I - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 2 del D.Lgs. 30/2004, dell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 (e dell'art. 26, comma 1, lett. b) del CCNL del 23.12.1999 per l'area della dirigenza); esso trae origine e riferimenti giurisprudenziali dalla legge del 6 agosto 1990, n.223 e dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n.24/2001.
Le norme del presente Regolamento comunale costituiscono la disciplina generale per la stipula di contratti di sponsorizzazione e, più in generale, per la conclusione di speciali accordi di collaborazione, afferenti allo svolgimento di attività e di iniziative di interesse del Comune di Jesi, per le finalità indicate nel successivo art. 2, nei settori e nei campi di intervento di cui ai successivi Artt.8 e 13.
Preso atto della sostanziale atipicità e novità delle iniziative di "sponsorizzazione" e "collaborazione", delle specifiche disposizioni legislative inerenti le attività contrattuali degli Enti Pubblici e della mancanza di uno specifico quadro normativo di riferimento, il criterio di stesura, lettura e interpretazione delle disposizioni che seguono, fa proprio l'istituto della libertà contrattuale sancito dall'art. 1322/1 del Codice Civile, nell'imprescindibile rispetto delle leggi che, per analogia e specificità dei campi di applicazione, vengono richiamate e adottate.
Art. 2 - Finalità del Regolamento
Il comune di Jesi intende avvalersi di contratti di "sponsorizzazione" e di "collaborazione", essenzialmente:
a) per realizzare maggiori economie di spesa, anche nel rispetto del patto di stabilità interno di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni;
b) per migliorare la qualità dei servizi istituzionali prestati;
c) per incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell'organizzazione tecnica e amministrativa dell'Ente;
d) altre finalità da definire, anche a scopo sociale e umanitario, che facciano propri i citati punti a), b), c).
Art. 3 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari
I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi sia con soggetti privati, singoli cittadini e/o figure giuridiche riconosciute dalla legge, sia con associazioni senza fini di lucro, per realizzare ovvero beneficiare, a titolo gratuito, di interventi, servizi, prestazioni, beni o attività di nuova realizzazione inseriti, oppure da inserire, nei programmi di spesa, ordinari o straordinari, per i quali è previsto o prevedibile il finanziamento a carico del bilancio dell'Ente; il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale, parziale, o programmatica, rispetto alla previsione di spesa, in relazione al totale o parziale raggiungimento del previsto risultato da parte dello sponsor e/o dello sponsee, senza oneri per l'Ente, ovvero con oneri ridotti.
Art. 4 - Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si intende:
a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale e la propria "immagine", in appositi e predefiniti spazi pubblicitari secondo le modalità ed i tempi pattuiti;
b) per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale e la propria "immagine";
c) per "sponsor": ai sensi dell'art. 119 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;
d) per "sponsee": il soggetto, che assume dietro corrispettivo (nelle forme meglio specificate di seguito), l'obbligo di associare alle proprie attività il nome o il segno distintivo dello sponsor; nel caso, il Comune di Jesi;
e) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor;
f) per "veicolo pubblicitario": l'opera o la prestazione attraverso l'esecuzione della quale lo "sponsor" produce il beneficio conseguente alla sponsorizzazione; esso non necessariamente include la individuazione di uno "spazio pubblicitario".
Art. 5 - Contenuto del contratto di sponsorizzazione e diritti di tutela dell'immagine dell'Amministrazione
Il contratto di sponsorizzazione determina, a fronte di un corrispettivo, costituito da una somma di denaro, ovvero da forniture di beni e/o servizi prestati dallo sponsor a vantaggio del Comune di Jesi, le modalità con cui questo Ente si obbliga a divulgare il nome o il marchio del soggetto sponsorizzante nelle varie estrinsecazioni della propria attività, promuovendone l'immagine.
