonio civile è integralmente regolata dalle disposizioni del Codice Civile e dal Regolamento di stato civile n. 396/2000. Con il matrimonio i coniugi si scambiano il reciproco consenso a condividere la vita ed assumono reciproci obblighi.
Per matrimonio si intende sia la manifestazione della volontà delle parti di contrarre matrimonio, resa dinanzi al pubblico ufficiale celebrante sia il rapporto giuridico che nasce tra i coniugi, sotto l'aspetto patrimoniale e personale.
I nubendi, quando si sposano, hanno infatti la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni con apposita dichiarazione oppure la legge straniera applicabile ai loro rapporti patrimoniali (se uno od entrambi i nubendi sono cittadini stranieri). Invece, qualora non si optasse per la separazione dei beni o la legge straniera del caso, saranno soggetti al regime della comunione dei beni.