La traslazione del feretro avviene nei seguenti casi:
- Estumulazione e trasferimento del feretro da loculo a loculo;
- Estumulazione e ritumulazione nello stesso loculo per lavori;
- Estumulazione e trasferimento del feretro da tomba privata/loculo a loculo/ tomba privata;
- Traslazione di resti mortali;
- Traslazione di salme tumulate provvosoriamente prima del 22/02/1993 nella sede definitiva
- Traslazione di salme tumulate provvisoriamente dal 22 febbraio 1993 al 31.12.1999 nella sede definitiva
I soggetti autorizzati a richiedere la traslazione sono il coniuge e, in sua assenza, i discendenti e gli ascendenti in linea retta o, in assenza anche di questi ultimi, dai parenti in linea collaterale fino al 4° grado del defunto tumulato. L’autorizzazione alla traslazione è subordinata alla autorizzazione degli intestatari delle concessioni relative ai loculi di partenza e di arrivo nei cimiteri di Jesi.
In presenza di eventuali concessioni intestate a persone defunte, non aggiornabili, l’autorizzazione potrà essere concessa dal responsabile del servizio.
Le traslazioni di salme o resti mortali che, a seguito delle operazioni effettuate, comportano la presenza nel loculo di partenza solamente di resti ossei o urne cinerarie richiedono contestualmente la traslazione delle cassette e delle urne. E’ consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo solo in presenza di un feretro (art, 7, c.7, R.R. n. 3/2009). Non è consentita la collocazione di cassette di resti ossei ed urne cinerarie in tumuli vuoti. In ogni caso non potranno essere tumulate urne vuote a seguito di precedente dispersione delle ceneri.