All'atto della presentazione della proposta presso il protocollo, il Comune di Jesi acquisisce oltreché l'obbligo, anche il diritto alla divulgazione dell'iniziativa e il diritto alla tutela dell'immagine dell'Amministrazione, condizionata dall'effettiva e conclusiva realizzazione dell'iniziativa di sponsorizzazione; a tal fine è fatto obbligo allo "sponsor" di stipulare una polizza fidejussoria che compensi la mancata realizzazione dell'iniziativa di sponsorizzazione e l'indebito godimento dell'attività pubblicitaria svolta dallo "sponsee" secondo i criteri meglio determinati all'art.20.
Art. 6 - Altra forma della sponsorizzazione: gli accordi di collaborazione
Gli accordi di collaborazione potranno determinare, indipendentemente dall'importo della sponsorizzazione o collaborazione, a fronte degli investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio del Comune di Jesi, oltre che il ritorno pubblicitario rimarcato all' art. 5 che precede, anche la possibilità economica per lo "sponsor" di ricavare direttamente una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune, da concretizzarsi nella forniture di servizi e di beni caratterizzati dalla componente programmatica preminente del bene o del servizio fornito ab origine dal comune. È l'esempio della gestione di strutture pubbliche quali attrezzature sportive, spazi espositivi, parcheggi, ecc., per l'utilizzo dei quali è comunemente previsto il pagamento di una tariffa (abbonamento, ticket, ecc.) a fronte di una retrocessione monetaria o altro beneficio da parte del Comune di Jesi.
Art.7 - Regola generale per l'utilizzo del nome e del marchio dello sponsor e del simbolo dello sponsee, nonché per la definizione della forma contrattuale
I contratti di sponsorizzazione stipulati dal Comune di Jesi devono includere obbligatoriamente le clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi (dello sponsor e dello sponsee) con specificazione dell'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Le modalità di associazione del nome e del marchio o simbolo del soggetto "sponsorizzante o sponsee" ovvero di quello "collaborante o sponsor" devono presentare caratteri consoni e compatibili alla natura istituzionale ed alla immagine di pubblica autorità neutrale proprie del Comune di Jesi.
L'utilizzazione sia dello strumento della sponsorizzazione che di quello degli accordi di collaborazione, avviene sempre attraverso la stipula di apposito contratto da redigersi in forma scritta.
L'Amministrazione comunale può definire di volta in volta, in relazione ai contratti di sponsorizzazione, specifiche clausole relative ai propri segni distintivi qualificando, con appositi atti, lo stemma ufficiale come segno distintivo con tutela pari al marchio.
Art. 8 - Ambito di applicazione del contratto di sponsorizzazione
Il Comune di Jesi può autorizzare forme "sponsorizzazione" in relazione:
a) ad attività culturali di differente tipologia;
b) ad attività sportive;
c) ad attività di promozione turistica;
d) ad attività di valorizzazione del patrimonio comunale;
e) ad attività di restauro e di recupero conservativo di beni artistici, culturali ed ambientali;
f) ad esecuzione di scavi archeologici;
g) ad attività di miglioramento dell'assetto urbano;
h) ad attività inerenti il servizio di Verde Pubblico e di Arredo Urbano;
i) ad attività inerenti la Protezione Civile ed i Lavori Pubblici;
j) ad ogni altra attività di rilevante interesse pubblico (residualmente).
Per gli accordi di collaborazione sono attività privilegiate:
a) la concessione di edifici monumentali in degrado, ovvero in disuso, a soggetti privati, i quali, fatta salva la destinazione d'uso li recuperino o restaurino e li utilizzino anche per proprie sedi, per lo stretto tempo necessario ad ammortare, attraverso i costi di locazione, le spese sostenute; i canoni dovranno essere adeguatamente ponderati dall'UTC in relazione ai criteri convenzionali di calcolo mediato dalle realtà di mercato e dallo stato degli edifici, fino al termine massimo di 30 anni. È ammessa la libera contrattazione dei canoni dovuti entro i margini del 25%, in aumento o in detrazione, in relazione alle finalità statutarie e sociali dello "sponsor";
b) le istituzioni museali, bibliotecarie ed espositive, ovvero settori specifici di attività delle stesse;
c) gli impianti sportivi di proprietà comunale;
d) il restauro, il recupero, l'adeguamento funzionale, la messa a norma, e la gestione di qualsiasi bene pubblico, appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
Art. 9 - Vincoli di carattere generale
Tutte le iniziative (veicoli pubblicitari) supportate dalle forme, in senso lato, di sponsorship di cui ai precedenti artt. 6 e 8, devono essere necessariamente dirette al perseguimento di interessi pubblici con i seguenti vincoli etici:
a) devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
b) devono essere consone e compatibili con l'immagine del Comune di Jesi;
c) devono produrre risparmi di spesa;
d) le prestazioni lavorative, ovvero le forniture di beni o servizi, oggetto della sponsorizzazione, dovranno essere eseguite da soggetti qualificati nelle rispettive competenze, secondo i vincoli normativi dei rispettivi ambiti di applicazione (commercio, lavori pubblici, servizi, ecc.),
nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2.
