Vista la seguente normativa:
- R.D.L. 798 del 1927 “Norme sull’assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all’abbandono”;
- Legge n. 67/93 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18/01/1993 n. 9, recante disposizioni in materia sanitaria e socio-assistenziale” con il quale viene stabilito che: le funzioni assistenziali, già di competenza delle province alla data di entrata in vigore della legge n. 142/90, sono restituite alle competenze delle province che la esercitano direttamente o in regime di convenzione con i Comuni, secondo quanto previsto dalle legge regionali di settore”;
- D.lgs n. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge 59/97” riconferma l’adozione, da parte delle Regioni, di leggi specifiche da adottarsi entro sei mesi dall’emanazione del Decreto n. 112/98 al fine del trasferimento o delega ai Comuni e agli altri Enti Locali di funzioni e compiti amministrativi concernenti i servizi sociali;
- Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- atto del Consiglio Provinciale n. 119 del 28/07/03 che ha approvato il “Regolamento per l’erogazione dei servizi socio assistenziali”, all’interno del quale vengono individuati i criteri di erogazione degli interventi socio-assistenziali e i soggetti beneficiari degli stessi, così come precisati nella legge n. 2823/1928 e nel R.D. 15/04/1926 n. 718 e successive modifiche;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 197 del 19.12.2008 recante: “Parziale modifica art. 2 del "regolamento per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 119 del 28/07/03 e affidamento della gestione ed erogazione dei contributi provinciali per i servizi socio assistenziali agli Enti Capofila degli Ambiti Territoriali - Approvazione schema di convenzione”;
- Preso atto della Convenzione siglata con la Provincia di Ancona per l’affidamento sperimentale della gestione delle funzioni di competenza provinciale relative alla della maternità e dell’infanzia siglata in data 6 maggio 2009, per l’Ambito Territoriale Sociale n. 9, dal Dirigente Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Jesi Capofila;
- Visto l’art. 3 della suddetta convenzione che demanda ai Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 9, tramite i propri competenti uffici a predisporre l’istruttoria delle domande e svolgere gli adempimenti necessari ad accertare il requisito dello stato di bisogno, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e provvedere direttamente all’erogazione del contributo economico, ferma restando la facoltà del comune di valutare le priorità di intervento;
- Vista l’opportunità di addivenire ad una regolamentazione attuativa uniforme per tutto l’Ambito Territoriale Sociale n. 9, così come anche previsto dal comma 1 art. 3 della Legge 328/2000;
I COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 9 STABILISCONO QUANTO SEGUE:
ART. 1 – DESTINATARI
Sono destinatari dei contributi economici relativi alla maternità e infanzia, la cui titolarità della funzione permane alla Provincia di Ancona e la cui gestione è stata affidata in Convenzione ai Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 9, i seguenti soggetti:
a) minori riconosciuti da un solo genitore in stato di bisogno (R.D.L. 08/05/1927 n. 798 convertito in L. n. 2838/1928 – Norme sull’assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all’abbandono);
b) minori figli di ignoti esposti all’abbandono (R.D.L. 08/05/1927 n. 798 convertito in L. 2838/1928);
c) minori riconosciuti da madri girovaghe in stato di bisogno e di abbandono nate nella provincia di Ancona (R.D.L. 08/05/1927 n. 798 convertito in L. 2838/1928);
d) gestanti in stato di bisogno e abbandono (R.D. 15/04/1926 n. 718 e successive modifiche – Regolamento per l’esecuzione della Legge 10 dicembre 1925 n. 2277 sulla protezione e l’assistenza della maternità e dell’infanzia);
e) madri in stato di bisogno e di abbandono, per una sola volta e per un solo figlio in età compresa fra 0 e 4 anni (R.D. 15/04/1926 n. 718 e successive modifiche);
f) madri in stato di bisogno con il secondo figlio in età compresa tra 0 e 4 anni;
ART. 2 – CONDIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO
La condizione dello stato di bisogno è definita adottando il criterio della povertà relativa delle famiglie (Fonte Istat), mentre la condizione dello stato di abbandono deve essere accertata dagli assistenti sociali competenti per territorio nel corso delle indagini sociali, economiche ed ambientali ed evidenziata nelle relazioni che supportano le istanze di interventi assistenziali.
Il contributo economico è erogato sulla base della disponibilità di bilancio con cadenza bimestrale.
Il reddito annuo viene considerato calcolando la somma dei redditi al netto delle ritenute IRPEF dell’intero nucleo familiare, comprese le pensioni sociali, di guerra, di invalidità civile, le pensioni I.N.A.I.L., altri eventuali contributi o sussidi percepiti (con esclusione degli assegni di accompagnamento o indennità di comunicazione per invalidi civili). Dal reddito globale annuo netto dovranno essere detratte le spese documentate di affitto, luce, gas, riscaldamento fino ad un importo massimo pari a € 2.000,00 annui. Se nel nucleo famigliare risultano più di due figli riconosciuti da un solo genitore, aventi diritto all’assistenza, dal terzo figlio in poi il sussidio mensile verrà erogato nell’importo minimo. Qualora nel nucleo familiare esista un soggetto o più, inabile o portatore di handicap (con un minimo del 67% di invalidità) il reddito annuo posseduto da questo tipo di famiglia deve essere decurtato di un importo mensile per ciascuno di essi di € 260,00.
ART. 3 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO
L ’importo del contributo economico è definito secondo la seguente tabella di equivalenza, in base ai soggetti assistiti:
- minori riconosciuti da un solo genitore in stato di bisogno;
- minori figli di ignoti esposti all’abbandono;
- minori riconosciuti da madri girovaghe in stato di bisogno e di abbandono nate nella provincia di Ancona.
