Regolamento comitato per i gemellaggi


 

NORMATIVA


ARTICOLO 1
E' istituito nel Comune di Jesi il COMITATO PER I GEMELLAGGI col compito di:
a - programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività dei gemellaggi promossi dal Comune di Jesi con enti territoriali italiani e di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio Comunale;
b - favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una sua ampia e consapevole partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione di associazioni, organismi, gruppi sociali, scuole ecc. che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, scolastico, ecc.
c - valutare la possibilità di costituire nuovi rapporti di gemellaggio.


ARTICOLO 2
Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1, il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa.
Il Comitato, al fine di incrementare le proprie attività, potrà inoltre giovarsi di contributi da parte di enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.
Annualmente il Comitato propone all'Amministrazione Comunale modalità e finalità di spesa dello stanziamento di cui sopra.


ARTICOLO 3
Il Comitato è un supporto operativo all'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale.
Nell'esercizio della sua attività il Comitato per i Gemellaggi curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli. Nell'esercizio della propria programmazione terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e con la sua Federazione regionale.


ARTICOLO 4
Il Comitato per i Gemellaggi è così composto:
- Presidente: il Sindaco o suo delegato (Assessore Cultura-Turismo)
- Il Presidente del Consiglio in rappresentanza della maggioranza consigliare
- Il Vicepresidente del Consiglio in rappresentanza della minoranza consigliare
- Il Dirigente del Servizio Turismo
- Il Presidente della Pro Loco - IAT
- Un rappresentante per ogni categoria economica (CNA, CGA, Confcommercio, Confesercenti, Assindustria, Assivip)
- Un dipendente con funzione di segretario verbalizzante

Il Comitato ha funzione di indirizzo e si avvale, per la realizzazione delle iniziative del programma, della collaborazione delle associazioni, delle fondazioni, delle categorie professionali e delle scuole presenti sul territorio in base alle aree d'interesse e alle attività di programma.
Nell'esercizio della sua attività il Comitato per i Gemellaggi le consulterà almeno una volta all'anno per raccogliere proposte e iniziative. Le proposte e le iniziative comunicate verranno valutate dal Comitato che si riserva la possibilità di scegliere alcune tra queste. Da parte loro, i promotori di progetti si impegnano a collaborare con il Comune per la completa realizzazione degli stessi.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato né alle associazioni, fondazioni, enti, istituzioni o persone fisiche chiamate a fornire collaborazione.

Il Comitato è istituito con delibera della Giunta Comunale.


ARTICOLO 5
Nel corso della prima riunione del Comitato, il Presidente indica un Vicepresidente che lo rappresenti.


ARTICOLO 6
La decadenza di uno o più componenti del Comitato per i Gemellaggi può avvenire:
a) per dimissioni;
b) per assenza (più di tre consecutive senza valida giustificazione).


ARTICOLO 7
Al Comitato compete l'attuazione del programma triennale approvato dalla Giunta nonché l'attivazione di ogni iniziativa volta alla realizzazione dello spirito e del contenuto dell'articolo 1 del presente Regolamento.
Il Comitato può deliberare con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e deve essere convocato almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.


ARTICOLO 8
Le convocazioni del Comitato per i Gemellaggi, con il relativo ordine del giorno dovranno esser trasmesse almeno tre giorni prima della data fissata. Per motivate ragioni di urgenza esse potranno anche essere convocate senza preavviso e con qualsiasi mezzo.
Tutte le decisioni del Comitato saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
In relazione agli argomenti da trattare l'invito a partecipare alle riunioni del Comitato potrà esser esteso ad Assessori, a rappresentanti di associazioni, fondazioni, categorie professionali, enti e scuole, i quali parteciperanno senza diritto di voto.


ARTICOLO 9
E' dovere del Presidente svolgere tutti i compiti assegnategli dal presente Regolamento e, in particolare:
1. Convocare e presiedere le riunioni del Comitato per i Gemellaggi e disporre l'attuazione delle deliberazioni prese dal Comitato stesso.
2. Firmare la corrispondenza e gli atti ufficiali del Comitato.
3. Vigilare e controllare che i principi e gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e dal Comitato per i Gemellaggi trovino attuazione.
In caso di assenza del Presidente, il Vicepresidente ne assume le competenze.


ARTICOLO 10
Il Comitato per i Gemellaggi si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e di ogni incontro si dovrà redigere il verbale sottoscritto dal Presidente.


ARTICOLO 11
Il mandato dei componenti del Comitato per i Gemellaggi termina quando decade l'Amministrazione Comunale che lo ha nominato e rimane in carica per le funzioni ordinarie fino alla nomina del nuovo Comitato.

Regolamento comitato per i gemellaggi

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