Sono in ogni caso categoricamente escluse le sponsorizzazione riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione dei tabacchi, prodotti alcolici e, materiale pornografico;
c) messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Art.10 - Il Comune di Jesi come sponsee
Con l'approvazione del seguente regolamento (e nel rispetto dello stesso) il Consiglio Comunale autorizza in via generale la Giunta Comunale, quindi il dirigente competente per servizio, ad avvalersi di sponsorizzazioni e collaborazioni per il conseguimento di finalità d'interesse pubblico, diretto (fornitura di beni e servizi) e indiretto (recupero e miglioria del bene immobile).
La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento, autorizza per le attività del Comune di Jesi il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazioni o collaborazioni, in via generale con l'approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) e le sue successive variazioni ovvero, per iniziative specifiche, con apposite deliberazioni i cui benefici andranno rendicontati nel conto consuntivo.
Tutte le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di cui ai due commi che precedono sono demandate alla esclusiva competenza del dirigente preposto al servizio interessato (o maggiormente interessato), che vi provvede sotto la sua personale responsabilità attraverso appositi atti di determina, in stretta collaborazione con il dirigente del servizio finanziario che integra ed aggiorna all'uopo il PEG comunale.
Per attività di particolare rilevanza è ammessa e auspicata la collaborazione dei dirigenti, che sono chiamati a soddisfare e garantire l'adempimento delle ulteriori incombenze riportate nell'art.19, che segue.
Art.11 - Le figure dello sponsor e del collaboratore istituzionale
Possono assumere la veste di "sponsor" ovvero di collaboratore istituzionale i seguenti soggetti:
a) qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
b) qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (ex art. 2511 cod. civ.), le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art.2602 cod. civ.);
c) le Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile, le cui finalità statuarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali di questo Comune di Jesi;
Art.12 - Funzione della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione
La sponsorizzazione, come del resto gli accordi di collaborazione, rappresentano strumenti tramite i quali il Comune acquisisce da soggetti terzi risorse finanziarie e/o strumentali (beni, forniture e servizi) finalizzati alla:
a) realizzazione di opere e di lavori pubblici, concernenti i beni mobili e immobili, la cui esecuzione rimane in obbligo del Comune;
b) interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 490/99 e della D.Lgs. 42/2004 (decreto Urbani);
c) esecuzione di scavi e sondaggi archeologici;
d) programmazione, progettazione ed esecuzione di iniziative culturali e di OO.PP.;
e) concretizzazione di attività progettuali, o più genericamente, di iniziative da realizzarsi da parte di questo Comune;
f) realizzazione di iniziative riconducibili ai fini propri di questo Comune.
Nell'ottica del conseguimento di un pubblico beneficio nonché di economie di bilancio e gestione, le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione potranno anche consistere nella esecuzione di opere e lavori pubblici espletati direttamente da altro soggetto (se dotato dei requisiti di legge) investito di tale onere dal soggetto sponsorizzante o collaborante.
In questa evenienza l'Amministrazione può ritenere opportuno di individuare il contraente per il tramite di procedure concorrenziali di evidenza pubblica, secondo quanto più dettagliatamente specificato nel successivo Art.15 del presente regolamento.
