L’art. 109 del TULPS stabilisce che i gestori delle strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, debbano comunicare giornalmente all’autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate.
In particolare, i gestori delle strutture ricettive, entro le 24 ore successive all’arrivo, devono comunicare alle questure territorialmente competenti, esclusivamente per il tramite del portale Servizio Alloggiati, accessibile al seguente link: https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/ , le generalità delle persone alloggiate.
Se il soggiorno è inferiore alle 24 ore le generalità vanno inviate entro 6 ore dall’arrivo.
Il Ministero dell’Interno ha ribadito il principio generale di alloggiare esclusivamente persone munite di idoneo documento di identità e ha ribadito l’obbligo dei gestori di verificare l’identità degli ospiti, evitando procedure di “identificazione da remoto”. Ricorda, inoltre, che “Chiunque dà alloggio o ospita uno straniero o apolide o cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di pubblica sicurezza“.
Al seguente link potete consultare la nota della Prefettura di Ancona: NOTA del 28/11/2024 (prot. 147472)