Regolamento della consulta per la pace

 


NORMATIVA



Art. 1

1. È istituita la consulta per la pace, per i diritti umani e la solidarietà tra i popoli ai sensi dello statuto del Comune di Jesi.

Art. 2

1. È compito della consulta:

promuovere, a livello cittadino, la cultura della pace, dei diritti umani e della solidarietà tra i popoli;
essere luogo di confronto e di collaborazione tra associazioni, enti ed organizzazioni per aumentare la capacità di comprendere e proporre valori della pace e della solidarietà;
essere occasione per valorizzare le risorse, al fine di promuovere nuove iniziative, capaci di diffondere la cultura della pace e della solidarietà;
promuovere il dialogo e il confronto costante con le istituzioni;
proporre programmi ed iniziative dirette a favorire il dialogo ed il confronto tra le culture, le religioni e le componenti sociali;
favorire la partecipazione dei cittadini sui temi della pace e della solidarietà
poter formulare proposte al Consiglio Comunale che recepiscono le varie possibilità fornite dalla legislazione regionale e nazionale su educazione alla pace, volontariato, giovani e associazionismo.

Art. 3

1. Fanno parte della consulta tutti gli enti, associazioni ed organizzazioni sociali e culturali con sede nel territorio comunale o dei Comuni della Vallesina (d'ora in avanti denominati enti) i cui statuti e regolamenti rispecchiano le finalità dell’art.2. L'adesione deve essere comunicata per iscritto al Comune dal legale rappresentante o responsabile dell'ente richiedente, depositando una copia del proprio Statuto o Regolamento.

Art. 4

1. Decadono da membro della consulta gli enti che, per tre volte consecutive, risultino assenti senza giustificazione alle assemblee della consulta stessa.

Art. 5

1. Organi della Consulta sono: l'assemblea e l'ufficio di presidenza.

Art. 6

1. L'assemblea della consulta ha il compito:

di nominare ogni due anni l'ufficio di presidenza;
di individuare all'inizio di ogni anno le priorità, gli indirizzi annuali e le iniziative comuni rispetto alle quali ogni ente decide di assumere un preciso impegno attuativo in cooperazione e coordinamento con gli altri enti, nell'ambito delle finalità della consulta;
di istituire, modificare e regolare i gruppi di lavoro per l'attuazione delle finalità di cui sopra;
di prendere atto dell'adesione alla consulta di nuovi enti, che abbiano i requisiti previsti dall'art. 3;
di prendere atto della decadenza degli enti di cui all'articolo 4, su comunicazione dell'ufficio di presidenza.
2. L'assemblea può revocare la fiducia all'ufficio di presidenza e procedere alla sua sostituzione con il voto favorevole, espresso in modo palese, della metà più uno dei rappresentanti degli enti.

Art. 7

1. L'assemblea si riunisce:

in sessione ordinaria due volte l'anno: l'una entro il mese di aprile e l'altra entro il mese di ottobre;
in sessione straordinaria, su iniziativa dell'ufficio di presidenza o su richiesta di almeno un terzo degli enti che fanno parte della consulta.

Art. 8

1. La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso scritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della riunione al legale rappresentante o al responsabile degli enti che fanno parte della consulta.

2. L'assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti almeno la metà più uno dei rappresentanti degli enti che fanno parte della consulta. In seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, l'assemblea è regolarmente costituita se è presente almeno un terzo dei rappresentanti degli enti. Nessun provvedimento può considerarsi approvato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza degli enti presenti. I voti sono espressi in modo palese.

3. Le riunioni dell'assemblea sono pubbliche. Sono invitati permanenti dell’assemblea i presidenti dei gruppi consiliari comunali o loro delegati. Ciascuno degli enti può partecipare all'assemblea con uno o più delegati, ma esprime in seno alla stessa un solo voto che sarà formulato dal delegato indicato dall'ente prima della riunione.