È comunque obbligatorio rendere pubblica l'imminenza della stipula del contratto di sponsorizzazione integrando le istituzionali pubblicazioni degli atti amministrativi presso l'albo pretorio del Municipio, anche attraverso la pubblicazione degli stessi sul sito internet del Comune di Jesi.
Art.13 - Iniziativa spontanea o per azione di terzi
La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine per:
a) iniziativa spontanea dell' Amministrazione Comunale;
b) iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art. 9 di questo Regolamento.
Qualora l'iniziativa si correli alla proposta di soggetti terzi, essa - ferme restando le modalità di scelta del contraente di cui al Titolo II che segue - deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Ente con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative.
Il riconoscimento della utilità della proposta di cui al comma 2, che immediatamente precede, avviene, in via convenzionale, mediante l'inserimento della stessa nel P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione), ovvero attraverso la deliberazione di Giunta che riconosca la corrispondenza dell'iniziativa con le finalità dell'ente.
Per tipologie di opere inserite nei prezziari ufficiali e speciali della Regione Marche in materia di lavori pubblici, su beni ed immobili comunali, compreso strade, infrastrutture e opere di urbanizzazione, l'utilità è attestata dal Dirigente del servizio competente in relazione alla sussistenza dell'obbligo di manutenzione del bene stesso.
In virtù di quanto sancito dall'art. 2 del DPR 22 gennaio 2004, n. 30, relativo agli "interventi realizzati mediante sponsorizzazione" per quanto attiene la realizzazione dei lavori di cui all'Art. 1 del presente Regolamento, "non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di appalti di lavori pubblici ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e dei soggetti esecutori".
Vista la determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, sono altresì inserite quali "sponsorizzazioni", allo stesso titolo:
a) la progettazione;
b) l'esecuzione;
c) la direzione dei lavori;
d) il collaudo;
e) le certificazioni.
Art.14 - Sponsorizzazioni plurime
Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.
II - MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art.15 - Regole generali e comuni
Premesso che l'iniziativa della sponsorizzazione non trova riferimenti né nelle disposizioni nazionali e regionali in materia di lavori pubblici né in quelle per la fornitura di beni e servizi, la scelta del contraente avviene, di norma, con procedure ad evidenza pubblica - che comunque tengano conto e si adattino alla peculiare atipicità dei rapporti in questione - tese a garantire la parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di sponsorizzazione ovvero di accordi di collaborazione, ma anche e soprattutto, la versatilità e agilità dell' istituto nell'evidente e irrinunciabile beneficio per l'Ente.
E' sempre ammessa la trattativa privata, previa adeguata motivazione, nei casi indicati dall'art.41 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (di approvazione del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato), con specifico riferimento:
a) alle ipotesi di iniziative che per le loro peculiarità e caratterizzazioni facciano fondatamente ritenere che ove anche si sperimentassero gli incanti o le licitazioni questi andrebbero verosimilmente deserti, o in ogni caso, risulterebbero di un improbabile buon esito;
b) alle ipotesi in cui si tratti di forniture di beni e servizi che un solo soggetto sia in grado di offrire con quelle specifiche caratteristiche;
c) alle ipotesi in cui l'urgenza dell'iniziativa non consenta l'indugio degli incanti o delle licitazioni;
d) ad ogni altra situazione in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non appaia né utile né congruo il ricorso alle procedure degli incanti e delle licitazioni;
e, facendo riferimento alle pertinenti norme:
e) alle ipotesi di modico valore economico della sponsorizzazione, da indicarsi entro il limite di:
- 40.000,00 EURO per iniziative non attinenti l'esecuzione di opere pubbliche;
- 100.000,00 EURO per opere classificabili come tali;
- 300.000,00 EURO per opere di restauro di beni architettonici e ambientali secondo i criteri già individuati nell'art. 24 della L.109/94 e s.m.i..
Per le iniziative di importo inferiore a 40.000,00 EURO, in analogia a quanto disposto dalla vigente normativa per gli appalti di lavori pubblici, il Dirigente, acquisito il parere di Giunta, può procedere alla stipula del contratto di sponsorizzazione mediante trattativa privata.
