TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente Regolamento si intende:
- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per spazio sportivo, il luogo all’aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per assegnazione in uso il provvedimento con il quale il Comune autorizza l’utilizzo di uno spazio attrezzato all’interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- per concessione in gestione, il provvedimento con il quale l’Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante assegnazione di uso da parte del Comune;
- per impianto a rilevanza imprenditoriale, quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per la A.C.;
- per impianto senza rilevanza imprenditoriale, quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- per corrispettivo, l’importo che la A.C. corrisponde al concessionario o al gestore dell’impianto senza rilevanza imprenditoriale;
- per tariffa, la somma che l’utente deve versare alla A.C. o al Concessionario per l’utilizzo dell’impianto.
ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'
Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti Scolastici, etc) o da terzi.
Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa, nell’ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
L’uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
Il Comune aderisce alla dichiarazione del Panathlon sull'Etica nello Sport Giovanile (carta di Gand).
I servizi sportivi costituiscono articolazione dei servizi sociali resi ai cittadini; i servizi sportivi integrano quelli relativi all’istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi socio- sanitari e alla politica ambientale del territorio comunale.
I servizi sportivi valorizzano l’attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva , delle federazioni sportive, delle società sportive e altre associazioni.
Il Comune riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività.
Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l’obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l’integrazione sociale.
ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Gli impianti sportivi si distinguono in impianti di rilevanza cittadina e impianti minori.
Sono impianti comunali di rilevanza cittadina quelli che per destinazione d’uso prevalente, per ampiezza dell’utenza servita, per le attività particolari che vi si svolgono o per il fatto di essere l’unico impianto compatibile con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina sportiva, possono ospitare gare a livello nazionale e internazionale, assolvendo funzioni di interesse generale della città.
Gli impianti sportivi di rilevanza cittadina sono individuabili inoltre in quanto strutture che per le loro dimensioni e complessità tecnologica richiedono una gestione specializzata e rilevante dal punto di vista economico.
Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti comunali di rilevanza cittadina i seguenti impianti:
- Stadio Comunale "Pacifico Carotti";
- Palazzetto dello Sport "Ezio Triccoli" e Polisportivo "Gabriele Cardinaletti";
- Palascherma;
- Piscina Comunale "Grazia Bocchini".
Tutti gli altri impianti sono individuati come impianti minori, compresi quelli annessi agli Istituti Scolastici e acquisiti in uso dalla Provincia di Ancona.
Sono considerati spazi sportivi i luoghi all’aperto, attrezzati per attività sportive ludico- amatoriali, utilizzabili liberamente dai cittadini per una o più pratiche sportive.
ART. 4 - DEFINIZIONE ATTIVITA’ DI INTERESSE PUBBLICO
Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
Per questo il Comune li mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.
A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:
- la attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- la attività sportiva per le scuole;
- la attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- la attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- la attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.
ART. 5 - QUADRO DELLE COMPETENZE
Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:
- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
- le Circoscrizioni;
- la Consulta dello Sport;
- i Dirigenti.
ART. 6 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:
- la individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- la individuazione degli impianti sportivi di rilevanza cittadina di nuova costruzione o acquisizione;
- la approvazione degli schemi generali di convenzione che contengono le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi, sia minori che di rilevanza cittadina;
- l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- la nomina di una Commissione di controllo che abbia il compito di verificare periodicamente la correttezza dell’uso e la efficienza delle gestioni degli impianti sportivi. Tale Commissione deve prevedere tra i suoi componenti n.3 Consiglieri Comunali, di cui n. 2 di maggioranza e n. 1 di minoranza, l’Assessore allo Sport, i Presidenti di Circoscrizione o loro delegati, un componente della Consulta dello Sport. Il Presidente verrà individuato tra i Consiglieri Comunali. Un tecnico del Servizio Lavori Pubblici sarà di supporto alla commissione.
ART. 7 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE
Spetta alla Giunta Comunale:
- individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:
a)alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per la assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
b)alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente Regolamento e nel rispetto degli schemi di convenzione approvati dal Consiglio Comunale. - determinare le tariffe per l’utilizzo degli impianti.
ART. 8 - COMPETENZE DELLE CIRCOSCRIZIONI
Spetta alle circoscrizioni la gestione degli spazi sportivi, secondo le modalità individuate dal Regolamento per il decentramento.
Resta inteso che gli spazi sportivi devono essere liberamente e gratuitamente accessibili da parte della cittadinanza.
Le circoscrizioni, previa assegnazione da parte del Comune di adeguati stanziamenti, curano la manutenzione ordinaria degli spazi in oggetto, anche tramite l’affidamento a forme associative e di volontariato da attivarsi sul territorio, con esclusione di società sportive agonistiche e di organizzazioni a scopo di lucro.
ART. 9 - COMPETENZE DELLA CONSULTA DELLO SPORT
La Consulta dello Sport è organo consultivo, che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri, con le modalità previste nel vigente Regolamento della Consulta stessa.
