Regolamento disciplinante misure di contrasto all'evasione dei tributi locali ai sensi dell’art. 15-ter del D.L. n. 34/2019

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 204 del 19/12/2019

Articolo 1
Finalità ed ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento è finalizzato a contrastare l’evasione ed elusione del pagamento dei tributi comunali, in attuazione dell’articolo 15-ter del D.L. n. 34/2019.
2. Per tributi locali s’intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva ed i relativi poteri gestori siano attribuiti per legge al Comune (a titolo esemplificativo IMU, TASI, TARI, TOSAP, ICP, DPA, ecc.). L’ambito di applicazione del presente regolamento si estende anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione ad altri enti o concessionari, pubblici o privati, per l’accertamento e/o la riscossione.
3. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le entrate non aventi natura tributaria e le entrate o addizionali, ancorché tributarie, relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti, essendo la relativa gestione attribuita per legge allo Stato, all’Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.
4. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l’ente o il soggetto concessionario coopererà con gli uffici comunali per dare completa attuazione al presente regolamento.
5. Sono fatte salve le disposizioni o procedure previste in analoghi settori, relative alle conseguenze amministrative per l’irregolarità tributaria e disciplinate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale o comunale (quali, ad esempio, le disposizioni sulla regolarità contributiva - DURC).

Articolo 2
Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, costituisce condizione di irregolarità tributaria locale la posizione del soggetto che abbia un debito tributario verso il Comune di Jesi derivante dall’applicazione di un tributo locale (a seguito di omessa/infedele denuncia o parziale/mancato versamento), accertato, scaduto e non sospeso in via amministrativa o giudiziale, ivi compresi i debiti avviati a riscossione coattiva.
2. L’irregolarità rileva in caso di debito complessivo superiore ad euro 300, ivi compresi imposta, sanzioni, interessi ed altri accessori.
3. L’ammissione ad eventuali piani di rateizzazione, ove consentito, e/o il regolare assolvimento dei relativi obblighi di versamento equivalgono a condizione di regolarità o regolarizzazione.

Articolo 3
Qualificazione delle posizioni soggettive di irregolarità tributaria

1. La verifica della condizione di regolarità tributaria è effettuata nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che svolgono attività produttive (siano esse di natura agricola, artigianale, industriale, commerciale, di servizi, ecc.).
2. La verifica è effettuata sia nell’ambito dell’istruttoria avviata ad istanza di parte per il rilascio, il rinnovo, il subingresso, la variazione od altre vicende giuridiche relative ad autorizzazioni, concessioni od atti equivalenti, sia nell’ambito dell’attività di controllo sulle segnalazioni certificate di inizio di attività (SCIA), sia nell’ambito di procedure di controllo d’ufficio, anche finalizzate al rispetto delle misure contenute nel presente regolamento, ovvero nell’ambito di controlli puntuali avviati su segnalazioni e/o esposti.

Articolo 4
Effetti dell’irregolarità tributaria nell’ambito dei procedimenti autorizzatori

1. Il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni od altri atti amministrativi equivalenti è subordinato alla verifica di regolarità tributaria locale in capo ai soggetti di cui all’articolo 3. Analogamente si procede sulle istanze di rinnovo, subingresso, variazione, trasferimento ed altre similari istanze. All’atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, l’ufficio Commercio procede a richiedere al Servizio Tributi dell’Ente, mediante piattaforma telematica o attraverso il gestionale documentale, l’attestato di regolarità tributaria del soggetto istante. L’Ufficio Tributi deve provvedere a verificare le posizioni richieste nel termine di giorni dieci con le stesse modalità.
2. Nei casi in cui sia accertata la irregolarità tributaria locale, l’ufficio Commercio provvede senza indugio a notificare l’avvio del procedimento di diniego, assegnando contestualmente il termine di quindici giorni per fornire la prova dell’eventuale regolarizzazione e/o per produrre memorie o documenti afferenti la contestata situazione di irregolarità. I termini del procedimento abilitativo restano sospesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al presente comma e fino alla scadenza del termine di quindici giorni o a quello inferiore, ove l’interessato presenti integrazioni istruttorie.
3. Laddove l’irregolarità persista, decorso il suddetto termine l’ufficio conclude l’istruttoria senza indugio adottando un provvedimento d’irricevibilità succintamente motivato, facendo riferimento alla sussistenza della situazione di irregolarità tributaria locale.
4. Laddove, invece, l’istante produca la prova dell’avvenuta regolarizzazione della propria posizione, nel termine assegnato, ovvero dimostri l’insussistenza della contestata irregolarità, l’ufficio riavvia il procedimento e lo conclude nel termine previsto dalla normativa.

Articolo 5
Effetti dell’irregolarità tributaria sulle attività già in esercizio

1. Nel caso di irregolarità tributaria risultante dalle attività di controllo, l’ufficio Commercio provvede a notificare al soggetto irregolare l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione, concessione od altro atto similare ovvero di divieto di prosecuzione dell’attività in caso di presentazione di SCIA, assegnando un termine di sessanta giorni per la regolarizzazione dei debiti tributari o per produrre memorie e/o documenti afferenti la contestata situazione di irregolarità.
2. Acquisita la prova dell’eventuale regolarizzazione ovvero dimostrata l’insussistenza della contestata irregolarità, l’ufficio archivia il procedimento di revoca o divieto.
3. Se, invece, il predetto termine decorre infruttuosamente, l’ufficio procede alla revoca dell’autorizzazione, concessione od altro titolo abilitativo ovvero adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività. Il provvedimento è notificato al soggetto interessato ed altresì comunicato all’ufficio tributi, al comando della polizia municipale, che curerà la procedura di apposizione dei sigilli all’attività, e ad altri uffici od enti eventualmente competenti.

Articolo 6
Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.
2. Le norme del presente regolamento s’intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali.

 

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Ultimo aggiornamento: 06/11/2024

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