Per le iniziative che contemplino contemporaneamente diverse categorie di forniture (beni - servizi - oo.pp) la somma cui fare riferimento per l'applicazione del presente regolamento è quella complessiva riferita alla singola iniziativa di sponsorizzazione; nel caso di sponsorizzazione plurima tale limite va riferito all'intervento dei singoli sponsor.
Per tutti gli altri casi è prevista la preventiva procedura di evidenza pubblica in cui vengono resi noti i criteri per l'individuazione del contraente.
Tutte le somme sono da intendersi escluse di I.V.A.
Ai sensi dell'Art.12 del presente regolamento è obbligo del Comune di Jesi rendere pubblico il contratto di sponsorizzazione integrando le istituzionali pubblicazioni degli atti amministrativi presso l'albo pretorio del Municipio con la diffusione dei medesimi sul sito web e, qualora l'importanza dell'iniziativa lo rendesse opportuno, attraverso forme di diffusione sugli strumenti di informazione nazionale e locale.
Anche qualora l'iniziativa della sponsorizzazione o di accordi di collaborazione muova da privati o da soggetti terzi, il Comune di Jesi garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza al fine di comparare l'offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative.
È tassativamente da escludere qualsiasi forma di concorrenzialità strumentale ovvero di trattativa privata plurima sulla medesima iniziativa.
A tal fine il contratto di sponsorizzazione si ritiene definitivamente approvato trascorsi 15gg. dalla data di scadenza della pubblicazione degli atti presso l'albo pretorio.
Art.16 - Gli accordi di collaborazione
Gli accordi di collaborazione di cui al precedente Art. 6, stante la loro natura di più spiccata valenza economica e di interesse imprenditoriale dell'altro contraente, sono più puntualmente sottoposti al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica e previo regime di raffronto fra più possibili concorrenti.
A tal fine la "collaborazione" è sottoposta, in relazione alla diversa natura delle prestazioni, alla preventiva approvazione della procedura di gara, secondo i criteri convenzionali da sottoporsi ad una successiva operazione di sponsorizzazione.
Qualora uno o più soggetti risultassero interessati, a seguito dell'apposito avviso, alla realizzazione dell'iniziativa, l'Amministrazione provvede ad espletare apposita gara, da realizzarsi nella forma dell'appalto - concorso ovvero della licitazione o trattativa privata plurima, da espletarsi col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra i soggetti che ne abbiano fatto valida richiesta e l'originario proponente.
Art.17 - Atto di mecenatismo
Le sponsorizzazioni offerte o proposte da privati o da enti e soggetti giuridici privi di finalità di lucro, specie ove il ritorno di natura pubblicitaria appaia del tutto tenue e prevalga l'aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente unilaterali, con la prevalenza di profili c.d. di "mecenatismo" da parte dello sponsor, sono formalizzate come procedure di trattativa privata diretta, qualunque sia il valore della prestazione resa.
Art.18 - La valutazione delle proposte
In tutti i casi in cui i rapporti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione, compreso il caso in cui si sia pervenuti alla proposta in seguito a procedure ad evidenza pubblica, le offerte verranno valutate dal dirigente competente in base ai criteri indicati nell'avviso di evidenza pubblica o nella lettera di invito, ovvero nella proposta dello sponsor (in relazione a chi è promotore dell'iniziativa), che la sottopone al parere di Giunta che potrà deliberare il reperimento della disponibilità finanziaria residuale necessaria alla sponsorizzazione, nella fattispecie dell' attività di "collaborazione".
