Regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione ai tributi comunali

Approvato con delibera di C.C. n. 62 del 30/05/2013

Art. 1
OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs. 19.06.1997 n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dei tributi comunali, di instaurare un migliore rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e limitazione del contenzioso.

Art. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

1. La definizione attraverso l'istituto dell'accertamento con adesione è proponibile solo nei casi in cui l'obbligazione tributaria non sia stata determinata sulla base di elementi certi ed inoppugnabili. Ne è esclusa l'applicazione agli atti di mera liquidazione di tributi conseguenti all'attività di controllo formale degli elementi contenuti nelle dichiarazioni e nei versamenti.
2. L'ufficio comunale in sede di contraddittorio con il contribuente valuta - oltre agli elementi probatori in suo possesso, le norme applicabili, le motivazioni prodotte e le deduzioni difensive del contribuente - il rapporto costi/benefici che deriva dall'emissione dell'avviso di accertamento e la probabilità di soccombenza, con la conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio, in caso di attività contenziosa, anche attraverso l'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive.

Art. 3
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
b) su istanza del contribuente, a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 4
PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO COMUNALE

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso, tramite lettera raccomandata o mediante notifica, un invito a comparire nel quale devono essere indicati:
a) gli elementi identificativi dell'atto, dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) la maggiore imposta, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata;
c) gli elementi di fatto e di diritto sui quali l'accertamento si fonda;
d) la data ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
e) l'avvertimento che la mancata risposta all'invito impedisce al contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è già stato formulato l'invito a comparire.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. Il contribuente può prestare adesione al contenuto dell'invito, di cui al comma 1, mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni per le violazioni che danno luogo all'accertamento si applicano nella misura della metà del minimo applicabile previsto dalla legge.
5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.

Art. 5
PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può far pervenire all'Ufficio competente, tramite consegna a mano o lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata, istanza di accertamento con adesione redatta in carta libera, che contenga l'indicazione del recapito anche telefonico.
2. La presentazione dell'istanza di adesione deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, anteriormente all'impugnazione dell'avviso stesso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale; tale impugnazione comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. L'Ufficio comunale, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del contribuente, formula allo stesso, anche telefonicamente, l'invito a comparire.
4. Dal momento della presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo coobbligato, i termini per l'impugnazione e per il pagamento del tributo restano sospesi per 90 giorni, anche per tutti i coobbligati. Tale sospensione non opera invece con riguardo ai termini della definizione agevolata di cui agli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 472/97.

Art. 6
EFFETTI DELL'INVITO A COMPARIRE

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro un giorno prima di tale data.
3. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente può fornire all'Ufficio le precisazioni e i chiarimenti che ritiene necessari esibendo documenti e fornendo ogni elemento utile alla esatta determinazione del tributo dovuto.
4. Il contribuente può agire personalmente o farsi rappresentare da un procuratore munito di procura scritta.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito del concordato viene dato atto in un succinto verbale, compilato dal responsabile del procedimento.

Art. 7
ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 8
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento rateizzato in un massimo di otto rate trimestrali (dodici rate se l'importo dovuto supera € 51.645,69) di pari importo previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale; detti interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto effettuare il versamento del tributo e fino alla scadenza dell'ultima rata in cui è suddiviso il carico rateizzato.
3. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo (o di quello della prima rata) il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'Ufficio a seguito del ricevimento di tale quietanza rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
4. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Art. 9
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio dell'ulteriore attività nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
4. L'atto di adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati estingue l'imposizione in capo tutti i coobbligati.

Art. 10
RIDUZIONI DELLE SANZIONI

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Art. 11
NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013 e sostituisce interamente il precedente regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali, approvato con delibera di C.C. n. 279 del 30.10.1998.

2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Formati disponibili

Licenza di distribuzione

Ultimo aggiornamento: 06/11/2024

Rating pagina

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri

Campo obbligatorio