Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 04/02/2021 - Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 201 del 14/12/2023

Art. 1 - Oggetto

  1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell’art. 1, comma 837, della Legge n. 160/2019, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Jesi. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992.
  2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge n. 160/2019 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. n. 507/1993 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge n. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013.
  3. Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall’atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 2 - Definizioni

  1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
    1. per aree pubbliche: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge. Ai fini dell’applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all’art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
    2. per commercio su aree pubbliche: l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
    3. per mercato: l’area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
    4. per posteggio di mercato: l’area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale;
    5. per mercato annuale: l’evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
    6. per mercato giornaliero: l’evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell’evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
    7. per mercato straordinario: l’edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
    8. per operatore: il soggetto titolare della concessione all’occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all’esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
    9. per spunta: l’attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati;
    10. per spuntisti: gli operatori che pur avendo l’autorizzazione all’esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all’occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all’assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

Art. 3 - Commercio su aree pubbliche e rilascio dell’autorizzazione

  1. Per l’esercizio del commercio su aree pubbliche ed il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione di suolo pubblico si rinvia alla vigente normativa di settore.

Art. 4 - Modalità di applicazione del canone

  1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale di cui all’Allegato B del regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in cui viene effettuata l’occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata.
  2. Per le occupazioni di mercato giornaliere, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l’occupazione di cui all’Allegato B di cui sopra, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013.
  3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all’unità superiore.
  4. Ai fini dell’applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in tre categorie (zone) in base all’importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell’Allegato B di cui sopra.

Art. 5 - Modalità di determinazione della tariffa e riduzioni

  1. Per le occupazioni di mercato annuale l’importo del canone dovuto si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per l’anno iniziale, l’importo del canone viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
  2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 9 ore in relazione all’orario effettivo; qualora l’orario effettivo fosse superiore a 9 ore si applica la tariffa giornaliera.
  3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto del 35%.
  4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
  5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), indipendentemente dall’orario effettivo dell’occupazione.
  6. Per le occupazioni di mercato giornaliere di cui ai precedenti commi da 2 a 5 non si applica la riduzione del 50% prevista dall’art. 22, comma 1, lett. j), del regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
  7. Per le occupazioni di mercato giornaliere le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,1291 al metro quadrato per giorno.

Art. 6 - Versamento del canone

  1. Il canone per il periodo di occupazione dell’anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un’unica soluzione. Qualora l’importo dovuto sia superiore a € 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre dell’anno di riferimento.
  2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
  3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
  4. Per il primo anno di applicazione la scadenza di cui al comma precedente è posticipata al 31 maggio.
  5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente le modalità previste dalla legge vigente.
  6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell’assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 5.
  7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini di versamento possono essere sospesi o differiti per i soggetti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, quali gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie ed altri gravi eventi di natura straordinaria. In presenza di tali eventi può essere altresì deliberata la rimessione in termini per i soggetti interessati e/o la disapplicazione di interessi e sanzioni.

Art. 7 - Sanzioni ed interessi

1. Il tardivo o l’omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell’importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo
di € 500,00 ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
1-bis. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, il soggetto passivo che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone o di averlo pagato in misura insufficiente, può regolarizzare la situazione pagando contestualmente:

  • il canone comunque dovuto,
  • gli interessi, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quella in cui viene effettivamente eseguito,
  • la sanzione ridotta, calcolata sul canone, pari a:
    • 0,1% giornaliero per i primi 14 giorni di ritardo;
    • 1,66% dal 15° al 90° giorno di ritardo;
    • 3,75% se il pagamento avviene entro un anno;
    • 4,28% se il pagamento avviene tra il primo anno ed il secondo anno;
    • 5% se il pagamento avviene oltre il secondo anno.

2. Per le violazioni degli altri obblighi stabiliti dal presente Regolamento, ove non sia prevista una specifica sanzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal suddetto D.Lgs. n. 267/2000 in caso di violazione di regolamenti comunali.
3. Sulle somme accertate a titolo di canone o di indennità si applicano gli interessi calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.