ART. 10 - COMPETENZE DEI DIRIGENTI
Spetta ai Dirigenti:
- provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell’uso degli impianti sportivi, in relazione alla attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto della attività agonistica, secondo le modalità stabilite dai successivi art. 11 e 12 e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale;
- rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
- stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
- curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi;
- verificare il rispetto, da parte delle Società Sportive, della normativa in materia di attività sportiva agonistica;
- esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.
TITOLO II - CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI
ART. 11 - CONCESSIONE IN USO
Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l’utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.
Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo .
L’uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l’esecuzione di provvedimenti d’autorità comunale.
La concessione in uso dell’impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.
ART. 12 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare la domanda su modulo unico predisposto dalla A.C. nel quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l’utilizzo degli impianti previste dal Regolamento.
La domanda va presentata entro la data stabilita dal bando.
Di norma, la domanda va presentata entro il 31 maggio per la stagione sportiva successiva.
La Giunta definisce con proprio atto i criteri di assegnazione in uso ai quali si dovrà attenere il dirigente competente , tenendo conto delle seguenti priorità:
- società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili e che aderiscano ai principi enunciati dalla carta di Gand del Panathlon sull’etica nello sport giovanile;
- organizzazione, ovvero partecipazione a campionati , tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale o nazionale;
- società che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
- società che pratichino in maniera continuativa attività sportiva per utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani.
- società che certifichino, se tenute, il rispetto della normativa in materia di attività sportiva agonistica.
L’utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo.
A tale scopo, l’uso delle palestre scolastiche è regolato da accordi tra Comune e Istituto scolastico cui l’impianto sportivo fa capo.
Il Dirigente competente, sulla base di tutte le richieste pervenute, sentita la Consulta dello Sport, acquisito il parere favorevole del competente Consiglio di Istituto nel caso di palestre scolastiche, nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento e di eventuali ulteriori criteri deliberati con atto di Giunta, redige un piano di utilizzo annuale, in base alle disponibilità degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.
Le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto.
In caso di richieste superiori alla disponibilità degli impianti, al fine di salvaguardare la pluralità di tutti gli sport praticati il Dirigente può stabilire limiti massimi di assegnazione orarie per ciascuna tipologia di sport.
Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.
L’assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all’inizio dell’anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.
In caso di concomitanza di più gare nella stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.
Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.
ART. 13 - MODALITA’ DI UTILIZZO
Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
La Amministrazione comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari nonché il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica, anche con l’ausilio dei gestori e della Consulta dello Sport.
L’accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune, della Provincia e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.
E’ assolutamente vietato l’uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.
Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l’utilizzo degli impianti, sollevando la Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.
In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l’utente è tenuto a rifondere tali danni alla Amministrazione Comunale o Provinciale.
In caso di utilizzo contemporaneo dell’impianto di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime.
A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali o provinciali.
Un responsabile, nominato dall’utente, deve sempre essere presente nell’impianto durante l’orario assegnato e deve segnalare al custode la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.
La A.C. non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.
Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:
- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all’interno delle palestre e del Palazzetto dello Sport;
- effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni metereologiche senza autorizzazione del custode (cui spetta il potere insindacabile di stabilire la praticabilità del campo);
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- detenere le chiavi di accesso dell’impianto;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l’impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.
Sarà cura della amministrazione comunale determinare annualmente una riserva degli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all’uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.
ART. 14 - ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI
Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì.
Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.
Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all’esterno dell’impianto stesso.
ART. 15 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI
La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all’anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.
L’orario concesso si intende utilizzato è dovrà essere pagato dall’utente fino a comunicazione di rinuncia.
ART. 16 - RINUNCIA
La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell’utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.
Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.
ART. 17 - SOSPENSIONE
Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla A.C. e/o dall’Istituto scolastico cui fa capo l’impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.
Nei casi sopra descritti la A.C. o l’Istituto Scolastico interessato provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.
La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l’attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.
Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d’uso, né dal Comune.
ART. 18 - REVOCA
A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d’uso previste dall’art.13, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, il Dirigente ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l’obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.
Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d’uso per motivi di pubblico interesse, senza che l’utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
ART. 19 - CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE
Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l’attività sportiva programmata.
ART. 20 – CERTIFICAZIONE SICUREZZA E AGIBILITA’ IMPIANTI
L’uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo.
Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.
La documentazione di ogni impianto sportivo comunale relativa alla agibilità ed al rispetto delle normative vigenti, è depositata presso il Servizio Patrimonio.
TITOLO III - CRITERI GENERALI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
ART. 21 - MODALITA’ DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dal T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000 .
Ai fini della gestione indiretta, gli impianti si suddividono in impianti senza rilevanza imprenditoriale e impianti con rilevanza imprenditoriale.
ART. 22 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE
La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre, può essere concessa a Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non Commerciali e Associazioni Sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
Il Comune verifica che lo statuto o l’atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:
- assenza di finalità di lucro;
- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.
La Giunta Comunale definisce con proprio atto i criteri con cui scegliere i concessionari, tenendo conto nella assegnazione dei punteggi delle seguenti priorità:
- società che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l’impianto sportivo;
- società che svolgono attività nel settore giovanile e per fasce di utenti in condizioni di fragilità sociale , con particolare riguardo a disabili e anziani;
- società che dimostrino adeguata capacità di progettazione e gestione;
- società che si associno tra loro per la gestione congiunta di più impianti sportivi.