L’erogazione del sussidio economico ordinario bimestrale è compreso tra un minimo di € 130.00 ed un massimo di € 260,00.
Tabella A
Fasce di intervento
|
Componenti nucleo famigliare
1
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Componenti nucleo famigliare
2
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Componenti nucleo famigliare
3
|
Componenti nucleo famigliare
4
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Componenti nucleo famigliare
5
|
Componenti nucleo famigliare
6
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Componenti nucleo famigliare
7 o +
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Sussidi erogati in base alle fasce
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I fino a
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€ 1.835.79 | € 3.059,66 | € 4.069,34 | € 4.987,24 | € 5.813,35 | € 6.608,86 | € 7.343,18 | €260,00 |
II fino a
|
€ 3.671,59 | €6.119,32 | €8.138,69 | €9.974,48 | €11.626,70 | €13.217,72 | €14.686,36 | €155,00 |
III fino a
|
€7.343,18 | €12.238,63 | €16.277,38 | €19.948,97 | €23.253,40 | €26.435,44 | €29.372,71 | €130,00 |
Se > a
|
€7.343,18 | €12.238,63 | €16.277,38 | €19.948,97 | €23.253,40 | €26.435,44 | €29.372,71 | € 0,00 |
L’ importo del contributo economico è definito secondo la seguente tabella di equivalenza, in base ai soggetti assistiti:
- gestanti nubili in condizioni di bisogno e di abbandono;
- madri nubili in condizioni di bisogno e di abbandono per una sola volta e per un solo figlio con età compresa fra i 0 ed i 4 anni;
- madri in stato di bisogno con il secondo figlio in età compresa fra i 0 e i 4 anni;
L’erogazione del sussidio economico fisso bimestrale è pari ad € 130.00
Tabella B
Fascia di intervento | Componenti nucleo famigliare 1 | Componenti nucleo famigliare 2 | Componenti nucleo famigliare 3 | Componenti nucleo famigliare 4 | Componenti nucleo famigliare 5 | Componenti nucleo famigliare 6 | Componenti nucleo famigliare 7 o + | Sussidi erogati in base alle fasce |
I fino a
|
€7.343,18 | €12.238,63 | €16.277,38 | €19.948,97 | €23.253,40 | €26.435,44 | €29.372,71 | €130,00 |
Se > a
|
€7.343,18 | €12.238,63 | €16.277,38 | €19.948,97 | €23.253,40 | €26.435,44 | €29.372,71 | € 0,00 |
Per i minori riconosciuti da un solo genitore, minori figli di ignoti esposti all’abbandono e minori riconosciuti da madri girovaghe in stato di bisogno e di abbandono nate nella provincia di Ancona può essere autorizzata la prosecuzione degli interventi assistenziali fino al conseguimento del relativo diploma e, comunque, non oltre il compimento del 18° anno di età, a condizione che il minore frequenti con profitto corsi di studio di II grado o corsi di formazione professionale.
Il contributo economico è erogato solamente al soggetto che ha prodotto l’istanza, non sono ammesse deleghe, senza il parere favorevole motivato e scritto dell’assistente sociale competente.
Sono beneficiari degli interventi anche i minori riconosciuti da un solo genitore, minori figli di ignoti esposti all’abbandono e minori riconosciuti da madri girovaghe in stato di bisogno e di abbandono nate nella provincia di Ancona dati in affidamento familiare, su disposizione del Tribunale per i minorenni, del giudice tutelare o su disposizione del Sindaco con proprio decreto od ordinanza, in attesa della ratifica da parte dell’autorità competente.
Nei casi sopra indicati il contributo economico è erogato per l’importo massimo previsto, indipendentemente dal reddito dell’affidatario o di chi esercita la tutela.
ART. 4 – INTERVENTI ECONOMICI UNA TANTUM
E’ prevista, previo accertamento della sussistenza delle condizioni previste dal presente atto, per i soggetti assistiti (minori riconosciuti da un solo genitore in stato di bisogno, minori figli di ignoti esposti all’abbandono, minori riconosciuti da madri girovaghe in stato di bisogno e di abbandono nate nella provincia di Ancona), la corresponsione di un importo massimo di € 260.00 annui, esclusivamente per interventi eccezionali, non ricorrenti, risolutori di stabilità ed equilibrio familiare (casa, lavoro, libri, etc…..) e quindi non imputabili ad una carente organizzazione delle entrate o ad un bilancio familiare insufficiente.
ART. 5 – DECORRENZA DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI
L’assistenza erogata mediante contributo economico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata l’istanza.
ART. 6 – VERIFICA DEI REQUISITI
I documenti previsti nelle modalità per usufruire dei singoli interventi assistenziali, devono essere ripresentati con le medesime procedure:
entro il 30 Luglio di ogni anno, per i minori riconosciuti da un solo genitore in stato di bisogno, minori figli di ignoti ed esposti all’abbandono, gestanti nubili in condizioni di bisogno e di abbandono, madri nubili in condizioni di bisogno e di abbandono per una sola volta e per un solo figlio con età compresa fra i 0 ed i 4 anni e madri in stato di bisogno con il secondo figlio di età compresa fra i 0 ed i 4 anni;
ART. 7 – AGGIORNAMENTO SOGLIA DI ACCESSO
La soglia di accesso agli interventi assistenziali è definita sulla base della linea di povertà relativa adeguata d’ufficio annualmente secondo l’andamento del costo della vita rilevato dagli indici Istat.
ART. 8 – SANATORIA EVENTI ECCEZIONALI ED URGENTI
In presenza di situazioni di particolare gravità socio economica o di casi eccezionali non previsti dal presente atto, le Amministrazioni Comunali potranno adottare modalità di assistenza diverse da quelle sopra descritte ed interventi economici congrui alla gravità ed eccezionalità del caso.