ART. 1
FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento disciplina il transito e la sosta dei veicoli all’interno dell’isola pedonale di Corso Matteotti e Piazza della Repubblica al fine di contenere al massimo la circolazione dei veicoli a motore a tutela della circolazione pedonale, dell’ordine pubblico, della qualità ambientale e del patrimonio culturale e di valore storico-artistico.
L’ingresso e la circolazione saranno controllati anche da apparecchiature elettroniche che, confrontando le targhe dei veicoli transitati con quelle preventivamente autorizzate ed incluse nella banca dati, individuerà i trasgressori, a carico dei quali verrà avviato il procedimento sanzionatorio.
ART. 2
AREA DI INFLUENZA
L’isola pedonale “Corso Matteotti e Piazza della Repubblica” è costituita da un’area regolamentata permanentemente come Isola Pedonale e denominata, da qui in avanti, “Isola Pedonale Totale”, ed un’area regolamentata, in determinate fasce orarie, come Isola Pedonale, e, per il restante periodo, come Zona a Traffico Limitato e denominata, da qui in avanti, “Isola Pedonale Parziale”.
L’”Isola Pedonale Totale” comprende le seguenti vie e piazze:
- Via Baligani;
- Arco Bisaccioni;
- Via Giorgini;
- Via Vicenza (da Vicolo Santa Chiara a Corso Matteotti);
- Via San Nicolò (da Vicolo Santa Chiara a Corso Matteotti);
- Piazza Pergolesi (tratti di strada a ridosso del monumento a G.B. Pergolesi compresi tra Via XV Settembre e Corso Matteotti);
- Via XV Settembre (da Via Mazzini a Piazza della Repubblica).
L’”Isola Pedonale Parziale” comprende le seguenti vie e piazze:
- Corso Matteotti (da Via Palestro a Via Ex Appannaggio escluse e da Via Ex Appannaggio (esclusa) e Piazza della Repubblica compresa);
- Via Mazzini (da Corso Matteotti a Via XV Settembre);
- Via Saffi;
- Via Angeloni;
- Via Grizio;
- Via Montebello;
- Via dell’Asilo (da Corso Matteotti a Via G. Bruno);
- Piazza della Repubblica (esclusa corsia di marcia che collega l’Arco del Magistrato a Via Cavour ed a Costa Mezzalancia e zona di sosta antistante il negozio Coltorti), esclusa la fascia oraria 9.30-14.00 dei soli giorni di mercoledì e sabato per consentire la sosta degli ambulanti dei mercati nn. 1 e 2;
- Vicolo del Teatro;
- Via G. Bruno (da Via dell’Asilo a Corso Matteotti (lato Arco Clementino).
ART. 3
DEFINIZIONI ED ORARI
All’interno dell’”Isola Pedonale Totale” viene istituita un’area pedonale dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, riservata al transito dei pedoni ed interdetta alla circolazione ed alla sosta di tutti i veicoli ad eccezione di quelli riportati all’art. 3 co. 1 p.to 2 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/’92 e succ. mm.ii.), dai quali vengono esclusi quelli a servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie.
All’interno dell’”Isola Pedonale Parziale” viene istituita un’area pedonale dalle ore 9.30 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 22.00 (prorogata alle ore 24.00 dal 01 giugno al 15 settembre) di tutti i giorni riservata al transito dei pedoni ed interdetta alla circolazione ed alla sosta di tutti i veicoli ad eccezione di quelli riportati all’art. 3 co. 1 p.to 2 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/’92 e succ. mm.ii.), dai quali vengono esclusi quelli a servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie.
Al di fuori delle suddette fasce orarie all’interno della medesima area così come definita al precedente art. 2 viene istituita una Zona a Traffico Limitato (valida pertanto dalle 0.00 alle 9.30, dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 22.00 alle 24.00 (dal 1 gennaio al 31 maggio e dal 16 settembre al 31 dicembre) di tutti i giorni, oltre alla fascia oraria 9.30-14.00 dei soli giorni di mercoledì e sabato in Piazza della Repubblica in occasione dei mercati nn. 1 e 2). All’interno delle suddette fasce orarie vige il “Regolamento per la concessione delle autorizzazioni di transito /o sosta nelle zone a traffico limitato”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 23.01.2012 per quanto non in contrasto con il presente Regolamento.
ART. 4
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRANSITO ED ALLA SOSTA
All’interno dell’”Isola Pedonale Totale” è vietato il transito e la sosta di tutti i veicoli ad eccezione di quelli riportati all’art. 3 co. 1 p.to 2 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/’92 e succ. mm.ii.), dai quali vengono esclusi quelli a servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie.
All’interno dell’”Isola Pedonale Parziale”, nelle fasce orarie di validità dell’isola pedonale (9.30-14.00, 16.00-22.00/24.00) è vietato il transito e la sosta di tutti i veicoli ad eccezione di quelli riportati all’art. 3 co. 1 p.to 2 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/’92 e succ. mm.ii.), dai quali vengono esclusi quelli a servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie.