L’atto di Giunta deve individuare inoltre la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il concessionario, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune).
La durata della concessione è di norma triennale e rinnovabile annualmente con atto motivato fino a un massimo di anni 2, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. La buona gestione e conduzione dell’impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l’eventuale rinnovo della medesima.
La durata della concessione può avere anche una durata maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di 15 anni, a fronte di opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese da parte dei concessionari.
La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell’impianto, autorizzate dagli uffici comunali competenti.
ART. 23 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI DI RILEVANZA IMPRENDITORIALE
La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti atti a produrre un utile, è affidata al rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.
La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:
- clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario;
- riserva per attività sportive e sociali promosse dalla Amministrazione;
- pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
- manutenzione ordinaria dell’impianto a carico del concessionario.
Con proprio atto la Giunta definirà inoltre:
- la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- la durata della concessione, che verrà indicata nel bando.
Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all’interno dell’impianto concesso, la concessione di servizio bar/ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciale.
ART. 24 - CONTABILITA’ E RENDICONTO
Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell’impianto (attività istituzionale).
La contabilità relativa all’attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario.
Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell’anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell’esercizio successivo.
ART. 25 - REVOCA CONCESSIONE
Le concessioni in gestione degli impianti sportivi di cui agli artt. 21 e 22 sono revocate dalla A.C. quando:
- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- la conduzione tecnica e funzionale dell’impianto sia tale da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti;
- il pagamento delle utenze sia effettuato dal concessionario con un ritardo superiore a tre mesi;
- il concessionario non provveda ad effettuare nei tempi e nei modi previsti le opere di valorizzazione dell’impianto, nelle ipotesi contemplate dall’art. 22 del presente regolamento.
ART. 26 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE
Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.
ART. 27 - RISERVA SULLO SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO
Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi e degli spazi sportivi è riservato al Comune, che potrà farlo esercitare dal concessionario con cointeressenza del Comune.
Le modalità e i criteri di assegnazione degli spazi pubblicitari sono definiti con atto di Giunta Comunale.
I concessionari della gestione degli impianti sportivi saranno conseguentemente tenuti alla messa a disposizione di spazi esterni o interni all’impianto, compatibilmente con le esigenze sportive e di funzionamento, fatta eccezione per il caso in cui un concessionario di un impianto a rilevanza imprenditoriale o di una concessione di costruzione/ampliamento e gestione sia anche concessionario dello sfruttamento pubblicitario dello specifico impianto.
Il concessionario della gestione potrà essere autorizzato a stipulare contratti pubblicitari di interesse locale negli spazi residuali, di durata non superiore a quella della convenzione per la gestione, qualora detta attività risultasse compatibile con i contratti già stipulati.
TITOLO IV - TARIFFE
ART. 28 - DETERMINAZIONE TARIFFE
Per l’uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dai competenti organi.
Le tariffe possono essere:
- orarie (ad es. per gli allenamenti);
- a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);
- a percentuale sugli incassi connessi all’uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).
Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.
ART. 29 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite, rapportate alle ore di utilizzo concesse.
Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l’uso dovuta dall’utente è pagata al concessionario; negli altri casi al Comune.
Dell’avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura da parte del Comune e fattura o ricevuta dalle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.
Gli utenti delle palestre provinciali pagano l’utilizzo al Dirigente Scolastico cui fa capo la palestra.
Il servizio di custodia e vigilanza di tali palestre fa capo al Dirigente scolastico, che può delegare il Comune, con apposito accordo.
Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le società, gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulle base delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l’uso degli impianti.
Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (concerti, feste di fine anno etc.), la percentuale sarà calcolata sull’incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.
La concessione dell’impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti.
Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall’uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.
A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l’impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria, o cauzione.
In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.
ART. 30 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI
L’uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole primarie e secondarie di 1° grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l’attività pomeridiana.
L’uso degli impianti sportivi è altresì concesso a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado per la preparazione e lo svolgimento delle fasi comunali e distrettuali dei Giochi Sportivi Studenteschi.
Per quanto riguarda la concessione a titolo gratuito di impianti sportivi a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni una tantum, spetta alla Giunta stabilire con proprio atto i criteri di concessione gratuita, tenendo conto delle seguenti priorità:
- assenza di fini di lucro dell’Ente richiedente;
- accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
- utilità sociale della manifestazione.
Il Dirigente competente, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, provvede alla concessione gratuita degli impianti, quantificando il valore delle singole gratuità, che andranno iscritte annualmente nell’apposito albo dei beneficiari.
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 31 - RINVII
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:
- alla Legge Regione Marche n.10 del 03/04/2009 per il diritto al gioco e allo sport di cittadinanza
- alla Delibera Consiliare Provincia di Ancona n.66 del 31/05/2004 per l’utilizzo delle palestre provinciali in orario extrascolastico;
- all'art. 90 comma 25 ,L.n.289/2002 per le modalità di gestione indiretta degli impianti sportivi;
- al T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- alla L. 517/77 e 23/96 per l’acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
- alla L. 23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- alla L. n. 91/81 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.