Art.19 - Il promotore - Diritto di prelazione, diritto di priorità
Fatte salve le procedure per la scelta del contraente di cui all'Art.15, e ribadite le facoltà contrattuali di cui all'art. 1322/1 del Codice Civile, il Comune di Jesi, in qualità di titolare delle iniziative e proprietario dei beni da sottoporre alla sponsorizzazione, riconosce al proponente il diritto di prelazione legale ovvero il diritto di priorità secondo i criteri di seguito elencati:
a) l'esistenza di un contratto in essere di concessione, locazione, utilizzo o usufrutto del bene oggetto di sponsorizzazione;
b) l'esistenza di una convenzione, deliberazione, determinazione ovvero di una forma contrattuale di titolarità della specifica iniziativa oggetto di sponsorizzazione;
nei su citati casi sarà consentita una rinegoziazione dei termini temporali dell'atto fino ad un massimo di 30 anni;
c) nei casi in cui l'oggetto della sponsorizzazione preveda l'esecuzione di lavorazioni ricomprese nell'ambito descrittivo dei lavori pubblici: la vicinanza alla sede dello "sponsor";
d) nei casi in cui la sponsorizzazione preveda la realizzazione di una iniziativa, ovvero la fornitura di beni o servizi di cui all'Art.15: l'ordine cronologico di esecuzione delle iniziative sponsorizzate.
In subordine al diritto di prelazione è considerato determinante il diritto di priorità:
a) chiunque abbia regolarmente depositato, presso l'ufficio protocollo del Comune di Jesi, che riconosce il diritto di priorità, una proposta finalizzata alla realizzazione di un'iniziativa di sponsorizzazione fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla data di deposito;
b) il termine di priorità è di 30 giorni per tutte le iniziative che non attengono l'esecuzione di categorie di lavori pubblici e di 60 giorni per questi ultimi;
Art.20 - Irrevocabilità della proposta e polizza fidejussoria
Decorsi inutilmente termini temporali di cui agli Artt.15 e 19, tenuto conto del riconoscimento allo sponsor, da parte del Comune, dei diritti di prelazione e priorità, è fatto obbligo al proponente l'iniziativa di sponsorizzazione (sponsor) la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a beneficio del Comune di Jesi per un importo pari al 10% degli oneri della sponsorizzazione, a tutela dell'immagine dell'Amministrazione (Sponsee).
Art.21 - Compiti specifici della dirigenza
Acquisito il parere della Giunta Comunale, le modalità di definizione del contraente e tutti i contenuti contrattuali, come più in generale l'intera gestione della pratica e del rapporto, si radicano nelle esclusive competenze della dirigenza, ai sensi del vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi.
III - DISPOSIZIONI FINALI
Art.22 - Normativa di riferimento
Per quanto non esplicitamente previsto e/o specificamente stabilito negli articoli di questo Regolamento che precedono, si fa formale rinvio alle leggi e normative vigenti in materia di regolamento dei rapporti con la pubblica Amministrazione e specialmente:
- Codice Civile;
- ai decreti RR DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, in materia di contabilità generale dello stato;
- ai decreti legislativi 24 luglio 1992, n. 358 (così come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.402) e 18 aprile 1994, n. 573, in materia di appalti di forniture;
- alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, nonché al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 in materia di lavori pubblici;
- all'art.267 del T. U. F. L. n° 1175/1931 e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65), in materia di concessione e appalti di servizi;
- D. Lgs nr. 30/2004 (in maniera specifica l'art. 2);
- alle normative recate dal codice civile e dalle altre leggi vigenti riguardanti la peculiare materia dei contratti e, più genericamente, delle obbligazioni;
- alla normativa contenuta nello Statuto e nei Regolamenti adottati dal Comune di Jesi.
Art.23 - Aspetti fiscali
Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione, qualora richiesta dallo sponsor, corrisponde all'importo della somma stanziata o da stanziare in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione dell'intervento.
Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor, (spazio pubblicitario) è pari all'importo specificato al comma 1.
Art.24 - Verifiche e controlli
Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente di ogni servizio competente in materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor (nei tempi utili agli adempimenti fiscali).
La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti dal contratto di sponsorizzazione.
Art.25 - Riserva organizzativa
La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dal Comune di Jesi secondo la disciplina del presente Regolamento.
E' facoltà dell'Amministrazione, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario, secondo le vigenti normative degli appalti dei servizi richiamate anche al precedente Art.15.
Art.26 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data d'esecutività della deliberazione consiliare d'approvazione.
