CAPO 1 – AUTONOMIA FINANZIARIA
Art. 71
Finanza locale
1. Il Comune di Jesi ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune di Jesi ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.
Art. 72
Bilancio e programmazione finanziaria
1. Il Comune di Jesi delibera entro il termine previsto dalla legge il bilancio di previsione per il triennio successivo, osservando i principi dell’universalità, dell’integrità, della annualità, della veridicità, del pareggio economico e finanziario e della pubblicità.
2. Il bilancio è corredato da tutti gli allegati previsti dalle vigenti norme.
3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria.
4. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio secondo le disposizioni della legge e del Regolamento di contabilità.
Art. 73
Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti
1. Il Consiglio Comunale approva il Regolamento di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti.
2. Il Comune di Jesi si attiene alle procedure previste dalla normativa della comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
CAPO 2 – REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 74
Revisori dei conti
1. Il Consiglio Comunale nomina il collegio dei revisori composto da 3 (tre) membri, individuati in base alle vigenti norme.
2. Ai componenti del collegio si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2399 del codice civile. Durano in carica 3 (tre) anni e non sono revocabili, salvo inadempienza.
3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune di Jesi, possono depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali.
4. Partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare nel conto consuntivo.
5. Il collegio dei revisori esercita altresì, secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica. La relazione di cui al comma precedente è corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il collegio dei revisori svolge inoltre tutte le funzioni ad esso demandate dalle norme legislative in materia.
6. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.
Art. 75
Dimostrazione dei risultati di gestione
1. I risultati della gestione sono dimostrati attraverso il rendiconto, la Giunta allega al conto consuntivo una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporti ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. Il conto consuntivo è approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.
3. Il Segretario Generale ed il Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie accompagnano la proposta del conto consuntivo alla Giunta Comunale con una relazione congiunta contenente valutazioni operative sulla gestione, proposte e suggerimenti per il miglioramento della stessa.
Art. 76
Controllo economico interno della gestione
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità del buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune di Jesi applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dagli articoli 147, 196 e 197 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000, dal presente Statuto e dal Regolamento di contabilità.
2. Il controllo di gestione è diretto a verificare lo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del Comune ed è svolto con cadenza periodica definita dal Regolamento di contabilità. Il controllo di gestione è svolto in riferimento a singoli servizi e centri di costo così come individuati dalla Giunta e si articola sulla base di quanto previsto dall’articolo 197 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000 e dalle altre leggi in materia.
4. Il Regolamento sui controlli interni ed il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definiscono, ognuno per quanto di competenza, le modalità e le strutture demandate all’effettuazione della funzione del controllo di gestione in conformità con le leggi che lo disciplinano.