Art. 9

1. L'ufficio di presidenza ha il compito:

di convocare e presiedere, tramite il coordinatore, l'assemblea, di redigerne l'ordine del giorno, di predisporre la documentazione necessaria per i lavori della stessa;
di nominare un incaricato per la convocazione della prima riunione dei gruppi di lavoro;
di rappresentare la consulta nei rapporti con gli organi del Comune e la società civile;
di promuovere l'attuazione degli indirizzi annuali dell'assemblea;
di programmare e realizzare le iniziative comuni di cui all'articolo 6, comma 1, punto secondo, su indicazione dell'assemblea, coordinandone l'attuazione con gli specifici gruppi di lavoro;
di curare i rapporti e la circolazione delle informazioni tra le associazioni;
di proporre modalità operative in grado di favorire azioni ed atteggiamenti improntati alla collegialità;
di curare la diffusione dell'informazione sulle attività della consulta e dei gruppi di lavoro;
di nominare un Segretario con il compito di redigere il verbale dell'assemblea.

Art. 10

1. L'ufficio di presidenza è composto da cinque membri, di cui quattro nominati dall'assemblea fra i rappresentanti degli enti ed uno designato dal Sindaco.

2. L'ufficio di presidenza provvede, nella sua prima seduta e prima di procedere ad ogni altra attività. alla nomina del proprio coordinatore. Tale seduta è convocata e presieduta dal membro dell'ufficio di presidenza più anziano di età. È nominato coordinatore chi ottiene la maggioranza dei voti espressi in modo palese dai presenti.

3. L'ufficio di presidenza è regolarmente costituito se sono presenti almeno tre membri. Nessun provvedimento può considerarsi approvato se non ottiene un numero di voti, espressi in modo palese, pari alla maggioranza dei membri presenti alla seduta.

4. L'ufficio di presidenza può, su delega dell'assemblea, attuare iniziative urgenti con il voto favorevole di almeno tre membri dell'ufficio stesso. Il provvedimento suddetto deve essere comunicato all'assemblea nella prima seduta successiva.

5. L'ufficio di presidenza viene convocato dal coordinatore, almeno una volta al mese o ogni qualvolta lo richiedano almeno due membri dell'ufficio stesso. Le riunioni dell'ufficio di presidenza sono presiedute dal coordinatore.

6. L'ufficio di presidenza decade automaticamente quando non si riunisca per tre mesi consecutivi. I membri dell'ufficio decadono qualora risultino assenti senza giustificazione per tre sedute consecutive dell'ufficio stesso.

Art. 11

1. Qualora l'assemblea non provveda alla nomina del nuovo ufficio di presidenza, lo stesso continua nella sua attività.

Art. 12

1. Ai membri dell'ufficio di presidenza che per qualunque motivo cessino dall'incarico, subentrano i primi tra i non eletti dell'assemblea secondo l'articolo 6. In caso di cessazione dall'incarico da parte del coordinatore dell'ufficio di presidenza, si provvede alla sua rielezione secondo la procedura indicata nel comma 2 dell'articolo 10.

Art. 13

1. La Consulta ha sede presso il Comune di Jesi e si avvale per il suo operato della struttura comunale così come previsto dall'art.16 del presente Regolamento.

Art. 14

1. Il verbale delle riunioni della Consulta e dei gruppi di studio deve, in forma sintetica, riportare le preferenze, le decisioni, i risultati di eventuali votazioni, il testo integrale di documenti e mozioni. Qualora un componente della Consulta desideri che la propria posizione risulti dal verbale deve chiederlo espressamente. Il verbale viene messo a disposizione dei membri effettivi della Consulta presso il servizio di segreteria 8 giorni prima della riunione della Consulta ed approvato all'inizio della seduta stessa.

Art. 15

1. La Consulta per la pace può promuovere o partecipare a forme di coordinamento che coinvolgono i Comuni della Vallesina, la Provincia e la Regione. Tale coordinamento sarà finalizzato allo sviluppo delle iniziative per la pace sul territorio comunale e provinciale, al collegamento con iniziative regionali, nazionali e di solidarietà internazionale.

Art. 16

1. All'interno della struttura operativa "Cantiere Culture" viene individuata l'unità di cui si avvale la Consulta per operare. Nell'ambito del bilancio annuale verrà altresì previsto un apposito stanziamento per le attività della Consulta. In presenza di progetti e programmi che prevedano il coinvolgimento di diversi servizi comunali all'interno degli stessi servizi si dovranno individuare forme adeguate di finanziamento dei progetti e programmi.


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