L'Amministrazione Comunale riconosce la funzione positiva in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città, dell'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione di strutture temporanee connesse a pubblici esercizi, nell'ambito di regole codificate che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico.
L’art. 52 del D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, dispone che i Comuni, sentito il Soprintendente, individuino le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio. Il presente Regolamento, in relazione a tale norma, intende pertanto disciplinare le modalità per poter esercitare l’attività di somministrazione nell’ambito delle aree pubbliche comunali aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, mediante l’introduzione di condizioni particolari e/o divieti di utilizzo del suolo sulla base del contesto in cui tali attività vengono svolte.
Il regolamento completo degli allegati e dell'appendice "Bon ton dei locali per la cura, il decoro e il benessere in città" è in allegato.