Copia del Regolamento esecutivo verrà consegnata a cura della Segreteria Generale dell'Ente a tutti i dirigenti dei settori e al Collegio dei Revisori dei Conti.
Art.27 - Criteri di pubblicità della proposta di sponsorizzazione
La scelta dello sponsor è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'Art.15 del presente regolamento preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.
All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune di Jesi o, se ritenuto utile dal Responsabile del Procedimento in relazione alla natura specifica della proposta, con l'invio alle associazioni di categoria e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico "capitolato …(o progetto di sponsorizzazione)";
b) l'esatta determinazione dell'offerta per lo "spazio" o dell'"iniziativa" di sponsorizzazione;
c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.
L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
b) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato speciale di sponsorizzazione.
L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
1) per le persone fisiche:
a) l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
b) l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
c) l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
d) la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa
2) per le persone giuridiche: oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Dirigente dell'Ufficio competente; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato.
Art.28 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione
Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati al dirigente. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta comunale può formulare indirizzi specifici al dirigente del servizio interessato per la attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.
Art.29 - Contratto di sponsorizzazione
La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione per accettazione da parte dello "sponsor" del presente regolamento che costituisce, congiuntamente alla deliberazione di Giunta Comunale, parte integrante e sostanziale di uno specifico contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
e) ogni altra clausola e obbligo preventivamente statuiti in sede di contrattazione fra lo "sponsor" e lo "sponsee", prima della deliberazione di Giunta Comunale.
Art.30 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni
Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.
I risparmi di spesa di cui al comma 1, per un ammontare complessivo pari al 2%, possono essere utilizzate per le seguenti finalità:
a) nella misura del 0,8% sono destinate alla implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999;
b) nella misura del 1,0% sono destinate alla implementazione del fondo di retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999;
c) nella misura del 0,2% sono destinate al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio;
la restante quota del 98% costituisce economia di bilancio.
Per importi inferiori a 40.000,00 EURO l'importo da utilizzare per le medesime finalità è pari al 4%; la restante quota del 96% costituisce economia di bilancio.
Per gli importi relativi all'esecuzione di opere ricomprese nelle categorie di lavori di cui alla L.109/94 e s.m.i, i risparmi di spesa di cui al comma 1, per un ammontare complessivo pari del 2%, relativo agli incentivi di cui all'art. 18 della stessa Legge, non cumulabile con le somme di cui al comma 2, sono riconosciute secondo il seguente criterio:
a) nella misura del 0,8% al Dirigente del Servizio titolare della responsabilità dell'atto di rilevanza esterna;
b) nella misura del 0,5% al Responsabile del Procedimento ai sensi della L.109/94 e s.m.i.;
c) nella misura del 0,5% al Responsabile del Procedimento amministrativo ai sensi della L.241/90 e s.m.i.;
d) nella misura del 0,2% al responsabile dell' Ufficio Contratti del Servizio;
la restante quota del 98% costituisce economia di bilancio.
Nell'ambito delle iniziative di sponsorizzazione, il Dirigente responsabile, può stabilire una differente e più complessa assegnazione del procedimento alle risorse umane disponibili suddividendo, per carichi di lavoro, le su indicate aliquote d'incentivo.
Nel caso dell'esecuzione di opere ricomprese nelle categorie di lavori di cui alla L.109/94 e s.m.i. lo sponsor ha la facoltà di affidare le prestazioni professionali di cui all'art. 17 della Legge, a personale dell'Ente in possesso dei requisiti di legge previo parere da inserire nella delibera di Giunta Comunale; in tale evenienza esso rinuncerà ai benefici di cui all'art. 18 della Legge.
Art.31 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare o risolvere in danno, previo preavviso e diffida di 15 gg., qualsiasi beneficio di sponsorizzazione qualora ravvisi gli estremi documentati della violazione dell'art. 9.
Art.32 - Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della legge 31.12.1996, n. 665 e successive modificazioni.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Jesi in persona del suo Sindaco pro-tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento, essi possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.
Art.33 - Riserva organizzativa
La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dalla Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
E' tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.