Art. 8 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

  1. Il mancato pagamento del canone entro il termine indicato nell’apposito atto di accertamento determina, in caso di mancata regolarizzazione, la decadenza dalla concessione o autorizzazione.
  2. L’ufficio competente all’adozione del provvedimento di decadenza, acquisiti gli elementi relativi al mancato pagamento, inoltra apposita comunicazione al soggetto irregolare avvisandolo che, in assenza di regolarizzazione o di presentazione di idonea giustificazione entro il termine assegnato, decadrà automaticamente dalla concessione o autorizzazione; tale termine non deve essere inferiore a dieci giorni né superiore a sessanta giorni.
  3. In caso di mancata regolarizzazione, l’occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
  4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato, ferma restando l’applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza stessa.

Art. 9 - Occupazioni abusive

  1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:

    1. risultano difformi dalle disposizioni dell’atto autorizzativo o concessorio;

    2. risultano eccedenti rispetto alla superficie autorizzata o concessa;

    3. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.

  2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge n. 296/2006, comma 179, determinano, per il contravventore, l’obbligo
    di corrispondere al Comune:

    1. un’indennità per la durata accertata dell’occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;

    2. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all’indennità, né superiore al doppio;

    3. le sanzioni stabilite dall’articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

  3. Per la superficie abusivamente occupata, l’indennità di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 10%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa l’occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
    3bis Per le occupazioni di cui al comma 2, sia a carattere permanente che temporaneo, se il soggetto passivo del canone regolarizza, spontaneamente, la propria posizione, la sanzione di cui al c. 2 lettera b) è fissata al 20 per cento dell’indennità di cui al comma 2 lettera a).
    L’applicazione della sanzione nella predetta misura è subordinata alla regolarizzazione del titolo di autorizzazione o concessione presso i competenti servizi dell’Ente. Resta ferma l’indennità di cui al c. 2 lettera a), nonché il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

  4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2, lettere b) e c), del presente articolo.

  5. Tutti gli occupanti abusivi, fermo restando l’esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso il Comune:

    1. a) al pagamento dell’indennità;

    2. alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese oppure al rimborso al Comune degli oneri sostenuti per la rimozione;

    3. all’eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal Codice della Strada..

Art. 10 - Rateazioni

  1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore, come previsto dall’apposito regolamento comunale per la disciplina delle rateizzazioni per il pagamento di entrate comunali.

Art. 11 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

  1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all’occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
  2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell’assolvimento del canone stabilito per la stessa.
  3. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone.
  4. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all’occupazione con una comunicazione diretta all’amministrazione. Per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione; per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l’intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l’interruzione. La sola interruzione di fatto dell’occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
  5. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione.

Art. 12 - Rimborsi

  1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa applicabile.
  2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.  
  3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.

Art. 13 - Contenzioso

  1. Le controversie concernenti l’applicazione del canone restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria. 

Art. 14 - Norme transitorie

  1. I regolamenti comunali e le delibere tariffarie relative ai previgenti prelievi sostituiti dal canone restano in vigore relativamente all’accertamento ed al sistema sanzionatorio, con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
  2. Nelle more dell'applicazione del presente regolamento e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per i previgenti prelievi sostituiti, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 2021. 

Art. 15 - Gestione del canone

  1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Jesi.
  2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile a cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone, tra cui la sottoscrizione degli avvisi ed atti di pagamento e l’effettuazione degli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell’art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
  3. Il Comune di Jesi, ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può affidare in concessione la gestione del canone ad uno dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 dello stesso Decreto, ivi compresa la riscossione coattiva del canone stesso, delle indennità e delle sanzioni.
  4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio comunale, come indicato dal regolamento di organizzazione, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
  5. Nel caso di gestione in concessione il Comune vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario. 

Art. 16 - Entrata in vigore

  1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

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Ultimo aggiornamento: 05/11/2024

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