Separazione e divorzio davanti all'ufficiale di stato civile

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Procedure semplificate per separazione e divorzio

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D'ora in poi le separazioni e divorzi potranno avvenire direttamente all'ufficio Stato Civile con o senza l'assistenza dell'avvocato

A chi è rivolto

Possono accedere a questa procedura davanti all'Ufficiale dello Stato Civile i coniugi che:

  • hanno contratto matrimonio nel Comune di Jesi, oppure è il Comune di trascrizione dell'atto di matrimonio contratto in altro Comune o all'estero;
  • sono residenti nel Comune di Jesi (uno od entrambi).

NON è tuttavia possibile procedere davanti all’Ufficiale dello Stato Civile nel caso in cui:

  • siano presenti figli minori;
  • siano presenti figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ai sensi dell’Art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992;
  • siano presenti figli economicamente non autosufficienti.

Devono essere considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.

Descrizione

In presenza di determinate condizioni, i coniugi possono decidere di separarsi o divorziare davanti all'Ufficiale di Stato Civile

Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei due coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Con il Decreto Legge n. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014 le separazioni e di divorzi sono possibili, oltre che con una causa giudiziale, anche davanti all’Ufficiale dello Stato Civile oppure con convenzione di negoziazione assistita tramite un avvocato.

Cos'è

Il Decreto Legge n. 132/2014 convertito dalla Legge n. 162/2014 permette ai coniugi di comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di:

  • separazione personale;
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio religioso);
  • scioglimento del matrimonio (in caso di matrimonio civile);
  • di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Nel caso in cui venga scelta la procedura davanti all'Ufficiale di Stato Civile, l'assistenza di un avvocato è facoltativa.

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

Inoltre

L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma è ammessa tuttavia la previsione dell’obbligo di pagamento di una somma a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione (c.d. assegno di mantenimento) sia nel caso di divorzio (c.d. assegno divorzile).
I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti,  possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le  condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:

  • attribuzione assegno periodico
  • la sua revoca
  • la sua revisione quantitativa

Non potrà  costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio ( cd. liquidazione una tantum).

Conferma dell’accordo

Nel giorno concordato con l’Ufficio, i coniugi devono presentarsi entrambi per rendere all’Ufficiale di Stato Civile un’ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo.

La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo. Per espressa previsione dell’Art. 12, comma 3 del Decreto Legge n. 132/2014, così come convertito dalla Legge n. 162/2014, non è possibile differire tale secondo appuntamento per alcuna ragione, nemmeno per motivi di salute.

Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dell’accordo, quindi in occasione del primo incontro in cui viene redatto lo stesso.

La dimostrazione della data di separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio, si avrà con la richiesta dell’emissione dell'estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, dove verranno apposte le debite annotazioni a procedimento concluso.

Come fare

I coniugi devono inviare individualmente la dichiarazione sostitutiva di certificazione, firmata da entrambi. A ciascuna dichiarazione va allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante. La richiesta di separazione, divorzio o modifica delle condizioni precedentemente stabilite deve essere indirizzata all'Ufficio competente.

L'Ufficiale di stato civile provvede ad acquisire i documenti necessari per il procedimento. Una volta in possesso di tutta la documentazione, contatta i coniugi per fissare la data di redazione dell'accordo.

Cosa serve

Sono necessari:

  • la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dai coniugi;
  • la copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità di entrambi i coniugi.
Modulistica

Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli Avvocati.

Il giorno dell’appuntamento dovranno consegnare una ricevuta del versamento di Euro 16,00 (vedi Costi).

In tale occasione verrà fissato un nuovo appuntamento (non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo) al fine di confermare le volontà precedentemente espresse.

Qualora gli sposi non conoscessero la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Cosa si ottiene

la richiesta di separazione o divorzio davanti all'ufficiale di stato civile permette ai coniugi di:

  • ottenere una separazione consensuale con un accordo che regola i rapporti tra di loro dopo la separazione;
  • ottenere un divorzio consensuale che scioglie il vincolo matrimoniale;
  • modificare le condizioni di una precedente separazione o divorzio consensuale.

Tempi e scadenze

Gli effetti dell’accordo si producono dalla data della sottoscrizione della conferma dello stesso.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio non è necessario l'atto di conferma: con la sottoscrizione del primo atto si producono gli effetti dichiarati.

Quanto costa

Ricevuta di versamento di € 16,00 (unico per entrambi), già effettuato nei giorni precedenti la data di comparizione davanti all'Ufficiale di Stato Civile

c.c. bancario intestato a Comune di Jesi Servizio Tesoreria - (Causale: STATO CIVILE- Art. 12 c.6.- L.162/2014)
BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A. - Filiale di JESI - Corso Matteotti n. 8
Conto Corrente: 100000046003
IBAN: IT 96 O 03069 21203 100000046003
BIC SWIFT: BCITITMM (per bonifici esteri)

Casi particolari

Per i cittadini stranieri, dimostrato il loro vincolo coniugale (non è necessaria la trascrizione del matrimonio ai sensi dell’art. 19 del DPR 396/2000), l’Ufficiale dello Stato Civile può procedere nei seguenti casi:

  1. uno dei due coniugi è italiano;
  2. il matrimonio è celebrato in Italia;
  3. il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha in Italia un rappresentante a stare in giudizio.

Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato

L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio

  • in assenza di figli;
  • in assenza di figli minori;
  • in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
    che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.
  • in presenza di figli minori;
  • di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
  • di figli maggiorenni non autosufficienti;

che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).

Uno degli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

L’accordo da inoltrare al Comune di Jesi potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: protocollo.comune.jesi@legalmail.it

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Comune di Jesi - Servizi Demografici "Stato Civile" presso la sede in Via Mura Occidentali,8 - Jesi

  • Solo su appuntamento chiamando il numero di Telefono: 0731 538249
  • Orari: dal lunedì al venerdì 8.30-13.00
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Ultimo aggiornamento: 14/06/2024

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