Lo Statuto Comunale istituisce tra le forme di consultazione quella del Referendum.

La proposta di indizione del referendum è avanzata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati o quando lo richiedano almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali e la richiesta sia sottoscritta da almeno 2.000 cittadini aventi diritto al voto referendario.

Materie non oggetto di Referendum

Non possono essere oggetto di Referendum consultivo e abrogativo:

  • I provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze e in generale le deliberazioni e le questioni concernenti persone;
  • I provvedimenti concernenti il personale comunale e di enti, aziende, istituzioni dallo stesso dipendenti o appartenenti a società a partecipazione comunale;
  • I regolamenti del Comune relativi all'organizzazione degli organi, degli uffici e del personale e lo Statuto;
  • I provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissioni di prestiti e applicazione di tributi, rette e tariffe, i bilanci;
  • Gli atti in materia di diritti delle minoranze etniche e religiose;
  • I pareri richiesti da disposizioni di legge e le materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri enti;
  • Gli atti vincolanti nella forma e nel contenuto;
  • I piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni;
  • Le materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

Promozione del referendum

I cittadini che intendono promuovere il Referendum debbono presentare apposita istanza scritta al Sindaco che provvede al suo deposito presso la Segreteria Generale previa protocollazione della stessa.

L'istanza, presentata su fogli in carta libera, deve recare in calce la firma, la data e il luogo di nascita di almeno 10 elettori residenti nel Comune di Jesi.

L'istanza deve contenere, in termini esatti, la proposta che si intende sottoporre al referendum e deve essere articolata in modo breve e chiaro, tale da determinare la volontà univoca dei votanti.

Qualora dalla proposta referendaria conseguano maggiori spese o minori entrate i promotori dovranno indicare il costo presunto e in linea di massima le modalità della relativa copertura.

Esame di ammissibilità del referendum

Le proposte di indizione devono preventivamente essere giudicate ammissibili da un comitato dei garanti.

Raccolta firme

La raccolta delle firme è effettuata su fogli di carta libera, su cui viene stampato, a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nella richiesta di referendum e dichiarata ammissibile dal Comitato dei Garanti.

I fogli di cui al comma 1 vengono preventivamente vidimati dal Segretario Comunale o suo delegato, che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo ai promotori.

La raccolta delle firme su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.

Autenticazione delle firme

L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo 31, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza.

La firma deve essere autenticata dai soggetti stabiliti dalla legge per il Referendum nazionale.

L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.

L'Amministrazione Comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

Presentazione delle proposte di Referendum

La richiesta di indizione del Referendum che trasmette tutti i fogli di cui all'art.31 recanti una o più firme, deve essere presentata dai promotori alla Segreteria generale, tramite protocollo, entro il 60° giorno dalla data di vidimazione dei fogli da parte del Segretario Comunale.

Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte del Segretario Comunale o di suo delegato.

Vengono ritenute valide le firme che, secondo tutte le prescrizioni di cui al primo comma dell'art.31, raccolte su fogli descritti e vidimati come indicato all'art.31 del presente regolamento, corrispondano a cittadini aventi diritto al voto referendario di cui all'art.21 comma 5 dello Statuto (7).

La verifica viene effettuata congiuntamente dagli Uffici Anagrafe ed Elettorale.

Documenti collegati

Statuto del Comune di Jesi

Pubblicato all’Albo on-line dal 07.10.2019 al 06.11.2019
Pubblicato nel numero 96 del B.U.R. del 05.12.2019

Regolamenti sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini

Nota bene: l'efficacia del titolo V è stata sospesa con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 28/07/2022 - Approvato con delibera di C. C. n° 29 del 7/2/1994 - Modificato con delibera di C.C. n. 209 del 23/07/1999 - Modificato con delibera di C.C. n. 57 dell'11/03/2002 - Modificato con delibera di C.C. n. 16 dell'24/02/2017 - Modificato con delibera di C.C. n. 29 dell 01/03/2022 - Modificato con delibera di C.C. n. 126 dell 25/07/2023

Ultimo aggiornamento: 16/07/2024

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