All’interno dell’”Isola Pedonale Parziale” il transito e la sosta sono consentiti, nelle fasce orarie di validità della ZTL, ai soggetti di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15 del suddetto “Regolamento per la concessione delle autorizzazioni di transito /o sosta nelle zone a traffico limitato”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 23.01.2012, con le modalità in esso descritte. Le ambulanze, i veicoli delle forze armate, i veicoli dei Corpi di Polizia, i veicoli dei Vigili del Fuoco, i veicoli degli Istituti di Vigilanza, i veicoli dell’Azienda Sanitaria territorialmente competente, possono transitare e sostare, oltre che nelle fasce orarie di validità della ZTL, in qualunque altro momento solo se in situazione di emergenza.
ART. 5
CASI PARTICOLARI
In occasione di matrimoni, cerimonie funebri e religiose in genere, di cui all’art. 12 commi 1 e 2 del Regolamento di cui alla Delibera C.C. 12/2012 da svolgersi nelle fasce orarie di validità dell’isola pedonale, quest’ultima verrà sostituita, dietro semplice richiesta, per il periodo della cerimonia oltre ad un’ora prima dell’inizio ed un’ora dopo il termine presunto, dalla ZTL a mezzo apposita ordinanza del Comando Polizia Municipale. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 12 co. 3 del predetto Regolamento nonché della predisposizione della sopracitata ordinanza la richiesta va inoltrata al Comando Polizia Municipale con almeno 24 ore di preavviso.
Gli ambulanti dei mercati nn. 1 e 2 titolari di posteggio autorizzato in Piazza della Repubblica sono autorizzati ad accedere all’area ad essi assegnata, sostare per tutta la durata del mercato e ad uscirne successivamente, nella fascia oraria di validità della ZTL, attraverso Corso Matteotti. In caso di fiere, manifestazioni, ecc… autorizzate dalla Giunta Municipale l’isola pedonale verrà sostituita dalla ZTL sulla base di apposita ordinanza predisposta dal Comando di Polizia Municipale su delega espressa della Giunta Municipale.
In caso di particolari operazioni di carico e scarico, comprese quelle dei mezzi diretti al Teatro Pergolesi, che necessitano di lunghi periodi e/o che possono essere effettuate solo in determinate fasce orarie, l’isola pedonale verrà sostituita, previo parere di Giunta, per il periodo strettamente necessario all’esecuzione dell’intervento, dalla ZTL a mezzo apposita ordinanza del Comando Polizia Municipale. Ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni nonché della predisposizione della sopracitata ordinanza la richiesta va trasmessa con almeno 10 giorni di preavviso.
ART. 6
DISCIPLINA SPECIFICA PER LE PERSONE DISABILI
I disabili muniti dello speciale contrassegno di cui all'art.381 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada potranno transitare e sostare all'interno dell'Isola Pedonale Parziale nelle fasce orarie di validità dalla ZTL con le modalità di cui all'art.15 del Regolamento di cui alla Delibera C.C. 12/2012.
All'interno dell'Isola pedonale Totale nonché all'interno dell'Isola Pedonale Parziale nelle fasce orarie di validità dell'isola pedonale è consentito l'accesso e la sosta ai soggetti muniti dello speciale contrassegno di cui all'art.381 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada e con difficoltà motorie tali da impedire loro l'autonomia e la mobilità necessarie allo svolgimento della propria attività professionale, muniti permanentemente delle attrezzature speciali utili alle persone con disabilità motorie: Tali difficoltà motorie saranno attestate dall'ASUR. I suddetti soggetti potranno sostare esclusivamente all'interno degli spazi appositamente creati ed a loro dedicati.
I soggetti aventi titolo a richiedere la sopra descritta autorizzazione dovranno inoltrare apposita istanza all'ufficio competente che potrà accordarla solo previa acquisizione dell'attestazione rilasciata dall'ASUR.
ART. 7
SANZIONI
Qualora applicabile, qualsiasi violazione alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento sarà sanzionata ai sensi del Codice della Strada e del suo Regolamento di Attuazione.
Negli altri casi le violazioni al presente Regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 in applicazione delle norme previste dal Capo I, Sez. I e II, della L. 689/1981 e dell’Art. 7bis del D.Lgs. 267/2000. Entro 60 gg dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 oltre le spese del provvedimento. Avverso le violazioni alle prescrizioni previste dal presente Regolamento è ammesso ricorso al Sindaco nel termine di 30 gg dalla data di accertamento o notifica della violazione, secondo le norme previste dal Titolo I Sez. II della L. 689/1981.
Avverso le violazioni al vigente Codice della Strada è ammesso ricorso ai sensi degli artt. 203 e 204 bis del medesimo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e succ. mm.ii.).
ART. 8
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di cui alla Delibera di Consiglio Comunale di approvazione del presente Regolamento, nonché al Regolamento di cui alla Delibera C.C. 12/2012 per quanto applicabile.
Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della Delibera di Consiglio Comunale con il quale è stato approvato.